Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9709 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9709 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMINET ZOURI MOHAMED ALIAS… N. IL 06/03/1987
BORJINI MUSTAPHA N. IL 02/07/1976
HAMZAOUI ABDESSATTAR N. IL 06/05/1978
NEFISSI OUALID N. IL 09/11/1978
TALMOUDI FAISAL N. IL 14/06/1970
avverso l’ordinanza n. 1145/2013 TRIB. LIBERTA’ di MODENA, del
07/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ALhO POLICAsTsto eetA
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Data Udienza: 12/02/2014

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 7 – 10/10/2013 il Tribunale di Bologna, ritenuta la
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari e la
inadeguatezza di altre misure, rigettava la richiesta di riesame proposta dagli
indagati in epigrafe avverso l’ordinanza emessa in data 4/9/2013 con la quale il
G.I.P. del Tribunale di Modena ha applicato nei loro confronti la misura della
custodia cautelare in carcere, successivamente sostituita con quella degli arresti

e BORJINI Mustapha.
Avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione tutti i predetti
indagati, per mezzo del loro difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo,
con il quale deducono violazione di legge con riferimento all’art. 292, comma 2,
lett. c) e all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen..
Sostengono che il Tribunale della libertà, nel ritenere sussistenti le esigenze
cautelari, e in particolare il pericolo di reiterazione criminosa, ha omesso di
valutare il tempo trascorso dalla commissione del reato, limitandosi ad un
tautologico rinvio alle contestazioni ad essi mosse.
Con particolare riferimento alla posizione di BORJINI Mustapha, si lamenta
in ricorso che il Tribunale ha omesso di considerare gli elementi fattuali
evidenziati dalla difesa e, segnatamente, che egli, dopo aver trascorso un
periodo in carcere, ha ottenuto il beneficio della detenzione domiciliare, e in tale
periodo ha mantenuto una condotta irreprensibile, essendo stato anche
autorizzato ad uscire da casa per accompagnare i figli all’asilo, tanto che il
magistrato di sorveglianza gli ha concesso la liberazione anticipata.

Considerato in diritto

2. Le doglianze sono manifestamente infondate.
Il Tribunale del riesame ha ampiamente e congruamente motivato in ordine
alla sussistenza, con riferimento a tutti gli indagati odierni ricorrenti, delle
esigenze cautelari, sub specie di pericolo di reiterazione di altri fatti della stessa
specie, specificamente prendendo in esame in particolare proprio le deduzioni
difensive prospettate con riferimento al tempo trascorso dalla commissione dei
reati, evidenziando per ciascuno dei ricorrenti le circostanze, legate ai precedenti
penali, alla gravità e alla numerosità dei fatti contestati, alla cronologia dei
precedenti fatti della stessa specie, spesso inframmezzata da periodi di
detenzione, desumendone, con valutazione certamente dotata di coerenza logica
interna e suffragata dal riferimenti a dati e fatti concreti, il convincimento per
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domiciliari nei confronti di AMINET Zouri Mohamed alias MTIRI Mohamed Amine

ciascuno di essi di una accentuata prodività alla reiterazione, persistente anche
dopo intervalli di detenzione subita per altri reati della stessa specie.
Questa è in buona sostanza la motivazione che ha indotto a riconoscere la
sussistenza della detta esigenza cautelare nei confronti di tutti gli indagati,
giovando tuttavia segnalare che, con specifico riferimento alla posizione di
ciascuno degli odierni ricorrenti, il Tribunale ha puntualmente evidenziato che:
– AMINET Zouri Mohamed alias MTIRI Mohamed Amine è indagato nel
presente procedimento per ben 17 episodi di detenzione e/o acquisto fini di

dell’emissione dell’ordinanza de qua, egli era stato arrestato in flagranza per
analogo reato; che si tratta di pregiudicato specifico; che si è avvalso di svariati
alias per ostacolare le indagini a suo carico per poter delinquere assicurandosi
l’anonimato);
– BORJINI Mustapha, anch’egli pregiudicato specifico, è indagato per ben 20
episodi; è stato ristretto, per reati commessi nel 2001, fino al 2005; tra
novembre e dicembre del 2010 ha posto in essere i numerosi fatti per cui si
procede; dopo un anno, nell’ottobre del 2011, è stato arrestato in flagranza ed è
rimasto ristretto da quella data fino al maggio del 2013; ciò che ragionevolmente
conduce il Tribunale a rilevare che «il BO/VINI si è costantemente procurato i
propri mezzi di sostentamento trafficando sostanze stupefacenti e che tale
attività illecita si è interrotta solo durante i periodi di privazione della libertà
personale» e che, pertanto, la mancata emergenza di altri fatti delittuosi della
stessa specie nell’intervallo di poco meno di quattro mesi tra la liberazione
anticipata e l’esecuzione dell’ordinanza cautelare di che trattasi «rappresenta un
banco di prova troppo ristretto per poter affermare che si sia effettivamente
allontanato dall’ambiente di appartenenza»;
– HAMZAOUI Abdessattar, anch’egli pregiudicato specifico infraquinquennale,
risponde di tre episodi datati tra il 24/9/2010 e il 17/10/2010; in data 1/12/2009
era già stato arrestato per violazione della disciplina sugli stupefacenti; meno di
un anno dopo ha commesso i fatti per cui si procede, interrotti solo dall’arresto
in flagranza del 22/10/2010 avvenuto in base alle intercettazioni in corso; a
seguito di quest’ultimo arresto ha concordato la pena di anni quattro in corso di
espiazione; è privo di fissa dimora e di lecita occupazione e non ha mostrato
alcun segno di resipiscenza, mantenendo il silenzio sul nome dei complici e dei
fornitori;
– NEFISSI Oualid, pure lui recidivo reiterato e specifico, è indagato per ben
17 episodi datati tra il 17/10/2010 e 1’8/12/2010; risulta in contatto con fornitori
di primo piano nella catena distributiva dello stupefacente; anche lui si è avvalso
di svariati alias, emergenti dall’elenco dei precedenti dattiloscopici in atti; anche
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spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina; che, appena nove mesi prima

lui è privo di fissa dimora e di lecita occupazione e non ha mostrato alcun segno
di resipiscenza, mantenendo il silenzio sul nome del complice dei fornitori; in
data 1/2/2011 è stato arrestato in flagranza insieme al suo fornitore per un
acquisto di 500 g di eroina;
– TALMOUDI Faisal, risponde di cinque episodi di acquisto di quantitativi
imprecisati di sostanza stupefacente; al momento dell’esecuzione dell’ordinanza
era detenuto per altra causa poiché in data 11/4/2012 era stato arrestato in
flagranza insieme a tale Mazzuccato Lisa per essere stato rinvenuto nella loro

custodia cautelare in carcere ed il processo è in corso; la quantità dello
stupefacente rinvenuto in suo possesso in tale ultima occasione dimostra che
l’indagato si colloca in posizione di primo piano nell’ambiente del narcotraffico e
che inoltre «possiede diversi canali di rifornimento e la capacità di riciclarsi
nell’ambiente di appartenenza, reperendo nuovi complici; anche lui ha fatto uso
di alias in occasione di un precedente arresto avvenuto in data 8/9/2004;
rimasto silente all’interrogatorio di garanzia, non ha dato alcuna prova di
resipiscenza di acquisita volontà di abbandonare le precedenti logiche
criminosa».

3. La superiore indicazione sintetica di alcuni degli elementi valorizzati
nell’ordinanza, basta di per sé a evidenziare che quest’ultima, diversamente da
quanto del tutto genericamente affermato in ricorso, è tutt’altro che immotivata
in punto di esigenze cautelari.
Quanto in particolare alla posizione di BORJINI Mustapha, le circostanze
segnalate in ricorso sono state tutte compiutamente esaminate e motivatamente
giudicate inidonee a contrastare la prognosi del pericolo di reiterazione derivante
dalla riferita analisi degli elementi di indagine acquisiti.
Appare pertanto evidente che, anche per quest’ultimo, oltre che con tutta
evidenza per ciascuno degli altri indagati, il ricorso non si confronta
minimamente con la ampia e puntuale motivazione dell’ordinanza impugnata e si
rivela pertanto mancante del requisito di specificità richiesto perché possa
considerarsi ammissibile.
Lo stesso pertanto dev’essere dichiarato inammissibile.

4.

Discende dal detto esito, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la

condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che essi hanno proposto il ricorso determinando la causa di
inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto
della rilevante entità di detta colpa – della somma di euro 1.000,00 in favore
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abitazione circa 1 kg di eroina; da quel momento l’indagato è sottoposto a

della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso

stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.
Così deciso il 12/02/2014

al direttore dell’istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto

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