Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9707 del 16/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9707 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE GENNARO MASSIMO N. IL 19/09/1965
avverso la sentenza n. 5765/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 16/02/2016

1. DE GENNARO Massimo, in proprio, ha proposto ricorso per
cassazione contro la sentenza pronunciata in data 16/12/2014 dalla
Corte di Appello di Milano, deducendo la manifesta illogicità della
motivazione in ordine: a) al giudizio di responsabilità sulla ricettazione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito
a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non
soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati
della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che
sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è
inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1,
lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che
sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so ma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 16/02/2016

di beni di provenienza furtiva; b) al trattamento sanzionatorio

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