Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9707 del 12/02/2014


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 9707 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PAVIA
nei confronti di:
ZACCHETTI ALESSANDRO
avverso l’ordinanza n. 1083/2011 TRIBUNALE di PAVIA, del
14/11/2012
. . re azione fatta dal 9nigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lette/sentite le c usioni del PG Dott. ‘

Data Udienza: 12/02/2014

ORDINANZA
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ha proposto ricorso
per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Presidente dello stesso
Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione avverso il decreto di liquidazione
di onorario e delle spese al difensore di ufficio, avv. Zacchetti, ai sensi dell’art. 170k ,
d.p.r. 115/2002.

c.p.c., essendo fondata la dichiarata inammissibilità sull’omessa notifica al Ministro
della Giustizia della menzionata opposizione, in quanto parte necessaria del
procedimento. Invero, rileva il ricorrente, l’art., 102 c.p.c., norma di carattere
generale, prevede che in caso di difetto di instaurazione del contraddittorio in una
ipotesi di litisconsorzio necessario il giudice conceda un termine perentorio alla
parte per l’integrazione del contraddittorio da effettuarsi a cura del proponente.

3. Rileva questa Corte che, in ragione dell’oggetto del ricorso, la trattazione del
medesimo risulta attribuita alle Sezioni civili di quest’Ufficio. Infatti, il procedimento
di opposizione, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai decreti di
liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a
spese dello Stato (oltre che al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli
ausiliari del giudice), introduce una controversia di natura civile, indipendentemente
dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio
penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la
conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che
lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione (Sez. U, Sentenza n.
19161 del 03/09/2009, Rv. 609887).
Pertanto va disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente per le
determinazioni in ordine all’eventuale assegnazione del procedimento alle sezioni
civili.
P.Q.M.
Dispone trasmettersi il procedimento al Primo Presidente della Corte per l’eventuale
assegnazione alle sezioni civili.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.2.2014.

2. Il ricorrente con un unico motivo lamenta l’erronea interpretazione dell’art. 102

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