Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9706 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9706 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CIVITAVECCHIA
nei confronti di:
DI LORENZO MAURO N. IL 25/02/1959
avverso l’ordinanza n. 296/2013 TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,
del 08/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette/spilli-te le conclusioni del PG Dott. I14 aid FeArucé-te.
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Data Udienza: 12/02/2014

Ritenuto in fatto — Considerato in diritto

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia ricorre
avverso l’ordinanza con la quale, in data 8 febbraio 2013, il Tribunale di
Civitavecchia, pronunciando nel procedimento penale nei confronti di Mauro Di
Lorenzo imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. e) cod. strada, ha
disposto la restituzione degli atti al PM con la seguente testuale motivazione:
«nel fascicolo non sono presenti atti del PM necessari».

quanto determina un’anomala regressione del processo ad una fase già
ritualmente esaurita.
Evidenzia che, per mero errore materiale, risultava inserito nel fascicolo
dibattimentale copia di avviso di chiusura delle indagini preliminari relativo a
diverso indagato estraneo al procedimento. Deduce che il giudicante, a fronte di
tale circostanza, avrebbe dovuto semplicemente restituire l’atto al PM di udienza
e celebrare il dibattimento, atteso che il fascicolo dibattimentale era stato
correttamente formato ai sensi dell’art. 553 cod. proc. pen.

2. Il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. L’impugnazione è inammissibile.
L’abnormità di un atto può assumere due diversi aspetti, uno di carattere
strutturale, conseguente alla non corrispondenza dell’atto al sistema normativo
dovuta a difetti che lo rendono non inquadrabile negli schemi del diritto
processuale, ed uno di natura funzionale, allorché, pur corrispondendo in
astratto allo schema processuale, l’atto è emesso al di fuori dalle ipotesi previste
e dai casi consentiti al punto da determinare una stasi irreversibile del processo
(Sez. U., 26 gennaio 2000 n. 26, ric. Magnani; Sez. 3, 24 novembre 2000
n.3769, ric. P.M. Milano in proc. Dahmi Omar; Sez. 6, 17 dicembre 2002 n.
14384/03, ric. Ceraso e altri; Sez. 6, 9 gennaio 2003 n. 22533, ric. P.M. in proc.
Pescatori).
In entrambi i casi l’efficienza del processo non può essere ripristinata senza
l’immediata rimozione del provvedimento abnorme, che ne giustifica la
ricorribilità diretta per cassazione.
Quest’orientamento è stato confermato da ultimo da Sez. U 26 marzo 2009
n. 25957, ric. Toni e altro, la quale – premesso che il ricorso dev’essere delibato
per la sua ammissibilità, identificata con l’idoneità di esso a instaurare il giudizio
di legittimità in relazione alla tassatività delle vie di accesso al rapporto di
impugnazione davanti alla Corte di Cassazione e individuata sulla base della
2

Rileva il PM ricorrente che il provvedimento deve ritenersi abnorme in

situazione processuale prospettata nel ricorso stesso, a prescindere da verifiche
nel merito delle anomalie denunciate – ha precisato che si ha abnormità
strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli
dall’ordinamento processuale carenza di potere in astratto), mentre si ha
incompatibilità funzionale nel caso di un potere astrattamente previsto, ma
esercitato al di fuori dei casi consentiti (carenza di potere in concreto) e,
indipendentemente dall’indebita regressione (si ha un regresso consentito anche
quando sia effetto di un atto di cui si siano erroneamente ritenuti sussistenti i

eliminabile con un’attività propulsiva legittima.
Solo in questa ipotesi il Pubblico Ministero può ricorrere per cassazione per
lamentare che conformarsi al provvedimento giurisdizionale emesso
comprometterebbe la regolarità del processo. Altrimenti si ha un provvedimento
illegittimo, ma non abnorme e, quindi, impugnabile nei limiti e con i rimedi
ordinari previsti dall’ordinamento.
Di conseguenza la citata sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite
ha deciso nel senso che il provvedimento adottato dal giudice del dibattimento,
sia pure fondato su un’errata declaratoria di nullità del decreto di citazione a
giudizio, è illegittimo ma non qualificabile sotto alcun profilo di abnormità poiché
il contenuto dell’atto non è avulso dal sistema e gli effetti di esso non sono tali
da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo.
Nel caso in esame, procedendo alla delibazione della questione ai fini
dell’abnormità secondo la prospettazione fattane dal ricorrente (cfr. sul punto la
citata sentenza di questa Corte a sezioni unite), si osserva che, seppure, come
sostiene il ricorrente, la nullità non si era verificata, non per questo l’ordinanza
dichiarativa della nullità del decreto di citazione a giudizio potrebbe qualificarsi
strutturalmente abnorme, in quanto costituisce esercizio di un potere che
l’ordinamento processuale assegna al giudice del dibattimento.
Infatti, al giudice del dibattimento compete il potere di dichiarare la nullità
del decreto che dispone il giudizio per effetto di una nullità verificatasi nel corso
delle indagini preliminari, sicché l’atto impugnato non può essere qualificato
abnorme, ma solo illegittimo, qualificabile come funzionalmente abnorme solo se
determini una stasi del processo, non eliminabile mediante un’attività d’impulso
legittima del Pubblico Ministero, come non avviene nel caso di specie perché come la citata decisione della Corte di Cassazione a sezioni unite ha ritenuto l’ordinanza, benché illegittima secondo la prospettazione fattane dal ricorrente,
non è qualificabile sotto alcun profilo di abnormità, essendo atto non avulso dal
sistema, i cui effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo
successivo del processo.
3

presupposti per l’emanazione), si sia create una stasi nel processo, non

Pertanto il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

4. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di parte
pubblica.

P.Q.M.

Così deciso il 1221112a141 210

Il Consigliere estensore

a/2o/ ti
Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso.

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