Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9705 del 16/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9705 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE ROSA FRANCESCO N. IL 29/06/1980
avverso la sentenza n. 3490/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 08/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 16/02/2016

Itr

1. DE ROSA Francesco, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in data
08/01/2015 dalla Corte di Appello di Palermo, deducendo la manifesta
illogicità della motivazione in ordine: a) al giudizio di responsabilità; b)

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura sub a) va ritenuta null’altro che un modo surrettizio di
introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli
elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la
quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con
gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi
difensiva. Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità,
carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata
tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e,
quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. Sul punto, va,
infatti, rilevato che, in sede di legittimità, non è possibile dedurre come
motivo il “travisamento del fatto”, giacchè è preclusa la possibilità per il
giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle
risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito:
ex plurimis Cass. 4675/2006 Rv. 235656.
La censura b), è ugualmente inammissibile in quanto la mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da
motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile
in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419),
anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non
è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez.
6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

1

alla mancata concessione delle attenuanti generiche

4. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

di C

1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 16/02/2016
IL
IL CONSIGLIE EST.
(Dott. G. R

E

ricorso, si determina equitativannente in € 1.000,00.

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