Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9705 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9705 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARRARO GIUSEPPE N. IL 29/11/1952
avverso la sentenza n. 1700/2012 GIP TRIBUNALE di UDINE, del
26/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette/914e le conclusioni del PG Dott. AnfTottiO 64400/EU^
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Data Udienza: 12/02/2014

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 26/9/2012 il G.I.P. del Tribunale di Udine, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava a Carraro Giuseppe, riconosciute le
attenuanti generiche equivalenti sull’aggravante e la diminuente del rito, la pena
di un anno e quattro mesi di reclusione, per il delitto p. e p. dall’art. 589 cod.
pen., omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla circolazione
stradale (acc. in Codroipo il 29/11/2011).

della patente di guida per la durata di un anno.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
personalmente, lamentando violazione di legge e comunque mancanza e/o
contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena
accessoria.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato.
Non v’è alcun dubbio che, come rileva il ricorrente, costituisce principio
consolidato in giurisprudenza che, in caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove non ne
fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, deve
congruamente motivare l’esercizio del suo potere discrezionale sul punto (cfr.

ex

aliis Sez. 4, n. 8439 del 24/04/1996, Rv. 206297; Sez. 4, n. 35670 del
26/06/2007, Rv. 237470).
Ciò detto, va ricordato però che, in tema di valutazione dei vari elementi per
quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su
detti punti, la giurisprudenza di questa Corte ammette la cd. motivazione
implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Rv. 227142; Sez. 1, n. 11991 del
15/11/1991, Rv. 189322); a maggior ragione il principio va applicato nel caso di
quantificazione della pena accessoria.
Nel caso di specie la sanzione accessoria di un anno è stata determinata in
una misura inferiore a quella massima (quattro anni), in relazione ad un delitto
la cui, gravità è, comunque, rilevabile oggettivamente (omicidio colposo per
violazione delle norme previste dal codice della strada); per cui il giudice, con il
richiamo alla “congruità” della pena ed ai criteri direttivi di cui agli art. 133 cod.
pen. e 27, comma 3, Costituzione, nonché alla “particolarità del caso”, ancorché

All’imputato veniva irrogata anche la sanzione accessoria della sospensione

riferito alla pena principale, implicitamente ha fatto emergere i criteri in base ai
quali ha determinato la durata della sospensione della patente, posto che
indubbiamente la stessa fa parte del complessivo trattamento sanzionatorio e
risponde ai medesimi criteri determinativi, non potendosi ipotizzare un diverso
criterio di commisurazione per la pena principale e per quella accessoria.

4. All’infondatezza del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 12/02/2014

pagamento delle spese processuali.

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