Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9704 del 16/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9704 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RESTA MADDALENA N. IL 19/01/1962
avverso la sentenza n. 1122/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 19/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 16/02/2016

1. RESTA Maddalena, a mezzo del proprio difensore ha proposto
ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in data
19/01/2015 dalla Corte di Appello di Lecce — sez. distaccata di Taranto deducendo la manifesta illogicità della motivazione in ordine: a) al
giudizio di responsabilità; b) all’elemento psicologico; c) alla rnacnata

cod. pen.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Le censure, infatti, proposte con il presente ricorso, vanno tutte
ritenute del tutto generiche.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito
a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non
soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati
della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che
sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei
requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a
fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della
censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di
individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

4. Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA

1

derubricazione del reato di cui all’art. 648 bis in quello di cui all’art. 648

la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Roma 16/02/2016

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