Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9704 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9704 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI RAGUSA
nei confronti di:
SAAFET ALAYA N. IL 22/03/1975
avverso l’ordinanza n. 100025/2013 TRIB.SEZ.DIST. di VITTORIA,
del 11/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI,
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lette le conclusioni del PG Dott. c,e,Lg_ tto,

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Data Udienza: 12/02/2014

Con ordinanza
dell’11/02/2013 il Tribunale di
Ragusa-sezione distaccata di Vittoria- in
composizione monocratica, dichiarava la nullità della
notifica dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari nei confronti di Saafet Alaya, imputato
in ordine al reato di cui all’art.186 del Codice
della Strada, e disponeva la restituzione degli atti
al pubblico ministero.
Il Tribunale aveva ritenuto che l’avviso di
conclusioni indagini era stato notificato
all’imputato tramite invio di fax ai e difensore j
ai sensi dell’articolo 161/1c.p.p. senza
che fosse intervenuto un provvedimento del magistrato
ai sensi dell’art.148 c.p.p. co.2 bis.
Avverso la statuizione di cui sopra il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa
proponeva ricorso per cassazione per ottenerne
l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli
atti al Tribunale in quanto abnorme.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente osservava
che l’avviso di cui sopra era stato notificato al
difensore di ufficio ai sensi dell’art.161, comma 4,
c.p.p. a mezzo fax, in ossequio alla più recente e
consolidata interpretazione giurisprudenziale
sull’ampiezza della portata applicativa del disposto
dell’art.148 comma 2 bis, c.p.p., che rimette 4* alla
discrezionalità dell’Autorità giudiziaria, e quindi
anche del pubblico ministero, la possibilità di
disporre cl- e le notificazioni, e quindi anche gli
avvisi, 1~2
-1 eseguiti con mezzi tecnici idonei.
Pertanto, secondo il Procuratore della Repubblica
ricorrente, il provvedimento impugnato doveva
ritenersi abnorme.

Ritenuto in fatto

Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di
questa Corte (cfr, Cass., S.U., Sent. n.25957 del
26.03.2009, Rv.243590) non è abnorme il provvedimento
con cui il giudice del dibattimento, rilevata
l’invalidità della notifica dell’avviso di
conclusione delle indagini di cui all’art.415 bis
c.p.p., in realtà ritualmente eseguita, dichiari
erroneamente la nullità del decreto di citazione a
giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al

P/

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 12.02.2014

pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che,
lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce
espressione dei poteri riconosciuti al giudice
dall’ordinamento e che non determina la stasi del
procedimento, potendo il pubblico ministero disporre
la rinnovazione della notificazione del predetto
avviso.
Il
ricorso
deve
essere
pertanto
dichiarato
inammissibile.

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