Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9703 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9703 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IANNELLO EMILIO

Data Udienza: 30/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LANNA BRUNO N. IL 09/03/1958
avverso l’ordinanza n. 3317/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette/splitifé le conclusioni del PG Dott. E vei ivi
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Ritenuto in fatto e in diritto

1. L’Avv. Marco Gagiolo, difensore di fiducia di Lanna Bruno propone ricorso
avverso l’ordinanza con la quale, in data 31/5/2012, la Corte d’appello di Roma
ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse del predetto avverso
la sentenza del Tribunale di Velletri che lo condannava alla pena di anni due di
reclusione per il delitto p. e p. dall’art. 589, commi primo, secondo e terzo, cod.
pen..

proc. pen., per essere «il reato estinto per morte dell’imputato, avvenuta prima
della sentenza di condanna definitiva».
Di tale decisione si duole il ricorrente, assumendo che la Corte d’Appello
avrebbe invece dovuto dichiarare il proscioglimento del Lanna perché i reati
erano estinti per morte dell’imputato, essendo questa intervenuta
successivamente alla lettura del dispositivo, ma prima del deposito della
motivazione.

2. Il ricorso si appalesa inammissibile.
Anche se il difensore dell’imputato a norma dell’art. 571, comma 3, cod.
proc. pen., ha un potere autonomo di impugnazione (comunque neutralizzabile
dalla contraria volontà dell’imputato ex art. 571 comma 4, cod. proc. pen.) la
sua legittimazione ad impugnare viene sempre meno con la morte dell’imputato,
atteso che questa fa cessare gli effetti della nomina.
Nel caso di specie, pertanto, dopo la morte dell’imputato Bruno Lanna, il suo
difensore, Avv. Marco Gagiolo, non poteva più considerarsi legittimato a
impugnare, dovendosi per tal motivo l’impugnazione proposta considerarsi, come
detto, inammissibile (v. ex aliis Sez. 3, n. 41801 del 10/07/2013, Coppola, Rv.
256586; Sez. 3, n. 35217 del 11/04/2007, Voce, Rv. 237408; Sez. 6 n. 34400
del 07/06/2001, Querci, Rv. 220171).
Ne discende che non solo deve considerarsi corretta l’ordinanza impugnata
che a tale declaratoria di inammissibilità perviene, ma che ovviamente
altrettanto e ancor prima inammissibile – a prescindere da ogni sindacato sul
provvedimento impugnato – si rivela il ricorso in questa sede proposto.

3. Il descritto esito processuale non può comportare nè la condanna alle
spese della parte privata che, non essendo più soggetto del rapporto
processuale, non può essere destinatario della statuizione, nè del difensore che,
sia pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte

2

L’appello era dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 127 e 129 cod.

in senso tecnico e non è soggetto al principio della soccombenza (Sez. 6, n.
14248 del 19/03/2007, Striano, Rv. 236485)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 30/01/2014

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