Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 970 del 11/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 970 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

PENNATI Michael, nato a Lecco il 27/10/1978
avverso l’ordinanza del 16/1/2013 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Firenze che ha convalidato il provvedimento con cui in data
14/1/2013 il Questore di Firenze ha applicato al sig. Pennati ex art.6 della legge
13 dicembre 1989, n.401 la misura dell’obbligo di presentazione avanti l’autorità
di pubblica sicurezza in coincidenza con gli incontri di calcio cui partecipano la
squadra della Juventus o la squadra della Nazionale Italiana;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16/1/2013 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Firenze ha convalidato il provvedimento con cui in data 14/1/2013 il
Questore di Firenze ha applicato al sig. Pennati la misura dell’obbligo di
presentazione avanti l’autorità di pubblica sicurezza in coincidenza con gli

Data Udienza: 11/12/2013

4

incontri di calcio cui partecipano la squadra della Juventus o la squadra della
Nazionale Italiana.
2. Avverso tale decisione il sig. Pennati propone ricorso in sintesi
lamentando:
a.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per essere
stato il provvedimento di convalida emesso prima del decorso del termine di
48 ore dalla notificazione del provvedimento del Questore, avvenuta alle ore
15,30 del 14/1/2013, con conseguente richiesta di convalida inoltrata al

15/1/2013;
b.

Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riguardo
alla durata della misura ex art.6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989,
n.401, misura assunta in violazione del principio di gradualità e adeguatezza;

c.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. con riguardo
alla determinazione della presentazione in tre volte per ciascun incontro di
calcio che si effettui in Lombardia con la partecipazione della squadra
Juventus.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

IL primo motivo è manifestamente infondato. Anche attestandosi sulla

rigorosa scansione temporale indicata dal ricorrente, l’orario del deposito del
provvedimento (ore 8 del 17 gennaio), l’unico cui è necessario avere riferimento
per apprezzare la concreta possibilità di esercizio delle facoltà difensive, risulta
rispettare sia il termine di 48 ore dalla notificazione del provvedimento del
Questore sia quello di 24 ore dal deposito della richiesta di convalida del Pubblico
ministero.
2.

I restanti motivi appaiono infondati.

L’ordinanza del Giudice delle

indagini preliminari offre nell’ultima parte della motivazione una chiara
indicazione degli elementi che fondano il giudizio di particolare pericolosità della
persona protagonista di atti di violenza gratuiti, insistiti e commessi in gruppo,
atti potenzialmente integranti il reato di rapina ex artt.110, 628 cod. pen. La
ordinanza evidenzia la gratuità dell’aggressione e non illogicamente considera
anche questo elemento di fatto come un presupposto di pericolosità delle
persone che presero parte alla condotta di gruppo.
3. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere
respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento
delle spese del presente grado di giudizio.

2

Giudice delle indagini preliminari dal Pubblico ministero alle ore 12,40 del

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 11/12/2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA