Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9696 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9696 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
WALID AMAL N. IL 18/02/1988
avverso la sentenza n. 165/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
18/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in ersona del Dott. ftedLd Pe4
che hp concluso per e f
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Data Udienza: 12/02/2014

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 23/06/2009 il Tribunale di Pesarosezione di Fano- dichiarava Walid Amal colpevole del
reato di cui agli articoli 624 e 625 n.2 c.p. e,
concesse le attenuanti di cui agli articoli 62 bis e
62 n.6 c.p. prevalenti sulla contestata aggravante,
la condannava alla pena di mesi quattro di reclusione
ed euro 200 di multa, oltre al pagamento delle spese
processuali, con i doppi benefici di legge.
Avverso la sopra indicata sentenza proponeva appello
il difensore dell’imputata.
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del
18.12.2012, confermava quella emessa nel giudizio di
primo grado e condannava l’appellante al pagamento
delle spese del grado.
Avverso tale sentenza Walid Amal, a mezzo del suo
difensore, proponeva ricorso per cassazione per
ottenerne l’annullamento e adduceva:
la erronea applicazione della legge penale
nell’attribuzione dell’aggravante di cui all’art.625
co.II e conseguente difetto di querela, non emergendo
con chiarezza se e su quali beni la ricorrente avesse
fatto ricorso all’uso della violenza.
-la erronea applicazione della legge penale e la
manifesta illogicità della motivazione. Sosteneva la
difesa della ricorrente che ben distinti sono i
momenti della sottrazione e dell’impossessamento. La
prima comporta l’eliminazione del potere materiale
della cosa da parte del detentore e si identifica con
apprensione del bene da parte
la materiale
dell’agente che realizzerà il possesso della cosa
sottratta soltanto quando potrà disporre della stessa
in modo autonomo, fuori cioè dal diretto controllo
dell’avente diritto. Pertanto, secondo la difesa
della ricorrente, nella fattispecie che ci occupa,
non essendo mai venuto meno il controllo effettuato
sulla res da parte dell’avente diritto, che manteneva
sotto la propria sfera di vigilanza i beni in
oggetto, non ci sarebbe mai stato impossessamento e
quindi il reato contestato a Walid Amal sarebbe furto
tentato e non consumato.

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene al primo motivo, si osserva che la
sentenza impugnata ha indicato con motivazione
adeguata e congrua le ragioni per cui doveva
ritenersi sussistente l’aggravante di cui all’art.625
n.2.

(97

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12.02.2014

A tal proposito i giudici della Corte territoriale
hanno evidenziato che, come risultava dal verbale di
arresto, i beni rinvenuti all’interno dello zainetto
della odierna ricorrente, presentavano dei danni,
delle rotture in una determinata parte, danni che,
trattandosi di oggetti nuovi posti in vendita, non
potevano che essere derivati dalla forzata
asportazione da parte dell’imputata dei talloncini
antitaccheggio.
Per quanto riguarda poi il secondo motivo, lo stesso
è inammissibile, atteso che la questione della
qualificazione giuridica del fatto, se si trattasse
cioè di furto consumato ovvero tentato, dal momento
che i beni sottratti non erano usciti dalla sfera di
vigilanza e controllo della persona offesa, non ha
formato oggetto dei motivi di appello.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e la
ricorrente condannata al pagamento delle spese
processuali.

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