Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9695 del 17/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 9695 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 17/02/2016

SENTENZA
Sui ricorsi proposti rispettivamente nell’interesse di Tiscione Marcello,
n. a Palermo il 16.06.1962, rappresentato e assistito dall’avv. Franco
Borselli, di fiducia,
e di
Torsello Domenico, n. ad Arezzo il 10.08.1963, rappresentato e
assistito dall’avv. Barbara Mercuri, di fiducia,
avverso la sentenza n. 3584/2013, emessa dalla Corte d’appello di
Firenze, prima sezione penale, in data 11.03.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Alfredo
Pompeo Viola che ha concluso chiedendo per Torsello sentenza di

1

annullamento con rinvio per rideterminazione della pena e per
Tiscione il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11.3.2014, la Corte d’appello di Firenze
confermava nei confronti di Tiscione Marcello e di Torsello Domenico

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con la
quale gli stessi, previo riconoscimento della circostanza attenuante di
cui all’art. 61 n. 4 cod. pen. equivalente alla circostanza aggravante
contestata, erano stati condannati rispettivamente alla pena di anni
tre di reclusione ed euro 900,00 di multa (il Tiscione) e di anni due,
mesi cinque di reclusione ed euro 600,00 di multa (il Torsello) per il
reato di cui agli artt. 110, 628, comma 3, cod. pen. e 110 cod. pen. e
4 I. n. 110/1975.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Tiscione Marcello e di
Torsello Domenico, vengono proposti distinti atti di ricorso per
cassazione.
3. Ricorso nell’interesse di Tiscione Marcello.
Lamenta il ricorrente vizio di motivazione in relazione all’applicazione
dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. relativamente alla condotta di
rapina. In particolare, ci si duole dell’omesso riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche e della mancata esclusione della
recidiva, non avendo tenuto conto del leale comportamento
processuale tenuto sostanziatosi nell’ammissione dei fatti e della
particolare situazione personale (grave situazione di indigenza che
aveva determinato la commissione del reato da parte di soggetto a
cui carico non emergevano segnalazioni di polizia).
4. Ricorso nell’interesse di Torsello Domenico.
Lamenta il ricorrente l’erronea applicazione di legge penale e
segnatamente l’avvenuta considerazione della ritenuta recidiva
semplice. Si evidenzia a tal fine come il Torsello ebbe a riportare in
passato una sola condanna nell’anno 1999 la cui pena era stata
espiata in regime di affidamento in prova. A mente dell’art. 47,
comma 12 dell’ordinamento penitenziario, l’esito positivo del periodo
di prova estingue non solo la pena ma anche ogni altro effetto

i

la pronuncia di primo grado resa, all’esito di giudizio abbreviato, dal

penale: di tal che, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza
n. 5859 del 27.10.2011, hanno precisato che tra gli effetti che si
ricollegano alla declaratoria di estinzione della pena susseguente
all’esito positivo dell’affidamento in prova si colloca anche quello
relativo all’irrilevanza, ai fini della recidiva, della condanna che ha
inflitto la pena espiata, anche in parte, in regime di affidamento e poi

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell’interesse di Torsello Domenico risulta
fondato e, il relativo accoglimento, comporta l’annullamento della
sentenza impugnata nei confronti dello stesso limitatamente al
trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto; di contro, il ricorso
proposto

nell’interesse di Tiscione

Marcello, va

dichiarato

inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Va osservato in premessa come, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr., Sez. 6, sent. n. 10951 del 15/03/2006, dep.
29/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova
formulazione dell’art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen.,
dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di
legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato
deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”,
ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante
ha posto a base della decisione adottata; b) non “manifestamente
illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni
non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della
logica; c) non internamente “contraddittoria”, ovvero esente da
insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da
inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non
logicamente “incompatibile” con altri atti del processo, dotati di una
autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro
rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal
giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da
vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione
(nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente,

dichiarata estinta.

che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può
limitarsi ad addurre l’esistenza di “atti del processo” non
esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non
correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare,
con l’atto processuale cui intende far riferimento, l’elemento fattuale
o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta
incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento

impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati,
nonché dell’esistenza effettiva dell’atto processuale in questione,
indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette in modo
decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione).
2.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal
ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari
accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione
complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano
astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di
quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica
l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e
l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere
obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso
un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di
segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di
consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad
un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E’,
invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente
per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano
autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che
la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero
ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali
incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente
incongrua o contraddittoria la motivazione.
2.2. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un
controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non
manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle
deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”.
Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una
valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla

4

reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della
“resistenza” logica del ragionamento del giudice.
Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo
sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e
diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a
quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente

plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste
operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice
del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione
assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la
motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le
parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre
uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e
spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell’art.
606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del
2006, art. 8, “mentre non è consentito dedurre il travisamento del
fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità si sovrapporre
la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta
nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di
travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di
merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non
esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello
reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli
elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione,
ma di verificare se detti elementi sussistano” (Sez. 5, sent. n. 39048
del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
2.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la
revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica
del provvedimento e non può quindi estendersi all’esame ed alla
valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla
competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Corte di
cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di
una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Sulla base di queste premesse vanno esaminati i presenti ricorsi.

5

3. Ricorso nell’interesse di Tiscione Marcello.
Sia con riferimento al trattamento sanzionatorio, che in ordine al
diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed
alla mancata esclusione della recidiva, la sentenza impugnata offre
congrua motivazione, del tutto priva dei lamentati vizi logico-giuridici.
3.1. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli
aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed

attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione
non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n.
5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata
motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in
relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria
soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del
tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il
richiamo – quale operato nella fattispecie – alla gravità del reato o
alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro,
Rv. 245596).
3.2. Parimenti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità,
che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688
del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato
da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito,
nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609
del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del
16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
3.3. Altrettanta congrua motivazione assiste il giudizio in merito alla

6

mancata esclusione della recidiva.
Costante giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 6, sent. n. 16244 del
27/02/2013, dep. 09/04/2013, Nicotra, Rv. 256183) riconosce come,
in tema di recidiva facoltativa, incomba sul giudice uno specifico
dovere di motivazione, sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la
rilevanza della stessa: afferma al riguardo la Corte territoriale come
“le evidenziate gravi modalità del fatto e l’elevata offensività della

condotta, in ragione di quanto si è rilevato in ordine alle indicazioni
che se ne traggono sulla personalità di entrambi gli imputati, sono
indicative di un ‘accresciuta pericolosità e di una maggiore
colpevolezza e non consentono … di escludere la ritenuta recidiva”.
4. Ricorso nell’interesse di Torsello Domenico.
Il ricorso è fondato.
E’ stato dimostrato come il Torsello ebbe a riportare in passato una
sola condanna nell’anno 1999 la cui pena era stata espiata in regime
di affidamento in prova al servizio sociale; a norma dell’art. 47,
comma 12 dell’ordinamento penitenziario, l’esito positivo del periodo
di prova estingue non solo la pena ma anche ogni altro effetto penale.
Come da – oramai consolidata – giurisprudenza di legittimità,
l’estinzione di ogni effetto penale determinata dall’esito positivo
dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle
relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva
(cfr., Sez. U, sent. n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012,
Marcianò, Rv. 251688; Sez. 3, sent. n. 27689 del 13/05/2010, dep.
16/07/2010, R., Rv. 247925).
Deve conseguentemente ritenersi errata la decisione dei giudici di
merito di far assumere rilevanza di precedente penale agli effetti della
recidiva all’unica condanna intervenuta, la cui pena era stata espiata
in regime di affidamento in prova: al contrario, l’intervenuta
declaratoria di estinzione degli effetti penali rende irrilevante tale
condanna agli effetti della recidiva.
5. Alla pronuncia consegue: l’annullamento della sentenza impugnata
nei confronti di Torsello Domenico limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Firenze per nuovo giudizio sul punto; la declaratoria di inammissibilità
del ricorso nell’interesse di Tiscione Marcello, con condanna di
quest’ultimo, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al

7

pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso del predetto, si determina
equitativannente in euro 1.000,00
PQM

limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione
della Corte d’appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara inammissibile il ricorso di Tiscione Marcello che condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00
alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 17.2.2016

Il Consigliere estensore
Dott. Andrea Pellegrino

Il Presidente
Dott. D menico Ga

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Torsello Domenico

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA