Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9694 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9694 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMPOREALE FRANCESCO N. IL 24/08/1982
avverso la sentenza n. 1198/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
11/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AeAd
che ha concluso per )
d.g2 -2,ccov,c(i

Data Udienza: 12/02/2014

e
Con sentenza dell’il novembre 2012
la Corte di appello di
Bari, decidendo in sede di rinvio della Cassazione sull’appello
avverso la sentenza in data 21.03.2006 del Tribunale di
Foggia- sezione distaccata di Trinitapoli, proposto da
Camporeale Francesco, imputato in ordine al reato p.e p. dagli
articoli 81 c.p.,73 d.PR.309/90,
dichiarava non doversi
procedere nei confronti del predetto
perché lo stesso è
estinto per intervenuta prescrizione e, per l’effetto,
rideterminava la pena finale in quella di anni l e mesi 4 di
reclusione ed euro 3.000,99 di multa; confermava nel resto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Camporeale Francesco, a mezzo del suo difensore, chiedendone
l’annullamento, e la censurava per il seguente motivo:
l) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione ex art.606 lett.e) c.p.p.. Mancata applicazione
della legge 31.07.2006 n.241.
Lamentava la difesa che la Corte territoriale nulla aveva
disposto in merito alla richiesta di declaratoria di indulto ai
sensi della legge n.241 del 2006 pur avanzata in udienza, come
risultava dal verbale in forma riassuntiva redatto dal
cancelliere di udienza ed allegato al ricorso ove risultava
chiaramente che il difensore “chiede_ si riporta all’atto di
appello con assoluzione; in subordine la prescrizione; ancora
in subordine applicazione dell’indulto”. Osservava sul punto la
difesa che la richiesta in questione era avanzata sulla base
della giurisprudenza di legittimità, che citava, secondo cui la
sospensione condizionale della pena, che era stata concessa
nella fattispecie che ci occupa, non era incompatibile con
l’applicazione dell’indulto, poiché quest’ultimo estingue la
pena sin dal momento della sua pronuncia, mentre la prima
produce effetto solo alla scadenza del termine di sospensione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

RITENUTO IN FATTO

Il ricorso è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte
(cfr, Cass., SU„ sent. n.36837 del 15.07.2010, Rv.247940),
infatti, con la sentenza di condanna non può essere
contestualmente applicato l’indulto e disposta la sospensione
condizionale della pena, in quanto quest’ultimo beneficio
prevale sul primo.
Correttamente quindi la Corte di appello di Bari non ha
applicato al Camporeale l’indulto, richiesto dal suo difensore
in udienza, atteso che aveva soltanto rideterminato la pena
inflitta dal giudice di primo grado, in seguito all’estinzione
per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art.73,
quinto comma, d.PR. 309/90 relativo all’hashish, ma aveva

Pi

confermato nel resto e quindi anche in ordine al concesso
beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12.02.2014

PQM

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