Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9693 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9693 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
ISEPPI LUCIANO RENATO N. IL 31/05/1963
avverso la sentenza n. 1410/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
28/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 16/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pordenone, Sez. Distaccata di San Vito al
Tagliamento, con sentenza del 28/4/2010, condannò Iseppi Luciano Renato
alla pena stimata di giustizia, per avere causato, svolgendo l’attività di legale
rappresentante (insieme al fratello Iseppi Massimo, la cui posizione risulta

personali gravi ai danni dell’operario dipendente Dresseno Cesare, per colpa
generica e specifica. In particolare, emerge dalle statuizioni giudiziarie che il
Dresseno, non utilizzando i dispositivi di protezione individuale, che tuttavia
l’istruttoria aveva appurato essere stati messi a sua disposizione, e non
adeguatamente formato ed informato, nell’espletamento della propria attività
lavorativa, dopo aver assemblato erroneamente un trabattello, montava sullo
stesso in maniera incongrua (dall’esterno), così precipitando al suolo e
procurandosi le lesioni di cui al capo d’imputazione.

1.1. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza 28/11/2012,
assolse l’imputato perché il atto non costituisce reato. Assume, in sintesi, la
Corte territoriale, pur affermando che l’imputato, siccome il socio e congiunto
Iseppi Massimo, rivestiva il ruolo di datore di lavoro, che «Pur non
contestando (…) che le violazioni indicate nell’imputazione siano ascrivibili al
datore di lavoro (…) debbano essere distinti due piani: sotto il profilo generale
ed astratto i lavoratori erano stati informati circa il metodo corretto di salita
sui ponteggi, circa il divieto di utilizzare per la salita e discesa i montanti
esterni ed erano stati messi a loro disposizione i necessari DPI [dispositivi di
protezione individuali] (…); l’obbligo di verificare che tali istruzioni fossero
puntualmente recepite ed attuate non può essere posto a carico di chi
opervava stabilmente in cantieri diversi e con squadre diverse. L’appellante
aveva provveduto a perfezionare il percorso formativo di coloro che
dipendevano direttamente da lui e che aveva la possibilità di controllare
continuativamente (…), analogo obbligo gravava su Iseppi Massimo che era
l’unico dei due amministratori in grado di verificare l’operato dei dipendenti
della propria squadra. Al di là, quindi, delle qualifiche formali, gli obblighi
concretamente violati facevano carico in via esclusiva a Iseppi Massimo, di
talché l’appellante va ritenuto esente da colpa».

1

essere stata definita a parte) dell’impresa Iseppi Elettrotecnica, lesioni

2. Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Trieste.

2.1. Con l’unitaria, articolata censura posta a corredo dell’impugnazione il
ricorrente denunzia vizio motivazionale in questa sede rilevabile, evidenziando
i profili di cui, in sintesi, appresso.
Incongruamente, la Corte territoriale, dopo aver affermato (condividendo
sul punto le conclusioni del giudice di primo grado) che le lesioni erano

rappresentante ed amministratore della s.r.l. Iseppi Elettrotecnica doveva
considerarsi datore di lavoro dell’operaio infortunato; che sul datore di lavoro
gravava l’obbligo di formare ed informare i lavoratori, assicurandosi che le
istruzioni venissero comprese effettivamente e concretamente rispettate; che
il Dresseno era caduto per essere salito sopra un trabattello, dal medesimo
assemblato senza rispettare le istruzioni di montaggio, che lo stesso ignorava,
sibbene avesse partecipato ad una riunione formativa nella quale era stato
invitato a prendere visione del POS; che, pertanto, quest’ultimo non era stato
istruito <>, tanto che
l’infortunato, non avendo predisposto la scala interna, si era maldestramente
arrampicato lungo i montanti esterni, aveva affermato che <

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