Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9691 del 12/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 9691 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARINKOVIC ROBERTO N. IL 04/06/1972
avverso il decreto n. 17/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
20/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. GIACOMO ROCCHI .
1ette/scfte le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Torino, con decreto del 20/3/2013, in parziale
riforma del decreto del Tribunale di Torino, revocava la misura di prevenzione
della confisca di beni specificamente elencati emessa nei confronti di Marinkovic
Roberto, confermando nel resto il decreto impugnato, che aveva applicato al
proposto la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di
soggiorno nel Comune di residenza, per la durata di anni tre.

pericolosità sociale del soggetto, con numerosissimi precedenti penali e di
polizia, soprattutto per reati contro il patrimonio e con l’emersione recente di
episodi di truffa che avevano portato all’emissione di ordinanza di custodia
cautelare; inoltre Marinkovic non aveva nessuna attività lavorativa lecita, mentre
teneva un elevato tenore di vita, incompatibile con le attività da lui dichiarate.
La Corte analizzava la progressione criminale di Marinkovic, inserito anche in
contesti associativi, come dimostrava la misura cautelare emessa nei confronti di
103 soggetti; egli era promotore ed organizzatore delle truffe di tipo “rip deal”,
consumate ai danni dei potenziali acquirenti di immobili; per sua stessa
ammissione non aveva mai svolto attività lavorativa lecita e fiscalmente
regolare, pur mantenendo un tenore di vita altissimo.
La pericolosità doveva ritenersi attuale anche se mancavano denunce o
segnalazioni successive al 7/11/2011.
L’obbligo di soggiorno era giustificato dalla propensione del Marinkovic a
commettere reati su tutto il territorio nazionale; altrettanto giustificata era la
durata della misura.
La Corte confermava altresì la misura della confisca disposta per oggetti di
valore, denaro contante, lamine in oro (rispetto alle quali la documentazione
prodotta era ritenuta falsa, materialmente ed ideologicamente), ritenuti di
provenienza illecita (quanto al denaro, ammessa dal proposto) e di valore
enormemente sproporzionato alla capacità economica del soggetto.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Marinkovic Roberto, deducendo
violazione di legge.
Con riferimento alla misura di prevenzione personale, il Tribunale non aveva
dato atto che, successivamente alla notificazione dell’avviso orale, il ricorrente
non aveva più commesso reati: la denuncia dell’8/11/2011 si riferiva ad un
delitto commesso anteriormente al predetto avviso.
Il decreto mancava di qualsiasi motivazione in ordine alla pericolosità del
soggetto per la sicurezza pubblica, presupposto indefettibile e diverso dalla

2

La Corte dava atto che la misura di prevenzione era fondata sulla

”pericolosità del ricorrente”.

Con riferimento alla confisca, la Corte era venuta meno al principio del
contraddittorio, atteso che aveva ritenuto assolto l’onere probatorio da parte del
P.M. mediante il mero recepimento della proposta del Questore, mentre aveva
svilito le prove contrarie portate dalla difesa, sia con riferimento alla provenienza
degli orologi di valore, che con riferimento alle lamine d’oro.
Il ricorrente conclude per l’annullamento del decreto impugnato.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria nella quale tratta della
confisca della somma in contanti di euro 37.600,00, confermata dalla Corte
territoriale in quanto, come ammesso dal Marinkovic, essa proveniva da reati
commessi ai danni di Calabrese e Leo Bordetto.
Poiché, nell’ambito del procedimento penale, il Tribunale di Torino,
all’udienza del 2/10/2013, su concorde richiesta delle parti, aveva convertito il
sequestro probatorio della somma in sequestro conservativo e poiché la somma
doveva ritenersi pacificamente di proprietà delle persone offese, non sussistono,
secondo il difensore, i presupposti per la misura di prevenzione.
Il ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento senza rinvio del decreto
con riferimento ala confisca della somma e perché questa Corte si pronunci sulla
eventuale titolarità delle due persone offese di richiedere il dissequestro e
l’assegnazione della somma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Premesso che, in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione
è ammissibile solo per violazione di legge, deve escludersi che quella a sostegno
del decreto impugnato sia una motivazione apparente e, quindi, mancante: al
contrario, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il giudizio di
pericolosità sociale attuale del soggetto, agganciandola a dati concreti assai
eloquenti e nemmeno contestati in ricorso.

Erroneamente il ricorrente lamenta la mancata considerazione della
circostanza che, dopo l’avviso orale, lo stesso non aveva più commesso reati:

l’applicazione della misura di prevenzione personale prescinde, sulla base del d.
L.vo n. 159 del 2011, dall’inefficacia dell’avviso.

Con riferimento, poi, alla misura di prevenzione patrimoniale, appare
evidente che il ricorrenti non denunci alcuna violazione di legge, ma contesti il
merito della decisione della Corte territoriale riproponendo le prospettazioni che,
con ampia motivazione, la Corte ha disatteso.

la Corte territoriale aveva sottolineato la mancanza di legittimazione del
ricorrente a chiedere la revoca del provvedimento, tenuto conto che era pacifico
che il denaro provenisse da attività illecita, ai danni di persone identificate.
Sulla base del medesimo ragionamento, è evidente che Marinkovic non
abbia alcun interesse all’accoglimento al ricorso con riferimento a tale somma,
essendo l’interesse dei due soggetti truffati: si tratta di un’ulteriore motivo di
inammissibilità.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Con riferimento alla somma di euro 37.600 soggetta a confisca, esattamente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA