Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 969 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 969 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAPISARDA VINCENZO MARIA N. IL 22/04/1958
NASO BARBARA N. IL 28/02/1954
avverso l’ordinanza n. 1603/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
10/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ufiki ceA.,G2
(11-06/45
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10.3.2014 emessa “de plano” la Corte d’Appello di Catania ad
integrazione della sentenza 27.1.2014 (dichiarativa della prescrizione di contravvenzioni
edilizie, urbanistiche e paesaggistiche commesse dagli imputati Rapisarda Vincenzo e Naso
Barbara) ha dichiarato “l’operatività delle disposizioni riguardanti la demolizione delle opere
abusive, se non ancora eseguite, ai sensi dell’art. 31 comma 9 DPR n. 380/2001 e la
rimessione in pristino dei luoghi ai sensi dell’art. 181 del D.L.vo n. 42/2004”. Ha altresì
ordinato alla Cancelleria “di trasmettere copia della sentenza…e dell’….ordinanza all’UTC di

2. Avverso la decisione ricorre per Cassazione il difensore ai sensi dell’art. 606 comma 1
lett. b), c) ed e) cpp, rilevando che l’omissione andava corretta con gli ordinari mezzi di
impugnazione da proporsi a cura della parte interessata e non già con il ricorso
“all’integrazione” che stravolge l’intero assetto del regime di riforma delle sentenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
L’avviso della fissazione dell’udienza per la trattazione della richiesta di correzione
dell’errore materiale va notificato alle parti ed ai difensori, dovendosi osservare il
procedimento di cui all’art. 127 cod.proc.pen., secondo quanto imposto dal comma
secondo dell’art. 130 stesso codice. L’omissione della notificazione di tale avviso
all’imputato integra, poi, un motivo di nullità assoluta, prevista dall’art. 179 cod.proc.pen.,
attinendo alla citazione dell’imputato, ed è, quindi, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e
grado del procedimento (tra le varie, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4982 del 18/12/1991 cc.
dep. 21/01/1992 Rv. 188966; cfr. altresì più di recente, Sez. 3, Sentenza n. 1460 del
03/12/2008 cc. dep. 16/01/2009 Rv. 242270).
Nel caso in esame la Corte catanese ha provveduto a correggere un errore materiale
senza garantire il contraddittorio, e dunque, in applicazione del suddetto principio il
provvedimento è inficiato da nullità assoluta, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado.
L’ordinanza va pertanto annullata senza rinvio restando assorbita ogni altra
questione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma 1’11.12.2014.

Regalna e alla Regione Sicilia….”

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