Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 969 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 969 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

MAGLIOLA Anna, nata a Napoli il 29/11/1965
avverso l’ordinanza del 22/3/2013 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato per
manifesta infondatezza l’istanza di revoca o sospensione dell’ingiunzione per la
demolizione del manufatto abusivo emessa dal Pubblico ministero in sede;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo annullarsi l’ordinanza
con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza del 22/3/2013 il Tribunale di Napoli, quale giudice

dell’esecuzione, ha rigettato per manifesta infondatezza l’istanza di revoca o
sospensione dell’ingiunzione per la demolizione del manufatto abusivo emessa
dal Pubblico ministero in sede.
2.

Avverso tale decisione la sig.ra Magliola propone ricorso in sintesi

lamentando:

Data Udienza: 11/12/2013

a. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per omessa
fissazione dell’udienza ex at.666, comma 3, cod. proc. pen. e per omessa
indicazione del giudice che ha sottoscritto il provvedimento;
b. vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. e
abnormità del provvedimento, che opera un richiamo alla sospensione
condizionale della pena che non ha alcun rilievo ai fini della decisione e che
ignora che l’ente territoriale ha disposto l’acquisizione del bene al patrimonio
comunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso merita accoglimento e la fondatezza del primo motivo assorbe

ogni altra questione. Osserva la Corte che il contenuto del provvedimento
impugnato dà conto di una valutazione che non si limita a rilevare la palese
inammissibilità dell’istanza.
2.

Il comma 2 dell’art.666 cod. proc. pen., infatti autorizza il giudice

dell’esecuzione a provvedere senza contraddittorio nei soli casi in cui l’istanza
costituisca la mera riproposizione di altra precedente o in cui l’istanza sia fondata
su ragioni manifestamente estranee i presupposti di legge.
3. Non è questo il caso in esame, posto che il giudice ha affrontato in
concreto il merito dell’istanza proposta dalla sig.ra Magliola e ha illustrato, sia
pure in modo sintetico, le ragioni di infondatezza.
4. Da quanto fin qui esposto emerge la sussistenza delle condizioni che
avrebbero richiesto la fissazione dell’udienza camerale ex art.666, comma 3,
cod. proc. pen. La violazione della disciplina che regola il rito priva di legittimità
la decisione, così che l’ordinanza va annullata ai sensi dell’art.620 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale
di Napoli.
Così deciso il 11/12/2013

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