Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9689 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9689 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIRGA VINCENZO N. IL 11/09/1936
avverso l’ordinanza n. 81/2013 TRIBUNALE di TRAPANI, del
14/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIA OMO ROCCHI;
lette/se te le conclusioni del PS Dott.

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Data Udienza: 12/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trapani, con ordinanza del 14/3/2013, rigettava il reclamo
proposto da Vincenzo Virga avverso il provvedimento del presidente della Corte
di Assise di Trapani che aveva disposto il trattenimento di una missiva indirizzata
al figlio Pietro Virga.
Vincenzo Virga è sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis
legge 354 del 1975 ed è imputato davanti alla Corte di Assise di Trapani.

presenza di messaggi cifrati e di indicazioni numeriche sospette nella missiva;
osservava che Virga è un rappresentante di spicco di Cosa Nostra nel territorio
trapanese e che l’utilizzo di linguaggi criptici e di codici di comunicazione era
stato ampiamente dimostrato.
Sospetto era il riferimento ad una specifica persona, senza riferimento ad
una precedente conversazione, così come sospetta era la specificazione della
misura delle scarpe, del tutto inutile, poiché lo scrivente aveva specificato che la
misura era la stessa del figlio; inoltre l’indicazione delle misure era erronea e ciò
suscitava ulteriori sospetti.
Il fatto che, in precedenza, la persona nominata avesse effettivamente
acquistato delle scarpe sportive al Virga, che le aveva restituite alla moglie, era
circostanza – che la difesa aveva chiesto di provare – che il Tribunale riteneva
irrilevante, atteso che essa poteva costituire la giustificazione formale delle frasi
indicate, senza escludere il contenuto cifrato della missiva.

2.

Ricorre per cassazione Vincenzo Virga, osservando che il semplice

sospetto che una missiva possa essere strumento per veicolare all’esterno
messaggi dal contenuto illecito non è elemento idoneo a comprimere un diritto di
rango costituzionale.
Il provvedimento deve essere ancorato a fatti oggettivi, debitamente
accertati, ma il Tribunale non aveva ritenuto utile procedere ad accertare i fatti
esposti dalla difesa. Il Tribunale si era, così, basato su una presunzione di illiceità
estranea alla ratio della norma, così violando gli artt. 8 della CEDU, 27 e 111
della Costituzione.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione: la
dichiarazione della terza persona che aveva proceduto all’acquisto delle scarpe
era stata utilizzata come elemento a carico, così come sarebbe stata utilizzata
una dichiarazione di contenuto opposto. Si trattava, quindi, di una lettura
preconcetta che non permette alcuna possibilità di difesa.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

2

Il Tribunale concordava con il provvedimento reclamato in ordine alla

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

La norma dell’art. 18 ter legge 354 del 1975 contempla le esigenze attinenti

o di ordine all’istituto.

Se è vero che non è sufficiente un mero sospetto della sussistenza dei
presupposti previsti dalla norma, è anche vero che gli elementi concreti che
devono essere evidenziati possono portare ad argomentazioni presuntive non
espresse in termini di certezza: in altre parole, non deve essere dimostrato che
la missiva inviata dal detenuto inciti o ordini la commissione di reati (ad
esempio: che il capo mafioso detenuto con un messaggio criptico ordini un
omicidio) ovvero contenga messaggi rivolti ad altri partecipi all’associazione
mafiosa, così eludendo la ratio del regime di cui all’art. 41 bis ord. pen.; è
sufficiente che gli elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il
contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e
temere che il detenuto abbia voluto trasmettere un messaggio che abbia a che
fare con le “esigenze” indicate dall’art. 18 ter cit.

La motivazione dell’ordinanza impugnata corrisponde a quanto appena
enunciato: il Tribunale di Trapani non si limita ad affermazioni generiche, che
lascino trasparire il semplice sospetto sulle reali intenzioni del detenuto, ma
evidenzia ed analizza le anomalie della missiva (ad esempio: l’insistenza sui
numeri) e la sua sostanziale inutilità per giungere all’espressione di un timore
ragionevole di un contenuto e un destinatario effettivi diversi da quelli apparenti.
Tale valutazione è correttamente correlata alla pericolosità del Virga,
ritenuto esponente di spicco di Cosa Nostra nel territorio trapanese.

La violazione di legge e il vizio di motivazione denunciati in ricorso,
pertanto, non sussistono.

3

alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero ragioni di sicurezza

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 12 febbraio 2014

Il Presidente

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