Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9687 del 19/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9687 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALGERI ROBERTO N. IL 02/09/1966
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avverso il decreto n. 3459/2014 GIUD. SORVEGLIANZA diR
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del 02/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
(PA.
Data Udienza: 19/11/2015
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il decreto indicato in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Udine
dichiarava inammissibile, ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen., il reclamo
proposto da Roberto Malgeri ai sensi dell’art. 35 -ter Ord. Pen. per assoluta
genericità dello stesso non avendo indicato i periodi di detenzione presso ciascun
istituto di pena, né alcuna doglianza.
correttamente qualificato ricorso per cassazione-eon il quale dichiara di volere
riproporre una istanza più specifica riferita al solo periodo di detenzione espiato
presso il carcere di Monza, indicando il relativo periodo e lamentando condizioni
di detenzione inumane con relativa descrizione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che per stessa
ammissione del detenuto che l’ha successivamente integrata, la richiesta
originariamente avanzata al magistrato di sorveglianza era del tutto generica.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616
cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2015.
Il predetto proponeva ricorso al tribunale di sorveglianza- ,che veniva