Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9687 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9687 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SALERNO
nei confronti di:
PALO GIUSEPPE N. IL 11/02/1949
DI GIORGIO BERNARDINO N. IL 28/11/1966
CRISTAINO ALFONSO NUNZIO MARIA N. IL 04/06/1954
DE VITA ANIELLO N. IL 27/06/1958
MARRAZZO SALVATORE N. IL 29/12/1973
MONTELLA VITO N. IL 24/02/1965
MARTONE ALDO N. IL 09/02/1941
DE MARTINO CARMINE N. IL 10/09/1950
FERRARA PATRIZIA N. IL 07/07/1965
avverso l’ordinanza n. 46/2013 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
14/02/2013
sentita la r azione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHk s_____
1ette/se71te le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 12/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.U.P. del Tribunale di Salerno, con ordinanza del 14/2/2013, rigettava
l’istanza avanzata dal P.M. di correzione dell’errore materiale della sentenza dello
stesso G.U.P. del 23/6/2004, depositata il 12/1/2005 e divenuta irrevocabile.
Il P.M. aveva chiesto che la sentenza fosse integrata con la confisca
obbligatoria, ai sensi dell’art. 44 d.P.R. 380 del 2001, in favore del Comune di
Montecorvino Pugliano, dei terreni e delle opere abusivamente lottizzate oggetto

Il Giudice, nell’ordinanza impugnata, ricordava che analoga istanza era già
stata avanzata alla Corte d’appello, quale giudice del gravame; la confisca
disposta de plano era stata annullata da questa Corte non essendo stata
celebrata udienza in camera di consiglio; questa Corte aveva, comunque, già
escluso che quella richiesta dal P.M. fosse una confisca obbligatoria ai sensi
dell’art. 240 cpv. cod. pen. e che la confisca potesse essere disposta con la
procedura di correzione dell’errore materiale.
Inoltre, il giudice del dibattimento di primo grado aveva disposto la confisca
della medesima area nei confronti degli imputati giudicati con rito ordinario,
cosicché doveva attendersi l’irrevocabilità della sentenza al fine di evitare
sovrapposizioni o contrasti di pronunce sul medesimo oggetto; d’altro canto, la
confisca non soffre degli effetti estintivi della prescrizione.
Nel merito, il Giudice osservava che la sentenza con il rito abbreviato dallo
stesso pronunciata era stata emessa nei confronti di pubblici amministratori del
Comune di Montecorvino, i quali non avevano alcuna disponibilità o diretto
rapporto con i terreni oggetto del sequestro: per questo motivo non era stata
disposta la confisca del bene nel giudizio di cognizione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Salerno, deducendo inosservanza di legge penale e manifesta illogicità della
motivazione.
Il ricorrente contesta la legittimità della procedura de plano seguita dal
Giudice, che era tenuto a fissare udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art.
127 cod. proc. pen..
In secondo luogo, il ricorrente osserva che la sentenza di condanna dei
pubblici amministratori è divenuta definitiva, cosicché l’illegittimità della
lottizzazione è stata accertata: il provvedimento in questione è quindi
obbligatorio; né la pendenza del dibattimento nei confronti dei proprietari dei
terreni impedisce l’adozione del provvedimento.
Il ricorrente sottolinea che, se il dibattimento di appello dovesse concludersi

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della sentenza.

con la declaratoria di prescrizione, senza adozione della confisca, i terreni
verrebbero restituiti ai proprietari. La confisca, d’altro canto, ha natura “reale” e
non “personale”, cosicché deve essere disposta ogni volta che il giudice penale
accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, indipendentemente dalla persona del
condannato.
Il P.M. ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per

rito, per la mancata fissazione di un’udienza in camera di consiglio, sia nel
merito, atteso che la procedura di correzione dell’errore materiale può essere
adottata in caso di confisca obbligatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo processuale è fondato ed assorbente.

L’art. 130 cod. proc. pen. prevede, per il procedimento di correzione degli
errori materiali delle sentenze – oggetto del petitum del P.M. – la procedura in
camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen..

Anche ritenendo che, poiché l’istanza è stata proposta al giudice
dell’esecuzione, sia applicabile la previsione dell’art. 666, comma 2, cod. proc.
pen., il provvedimento de plano è comunque illegittimo in quanto il decreto è
possibile solo in caso di mera riproposizione di una richiesta già rigettata
(ovviamente se presentata allo stesso giudice dell’esecuzione e non durante il
giudizio di cognizione) o se la richiesta è manifestamente infondata per difetto
delle condizioni di legge.
L’ampiezza della motivazione del provvedimento impugnato, con richiamo a
diverse vicende processuali definite o in corso, già da sola dimostra che non
ricorrevano i presupposti per l’adozione di un decreto de plano.

Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato con rinvio allo
stesso giudice; deve, peraltro, essere disposto non luogo a provvedere quanto a
Martone Aldo, di cui è stata accertata la morte.

P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere nei confronti di Martone Aldo per essere lo

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l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Il ricorso è fondato sia in

stesso deceduto; annulla nel resto l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova
deliberazione al G.U.P. del Tribunale di Salerno.

Così deciso il 12 febbraio 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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