Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9686 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9686 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUONO MARIO N. IL 16/01/1985
avverso l’ordinanza n. 7661/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 22/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma
respingeva il reclamo proposto da Mario Buono, detenuto in regime di cui all’art.
41 -bis Ord. Pen., avverso il provvedimento con il quale il magistrato di
sorveglianza aveva rigettato il ricorso relativo alle limitazioni imposte in
applicazione di circolare del D.A.P. della ricezione di libri.
In particolare, rilevava che non risulta indicato nel reclamo in oggetto alcun

provvedimenti dell’autorità amministrativa che adottano criteri organizzativi che
contemperino il diritto di informazione, studio e libera circolazione delle idee con
le esigenze di massima sicurezza.

2. Hanno proposto ricorso il detenuto, personalmente, evidenziando che
aveva chiesto di avere alcuni libri per motivi di studio contenuti in pacchi inviati
dalla famiglia che la direzione dell’istituto aveva trattenuto e lamenta la
violazione del diritto di corrispondenza che include anche libri e stampa il cui
trattenimento può essere disposto soltanto dall’autorità giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte ha già affermato la legittimità del provvedimento con il quale
la direzione dell’istituto di pena, in applicazione di una circolare del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria (circolare n. 0434055 del 16 novembre 2011),
attuativa dei principi fissati dall’art. 41

-bis Ord. Pen., impone al detenuto

l’acquisto di libri o periodici tramite specifici canali e stabilisce limiti all’accumulo
dei testi in cella, trattandosi di disposizioni finalizzate ad evitare ogni possibilità
di contatto con l’organizzazione criminale di appartenenza, senza incidere sui
diritti del detenuto allo studio e all’informazione (Sez. 1, n. 46783 del
23/09/2013, Gullotti, rv. 257473; Sez. 1, n. 23523 del 30/01/2014, Guzzo) ed
ha affermato che si tratta di forme particolari di comunicazione che non rientrano
nella disciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell’art. 18 -ter Ord.
Pen, e che le disposizioni della normativa secondaria in questione non
impongono un’eccessiva ed ingiustificata limitazione del diritto di informazione e
di studio (Sez. 1, n. 1774 del 29/09/2014 – dep. 2015, Tarallo, rv. 261858)
Nella fattispecie in esame non possono che ribadirsi le argomentazioni poste
a fondamento delle richiamate decisioni con conseguente manifesta infondatezza
del ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di

provvedimento negativo nei confronti del detenuto e, comunque, sono legittimi

elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

cassa della ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2015.

spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della

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