Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9685 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9685 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTUCCI FRANCESCO N. IL 01/06/1983
avverso l’ordinanza n. 2643/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
09/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione respingeva la
richiesta avanzata, ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., da Francesco Bertucci,
volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc.
pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze di applicazione di pena specificamente
indicate, affermando di non potere ratificare l’accordo in mancanza dei presupposti della
continuazione, nonostante lo stato di tossicodipendenza, tenuto conto della distanza
temporale tra i reati di oltre otto mesi .

personalmente, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione, rilevando
che il giudice non ha valutato gli elementi concreti delle fattispecie, il contesto spaziotemporale e lo stato di tossicodipendenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis
l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente
giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli
indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la
distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo ed
l’eventuale stato di tossicodipendenza.
La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in
sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994,
n. 2229, Caterìno, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212).
Nella specie, le censure mosse con il ricorso sono manifestamente infondate, tenuto

covv
:

della compiuta e coerente valutazione operata dal giudice dell’esecuzione che conserva il
potere di apprezzamento della ricorrenza dei requisiti previsti dal predetto art. 188 disp.
att. cod. proc. pen. e dall’art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 41312 del 18/06/2015, Genco, rv.
264890).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 19 novembre 2015.

D EPOSITATA

2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione,

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