Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9685 del 16/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9685 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SANREMO
nei confronti di:
EL BAROUDI KARIMA N. IL 05/01/1986
avverso l’ordinanza n. 10309/2012 TRIB.SEZ.DIST. di
VENTIMIGLIA, del 28/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/8~4e le conclusioni del PG Dott. O
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Data Udienza: 16/12/2013

N.15221/13-RUOLO N. 16 C.C.N.P. (2364)

RITENUTO IN FATTO
1.11 P.M. del Tribunale di Sanremo impugna innanzi a questa Corte il
provvedimento del 28 novembre 2012, con il quale il Tribunale di Sanremo,
sezione distaccata di Ventimiglia, ha disposto che gli venisse restituito il decreto
di citazione a giudizio del cittadino extracomunitario EL BAROUDI Karima,
imputato del reato di cui all’art. 13 comma 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, per

nuovamente fatto rientro in Italia senza la prescritta autorizzazione il successivo
13 dicembre 2010.

2.Secondo il Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, era stato
violato nella specie il disposto di cui all’art. 449 comma 5 seconda parte cod.
proc. pen., in quanto l’imputato anzidetto era stato citato a giudizio direttissimo
a piede libero ad un’udienza fissata oltre 30 giorni dall’iscrizione della notizia di
reato nell’apposito registro ed ad un’udienza altresì fissata oltre 30 giorni
dall’emissione del decreto a comparire dell’indagato a piede libero per il giudizio
direttissimo.

3.11 P.M. ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale ed abnormità
del provvedimento impugnato, siccome emesso in violazione dell’art. 13 comma
13 ter del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione agli artt. 449 e segg. cod. proc.
pen., atteso che il testo unico sull’immigrazione per il reato contestato
all’imputato non contemplava alcuna alternativa quanto all’esercizio dell’azione
penale ed alle forme di celebrazione del giudizio, in quanto il processo doveva
obbligatoriamente essere celebrato col rito direttissimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto dal P.M. di Sanremo è fondato.

2.11 provvedimento impugnato non ha fatto invero corretta applicazione della
giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale la dizione contenuta
nell’art. 13 comma 13 ter del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo la quale per detto
reato si procede col rito direttissimo comporta che, per detto reato, il processo
deve essere obbligatoriamente celebrato col rito direttissimo, il quale diventa, in
sostanza, per detto reato, il rito “ordinario”, si che è inibito al P.M. intraprendere
percorsi processuali alternativi.

avere egli, dopo l’espulsione dall’Italia avvenuta in data 1 ottobre 2010,


3.L’assoluta obbligatorietà del rito direttissimo comporta un’inevitabile deroga
alle modalità ed ai termini che ne scandiscono i tempi, di cui all’art. 449 cod.
proc. pen., si che, in presenza del reato di cui all’art. 13 comma 13 del d.lgs. n.
286 del 1998, deve comunque farsi luogo all’instaurazione del relativo giudizio
anche fuori dei casi e senza l’osservanza dei termini previsti dall’art. 449 cod.
proc. pen.

4.In casi siffatti pertanto, il provvedimento con cui sia stata disposta, da parte

anzidetti è da ritenere affetta da abnormità sotto il profilo funzionale, in quanto
da essa consegue un’ingiustificata stasi e regressione del processo, atteso che
quest’ultimo non potrebbe mai essere proseguito nel senso auspicato dal
Tribunale, essendo da ritenere il P.M. obbligato nuovamente ad esercitare
l’azione penale con la citazione dell’imputato a giudizi direttissimo (cfr., ex
multis, Cass. Sez. 1, n.22790 del 15/572009, P.M. in proc. Sami, Rv. 244514).

5.Da quanto sopra consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con
rinvio degli atti al Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia,
affinché prosegua il giudizio nei confronti di EL BAROUDI Karima per il reato di
cui all’art. 13 comma 13 del d.lgs. n. 286 del 1998.

P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta il 5 novembre 2013, annulla senza rinvio
l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia
per il corso ulteriore.
Così deciso il 16 dicembre 2013.

p

CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

del Tribunale, la restituzione degli atti al P.M. per l’inosservanza del termini

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