Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9684 del 12/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 9684 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRUSCIANO LUIGI N. IL 08/08/1969
avverso l ‘ordinanza n. 7480/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 21/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
.
I
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

,Q

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/12/2013

1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanza del 21
marzo 2013 ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta dal
Brusciano Luigi per la concessione della misura alternativa al
carcere di cui all’art. 47-ter 0.P..
A sostegno della decisione il tribunale osservava; il Brusciano, in
costanza di ordine di esecuzione di un residuo pena pari ad anni 2,
mesi 1 e giorni 29 a suo carico con contestuale decreto di
sospensione ai sensi dell’art. 656 co 5 c.p.p., ha presentato domanda
di misura alternativa ai sensi dell’art. 47 0.P., istanza rigettata dal
Tribunale di sorveglianza di Salerno; tale istanza, ai sensi del
richiamato art. 47-ter 0.P., può essere presentata soltanto dopo
l’inizio della esecuzione della pena, ipotesi non ricorrente nel caso
concreto; inoltre una volta consumato il diritto rinveniente dalla
disciplina di cui all’art. 656 c.p.p., non può legittimamente
replicarsi una nuova istanza ai sensi della medesima norma e
conseguire in tal modo una nuova sospensione nella esecuzione
della pena.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Brusciano,
assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa
un unico ed articolato motivo di impugnazione, con il quale
denuncia violazione degli artt. 656, co. 7, e 666, co. 2, c.p.p., in
particolare deducendo: la richiesta della misura di affidamento in
prova è stata rigettata dal Tribunale di sorveglianza di Salerno
sull’erroneo presupposto di collegamenti dell’istante con la
criminalità organizzata, collegamenti affermati in forza di una
informativa dei CC. dai medesimi successivamente corretta perché
omesso un “non” che dava all’informativa un significato contrario a
quello reso palese dall’errata formulazione; per il reato di evasione,
anch’esso valorizzato ai fini della prima decisione, l’interessato ha
ottenuto l’archiviazione della relativa denuncia; il divieto di
reiterazione della istanza di sospensione della esecuzione della pena
di cui all’art. 657, co. 7, c.p.p. non vieta altresì la possibilità di una
ulteriore domanda di misura alternativa diversa; nel caso di specie
pertanto, pur essendo preclusa al condannato la possibilità di
chiedere l’applicazione della disciplina di favore di cui all’art. 47,
47-ter e quater 0.P., per motivi di salute, in difetto dello status
detentionis, ciò non impediva al tribunale di delibare una istanza
diversa di detenzione domiciliare fondata su motivi diversi.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

4. Il ricorso è inammissibile.
Come si evince, invero, dalla richiamata decisione n. 2654 del 15
luglio 2013, la prima sezione penale della Corte di cassazione ebbe
a regolare questione identica a quella attualmente riproposta col
ricorso all’esame del collegio, di guisa che vertesi, allo stato, nella
situazione processuale regolata dal principio che vieta il bis in idem,
in quanto deve prendersi atto che l’interessato ha ottenuto con la
richiamata pronuncia ciò che attualmente torna a richiedere
nuovamente al giudice di legittimità e tanto ha ottenuto in relazione
ad una istanza presentata al Tribunale di sorveglianza di Salerno più
ampia e basata su elementi nuovi rispetto a quella oggetto della
presente causa, e tale, quindi, da rendere priva di rilievo ed
improcedibile quest’ultima.
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al
pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di
una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si
stima equo determinare in euro 500,00.

P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, addì 12 dicembre 2013
Il consigliere estensore
“d nt

3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso
per il rigetto della impugnazione, del tutto condividendo le
motivazioni a sostegno della decisione resa dal giudice territoriale.
Ha replicato la difesa ricorrente richiamando una decisione della
prima sezione della Corte, in data 15.7.2013, n. 2654, resa in
fattispecie analoga, con accoglimento del ricorso in adesione alle
conclusioni in quel contesto rassegnate dal P.G. in sede.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA