Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9683 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9683 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE ROMA – CONFLITTO nei confronti di:
TRIBUNALE ROMA
con l’ordinanza n. 15763/2010 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
01/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
4ette/sentite le conclusioni del PG Dott.
ty (A Go (rt E L L, )
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Data Udienza: 05/11/2013

N.30954/13-RUOLO N. 33 C.C.P. (2369)

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 1 luglio 2013 il G.U.P. del Tribunale di Roma ha chiesto a
questa Corte, ai sensi dell’art. 28 comma primo lettera b) c.p.p., la soluzione del
conflitto sorto fra il suo ufficio ed il Tribunale di Roma in ordine al procedimento
penale a carico di AHMED Sherif ed ALY Talab Magdy Mohamed El Sayed,
entrambi imputati del reato di cui all’art. 55 comma 9 d.lgs. n. 231 del 2007

Angelo).

2.11 Tribunale di Roma, con ordinanza del 20 giugno 2013, rilevato che l’avviso di
fissazione dell’udienza preliminare non era stato notificato alla p.o. SERAFINI
Mario e che, inoltre, il medesimo avviso risultava notificato all’imputato AHMED
ex art. 161 cod. proc. pen., in assenza del previo tentativo di notifica presso il
domicilio dichiarato, ha dichiarato la nullità del decreto di fissazione dell’udienza
preliminare e di tutti gli atti susseguenti, disponendo la trasmissione degli atti al
G.U.P.

3.Secondo il G.U.P. remittente l’eventuale rinnovazione della citazione a giudizio
dell’imputato per difetto di notifica dell’atto introduttivo avrebbe dovuto essere
effettuata dallo stesso giudice del dibattimento, ai sensi dell’art. 143 disp. Att.
cod. proc. pen., al fine di evitare un’anomala regressione del procedimento; e lo
stesso era da ritenere con riferimento alla notifica dell’atto introduttivo del
giudizio alla p.o.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 conflitto di competenza sollevato dal G.U.P. del Tribunale di Roma nei
confronti del Tribunale di Roma va risolto nel senso di dichiarare la competenza
del G.U.P. del Tribunale di Roma.
Invero l’art. 28 secondo comma ultima parte cod. proc. pen. stabilisce che, in
caso di contrasto tra il giudice dell’udienza preliminare ed il giudice del
dibattimento, la decisione del giudice del dibattimento prevale, in via di
principio, su quella del giudice che ha disposto il rinvio a giudizio.

2.Non è invero ravvisabile, nella specie, un’arbitraria ovvero abnorme
regressione del procedimento ad una fase processuale anteriore.
Occorre invero ritenere che la remissione degli atti dal giudice del dibattimento al
G.U.P. costituisce un provvedimento che non può qualificarsi come avulso dal
1

(indebito utilizzo di carte di credito intestate a SERAFINI Mario ed a NIGRELLI

sistema, costituendo esso un atto pur sempre adottato nell’esplicazione dei
poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e tale da non determinare la stasi
del procedimento, ben potendo il G.U.P. disporre la rinnovazione dell’udienza
preliminare, onde sanare le irregolarità rilevate dal giudice del dibattimento (cfr.
Cass. 1″, 21.3.07 n. 14030, Rv. 236215; Cass. SS.UU. 26.3.09 n. 25957, P.M.in
proc. Toni, Rv. 243590).

3.Gli atti vanno pertanto trasmessi al G.U.P. del Tribunale di Roma per il corso

Dichiara la competenza del G.U.P. del Tribunale di Roma, cui dispone
trasmettersi gli atti.
Così deciso il 5 novembre 2013.

ulteriore.

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