Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9682 del 05/11/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9682 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NIGRIELLO ANDREA N. IL 11/03/1975
avverso l’ordinanza n. 1147/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
06/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
Q.c.
Data Udienza: 05/11/2013
RITENUTO IN FATTO
1. In data 6 giugno 2013 il Tribunale di Roma, investito da appello ai sensi
dell’art. 310 cod.proc.pen. , confermava il provvedimento con cui il GIP di Roma
aveva rigettato in data 19.4.2013 l’ istanza di revoca o sostituzione della misura
cautelare degli arresti domiciliari, in atto nei confronti di Nigriello Andrea.
Dalla decisione risulta che Nigriello Andrea aveva ottenuto la sostituzione della
aprile 2013 aveva riportato condanna in sede di rito abbreviato – ad anni due di
reclusione – per la detenzione presso la propria abitazione di una pistola a salve
cal. 8mm. con matricola abrasa e relativo munizionamento.
Il Tribunale ritiene corretta la valutazione del GIP circa la persistenza del pericolo
di reiterazione e la adeguatezza della misura, non essendo emerse rilevanti
novità rispetto alle precedenti decisioni sul tema ed avendo la condanna
ulteriormente rafforzato il presupposto applicativo. Le modalità del fatto
risultano, infatti, indicative dell’inserimento in circuiti delinquenziali.
2. Ha proposto ricorso per cassazione Nigriello Andrea – a mezzo del difensore deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
In sintesi, si osserva che gli elementi di novità si rinvengono nel decorso del
tempo dall’inizio della esecuzione della misura e nella definizione del primo grado
di giudizio con applicazione delle circostanze attenuanti generiche e
quantificazione di una pena pari ad anni due, suscettibile di sospensione
condizionale in appello.Dunque erroneo sarebbe il fondamentale presupposto
della decisione impugnata.
Inoltre il pericolo di reiterazione sarebbe erroneamente fondato sulla ritenuta
gravità della condotta, a fronte della pregressa incensuratezza dell’imputato e
dello svolgimento di attività lavorativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Non è dato apprezzare vizi logici nella valutazione espressa dal Tribunale nel
provvedimento impugnato.
La persistenza del pericolo di reiterazione è stata, infatti, ricollegata alle obiettive
modalità del fatto, che denotano facilità di reperimento di armi, nè risulta
decorso – all’atto della pronunzia – un tempo consistente dalla precedente
attenuazione della misura cautelare.
2
misura carceraria con gli arresti domiciliari in data 3.4.2013 e che in data 19
Le ulteriori considerazioni espresse nel ricorso non meritano accoglimento,
dovendosi celebrare il giudizio di appello e non potendosi prevedere, per ciò solo,
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Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Così deciso il 5 novembre 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.