Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9681 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9681 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ASAVEI MARIA N. IL 05/10/1958
APETREI CRISTINA N. IL 13/12/1977
ASAVEI NICOLETA N. IL 03/12/1989
nei confronti di:
ODDONE ANGELO N. IL 22/04/1975
ODDONE EMILIO N. IL 07/11/1966
ODDONE MARIA NADIA N. IL 03/02/1969
FERRARA GIUSEPPINA N. IL 17/09/1974
avverso l’ordinanza n. 16/2013 TRIB. LIBERTA’ di SAVONA, del
30/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
44244e/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/11/2013

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 30.5.2013 il Tribunale del riesame di Savona annullava l’ordinanza di
sequestro conservativo emessa dal GIP del Tribunale di Savona in data 26.4.2013 nei confronti
di Oddone Angelo, Oddone Emilio, Oddone Maria Nadia e Ferrara Giuseppina ed ordinava la
restituzione dei beni sequestrati ai predetti.
Le persone suddette sono indagate in ordine al delitto di omicidio volontario in relazione al
decesso di Asavei Gheorghe Vladut, avvenuto il 27.8.2009.

Asavei Nicoleta) si sono costituiti parti civili ed hanno chiesto al GUP il sequestro di beni
immobili e mobili appartenenti ai suddetti imputati fino alla concorrenza della somma di euro
1.022.000,00, richiesta che é stata accolta dal GUP con il provvedimento sopra indicato, il
quale è stato impugnato dagli imputati con richiesta di riesame davanti al Tribunale.
Il Tribunale ravvisava la sussistenza del fumus commissi delicti, ma riteneva che mancasse del
tutto il periculum in mora, in quanto non risultavano essere state poste in essere da parte degli
imputati condotte di impoverimento dalle quali desumere un pericolo di dispersione del
patrimonio degli stessi imputati.

Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto sottoscritto dal
difensore nominato procuratore speciale anche ai fini del presente ricorso, gli eredi di Asavei
Gheorghe Vladut, chiedendone l’annullamento, con un primo motivo, eccependo la nullità del
giudizio davanti al Tribunale del riesame in quanto era stato omesso l’avviso dell’udienza
camerale alla parte civile che aveva richiesto il sequestro conservativo, impedendole quindi di
partecipare a detta udienza ed esporre le sue ragioni a sostegno del mantenimento del
disposto sequestro conservativo nei confronti di beni appartenenti agli imputati.
Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta l’erronea applicazione dell’art. 316 c.p.p.,
poiché dalla lettera della legge si evince che la parte civile può chiedere il sequestro
conservativo dei beni dell’imputato anche nel solo caso in cui manchino le garanzie delle
obbligazioni civili derivanti dal reato, quindi a prescindere dalle condotte tenute dall’imputato.

Nell’udienza preliminare svoltasi in data 11.4.2013 gli eredi (Asavei Maria, Apetrei Cristina ed

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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’avviso della fissazione dell’udienza davanti al Tribunale del riesame per la decisione sulla
richiesta di riesame proposta dagli imputati avverso l’ordinanza del GUP che, su richiesta della
parte civile, aveva disposto il sequestro conservativo di beni di proprietà degli stessi imputati /
deve essere dato anche alla parte civile, in quanto il contraddittorio deve estendersi a tutte le
parti del processo interessate alla suddetta misura disposta dal GUP.
Il disposto letterale dell’art.324/6 c.p.p. non è sufficiente ad escludere la parte civile, essendo
l’indicazione contenuta nella suddetta norma riferita alla fase delle indagini preliminari, mentre r
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la stessa – nel caso in cui sia costituita anche la parte civile, essendo in corso l’udienza
preliminare – deve essere interpretata alla luce del principio costituzionale della tutela del
contraddittorio (V. Sez. 6 sentenza n.25449 del 3.5.2013, Rv. 255473).
Appare fondato anche il secondo motivo di ricorso, poiché l’art. 316 c.p.p., nell’indicare i
presupposti del sequestro conservativo, indica in modo disgiunto l’eventualità che manchino o
il pericolo che si disperdano le garanzie.
Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, Il sequestro
conservativo va disposto sulla base di un giudizio prognostico negativo in ordine alla

stesse possano essere disperse per effetto dell’attività del debitore ovvero possano venire a
mancare per ragioni indipendenti dalla sua condotta (V. Sez. 4 sentenza n.44809 del
22.10.2013, Rv. 256768).
È stato anche precisato che L’applicazione del sequestro conservativo presuppone un giudizio
prognostico che faccia fondatamente ritenere che le garanzie possano venire a mancare o
essere disperse, sia per fatti indipendenti dalla volontà e, quindi, dal comportamento del
debitore (garanzie che << manchino»), sia per comportamenti addebitabili più strettamente al debitore (garanzie che <

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