Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9680 del 27/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9680 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BOLOGNA
nei confronti di:
ECHBANI HOUSSAINE N. IL 10/06/1978
avverso la sentenza n. 309/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CESENA, del
21/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
Data Udienza: 27/10/2015
1. Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Forlì, nella sezione
distaccata di Cesena, il 21 marzo 2011 con la quale Echbani
Houssaine è stato assolto dal reato contestatogli ai sensi dell’art. 14
co. 5-quater, proponeva ricorso per cassazione il P.G. presso la
Corte di appello di Bologna, denunciandone l’illegittimità per
violazione della norma incriminatrice con riferimento alla direttiva
europea 2008/115/CE.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
La condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di
allontanamento del questore, posta in essere prima della scadenza
dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, non è
più prevista dalla legge come reato, a seguito della pronuncia della
Corte di Giustizia che ha affermato l’incompatibilità della norma
incriminatrice di cui all’art. 14, comma quinto-ter, D. Lgs. n.
286/1998 con la predetta normativa comunitaria, determinando la
sostanziale “abolitio criminis” della preesistente fattispecie, con la
conseguente applicazione, per via di interpretazione estensiva, della
previsione di cui all’art. 673 cod. proc. pen. (cfr. Corte di Giustizia
U.E., 28 aprile 2011, El Dridi, C – 61/11PPU) (Cass., Sez. 1, n.
20130 del 29/04/2011, Rv. 250041).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, addì 27 ottobre 2015
La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto