Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 968 del 11/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 968 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO GIUSEPPE N. IL 22/08/1963
avverso la sentenza n. 2042/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
21/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. lì- bcp
che ha concluso

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 21/1/2014 ha riformato,
dichiarando la prescrizione della violazione contestata relativa al mese di luglio
2006 e rideterminando la pena originariamente inflitta, la decisione con la quale,
in data 2/7/2012, il Tribunale di quella città aveva riconosciuto Giuseppe RUSSO

per omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali
operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei periodi dal febbraio 2007 e
all’aprile 2007, dichiarando invece estinto il reato per intervenuto versamento nei
termini relativamente ai fatti commessi nel periodo compreso tra il mese di
gennaio 2008 ed il mese di marzo 2008.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il
proprio difensore di fiducia.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, deducendo la nullità della notifica di accertamento della violazione
da parte dell’INPS perché effettuata a mezzo del servizio postale senza il rispetto
delle prescritte formalità, in palese violazione dell’art. 40, comma 3 d.P.R. 655\82
in relazione all’art. 1135 cod. civ.
Aggiunge che a tale irregolarità non avrebbe potuto sopperire la notifica del
decreto di citazione a giudizio, perché privo delle indicazioni necessarie per poter
procedere al versamento di quanto dovuto e che, per tale ragione, il termine per
effettuare il pagamento non sarebbe ancora decorso, con la conseguenza che
avrebbe dovuto ritenersi tempestivo il versamento effettuato il 4/7/2013 e
documentato con ricevuta esibita in originale e prodotta in copia all’udienza del
21/1/2014.

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione,
rilevando come la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che
l’imputato non si sarebbe attivato per essere rimesso in termini al fine di
effettuare il pagamento, nonostante la mancanza delle necessarie informazioni
sul decreto di citazione, pagamento che peraltro risultava avere comunque
effettuato.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
In data 1/12/2014 faceva pervenire in cancelleria una memoria difensiva ad
ulteriore sostegno delle censure formulate in ricorso.

1

responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2 cod. pen. e 2, legge 638\83,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
La prima questione che il ricorrente pone all’attenzione di questa Corte
riguarda la comunicazione dell’avviso di accertamento della violazione da parte

Pare dunque opportuno ricordare, anche in questa occasione, quanto già
osservato in altre pronunce (Sez. 3, n. 19457 del 8/4/2014, Giacovelli, Rv.
259724; Sez. 3, n. 12567, del 19/2/2013, Milletarì, non massimata).

2. Si richiamava, in quell’occasione, quanto affermato dalle Sezioni Unite
penali di questa Corte (Sez. U, n. 1855 del 24/11/2011 (dep. 2012), Sodde, Rv.
251268), le quali avevano ricordato come l’art. 2, comma 1-bis, secondo periodo,
legge 638\1983 (introdotto dall’art. 1 d.lgs. 211\1994), modificando i termini e
l’operatività della causa di non punibilità già prevista dalla normativa previgente,
abbia introdotto, prima dell’invio della comunicazione della notizia di reato, la
possibilità di definire il contenzioso in sede amministrativa, nel termine concesso
a tale scopo al datore di lavoro, mediante la contestazione o notifica
dell’accertamento della violazione, che non costituisce una condizione di
procedibilità del reato, cosicché può ben ritenersi che il pubblico ministero
eserciti ritualmente l’azione penale per il reato in questione anche se non si sia
perfezionato il procedimento per la definizione in sede amministrativa, così come
esercita l’azione penale per i fatti costituenti reato di cui sia venuto a conoscenza
aliunde rispetto ai meccanismi di informazione previsti dagli art. 347 e 331 cod.
proc. pen.
Conseguentemente, osservano ancora le Sezioni Unite, la possibilità per il
datore di lavoro di evitare l’applicazione della sanzione penale attraverso il
procedimento definitorio dianzi descritto resta connessa all’adempimento
dell’obbligo imposto all’ente previdenziale dal menzionato art. 2, comma 1-bis di
rendergli noto, nelle forme previste dalla norma, l’accertamento delle violazioni e
le modalità ed i termini per eliminare il contenzioso in sede penale, con la
conseguenza che l’esercizio di tale facoltà può essere precluso solo dalla
scadenza del termine di tre mesi previsto dall’art. 2, comma

1-bis, ultimo

periodo, a decorrere dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto
accertamento delle violazioni, oppure da un atto equipollente che ne contenga
tutte le informazioni in modo da assicurare concretamente l’accesso a tale causa

2

dell’INPS, già affrontata in precedenza.

di non punibilità.
Sulla base di tale meccanismo, si aggiunge, grava in primo luogo sull’ente
previdenziale l’obbligo di assicurare la regolarità della contestazione o della
notifica dell’accertamento delle violazioni e di attendere il decorso del termine di
tre mesi, in caso di inadempimento, prima di trasmettere la notizia di reato al
pubblico ministero. Quest’ultimo dovrà poi accertare che all’indagato sia stata
concretamente reso possibile esercitare la facoltà di fruire della causa di non
punibilità, rendendo eventualmente edotto l’ente previdenziale in caso di esito

di notifica dell’accertamento delle violazioni imposto dal più volte menzionato
art. 2, comma 1-bis.
Analoghi obblighi di verifica vengono individuati dalle Sezioni Unite rispetto
al giudice di entrambi i gradi di merito, cui spetta di accogliere, in caso di esito
negativo, una eventuale richiesta di rinvio da parte dell’imputato, allo scopo di
consentigli di provvedere al versamento delle ritenute, tenendo conto che la
legge già prevede la sospensione del decorso della prescrizione per il periodo di
tre mesi concesso al datore di lavoro per il versamento, il che giustifica un rinvio
del dibattimento anche in assenza di una espressa previsione normativa.
La effettiva possibilità di esercizio della facoltà per l’imputato di effettuare il
versamento omesso, si rileva ancora, presuppone che l’avviso dell’accertamento
inviato dall’ente al datore di lavoro contenga l’indicazione del periodo cui si
riferisce l’omesso versamento delle ritenute ed il relativo importo, la indicazione
della sede dell’ente presso il quale deve essere effettuato il versamento entro il
termine di tre mesi concesso dalla legge e l’avviso che il pagamento consente di
fruire della causa di non punibilità, il che richiede, nell’ambito della verifica cui
sono chiamati il giudice o il pubblico ministero, che in caso di omessa notifica
dell’accertamento l’imputato sia stato raggiunto in sede giudiziaria da un atto di
contenuto equipollente all’avviso dell’ente previdenziale e come tale viene
individuato il decreto di citazione a giudizio, ma a condizione che contenga gli
elementi essenziali del predetto avviso, con la conseguenza che va ritenuto
tempestivo, ai fini del verificarsi della causa di non punibilità, il versamento delle
ritenute previdenziali effettuato dall’imputato nel corso del giudizio, quando
risulti che lo stesso non abbia ricevuto dall’ente previdenziale la contestazione o
la notifica dell’accertamento delle violazioni o non sia stato raggiunto, nel corso
del procedimento penale, da un atto che contenga gli elementi essenziali
dell’avviso di accertamento. Infine, trovandosi il procedimento in sede di
legittimità, senza che l’imputato sia stato posto in grado di fruire della causa di
non punibilità, deve disporsi l’annullamento della sentenza con rinvio al fine di
consentirgli di fruire della facoltà concessa dalla legge.

3

negativo della verifica, cosicché possa adempiersi all’obbligo di contestazione o

Nella richiamata sentenza n. 12267\2013 si ricordava anche come ulteriori
contributi interpretativi fossero stati offerti da altre pronunce di questa Corte
nelle quali, con riferimento alla prova dell’avvenuta comunicazione
dell’accertamento dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte
dell’INPS, si era osservato che detta comunicazione è a forma libera e non
richiede particolari formalità (Sez. 3, n. 30566 del 19/07/2011, Arena, Rv.
251261; Sez. 3, n. 26054 del 14/02/2007, Vincis Rv. 237202; Sez. 3, n. 9518 del
22/02/2005, Jochner Rv. 230985), con la conseguenza che può ritenersi valida

Si è ulteriormente stabilito come la presenza della corretta indicazione del
destinatario della contestazione di accertamento della violazione degli obblighi
contributivi e dell’indirizzo ove effettuare il recapito sulla lettera raccomandata
mediante la quale viene eseguita la comunicazione permetta di escludere che
possa assumere rilievo l’impossibilità di risalire all’identità dell’effettivo
consegnatario in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi che consentano di
ipotizzare che la comunicazione non sia stata portata alla sua conoscenza senza
sua colpa (Sez. 3, n. 2859 del 17/10/2013, (dep.2014), Aprea Rv. 258373; Sez. 3
n.30241, del 14/07/2011, Romano non massimata), precisando come debba
presumersi che il soggetto che sottoscrive l’avviso di ricevimento sia comunque
persona abilitata alla ricezione per conto del destinatario del plico, che viene
peraltro consegnato dall’ufficiale postale secondo precise formalità (Sez. III n.
19457/14, Giacovelli, cit.).
Tali osservazioni sono state successivamente ribadite (cfr. Sez. 3, n. 3144 del
11/12/2013 (dep. 2014), Nardone, non massimata; Sez. 3, n. 2859 del
17/10/2013 (dep. 2014), Aprea, cit.; Sez. 3, n. 47113 del 19/11/2013, Strano; Sez.
3, n. 47111 del 19/11/2013, La Russa; Sez. 3, n. 18100 del 28/2/2012, Caminiti,
non massimate).

3. La libertà di forma che caratterizza la comunicazione suddetta esclude,
quindi, che la stessa debba presentare i requisiti della notificazione.
Erra dunque il ricorrente nel ritenere invalida la comunicazione a lui diretta
per difetto delle formalità previste per la notificazione, perché, come si è detto,
detta comunicazione poteva avvenire anche a mezzo spedizione mediante
raccomandata.

4. Lamenta inoltre il ricorrente che non sarebbero state osservate le
formalità relative alla indicazione della data dell’avvenuto deposito del plico
presso l’ufficio postale, l’indicazione che l’atto non sarebbe stato ritirato entro i
termini di legge, l’indicazione della data dell’avvenuta compiuta giacenza e la

4

anche la spedizione a mezzo raccomandata.

sottoscrizione dell’agente posta e, infine, l’indicazione della data della
restituzione dell’atto al mittente.
Tali formalità, tuttavia, non sono previste, neppure dall’art 40 del d.P.R. 29
maggio 1982, n. 655, il quale si limita a prevedere che

«gli oggetti di

corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non siano stati chiesti
in restituzione dai mittenti sono tenuti per un periodo di quindici giorni negli
uffici di destinazione, fatta eccezione per le stampe non fermo posta, per le quali
il periodo è limitato a dieci giorni, e per le raccomandate, per le quali il periodo

raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai
destinatari ed ai mittenti, se identificabili».
Dunque per la corrispondenza raccomandata è previsto soltanto un periodo
di giacenza prima della restituzione al mittente e l’avviso della giacenza che,
come è noto, consente il ritiro del plico presso l’ufficio postale.
La compiuta giacenza, come accertato in fatto dai giudici del gravame,
risulta debitamente attestata dall’ufficiale postale sulla cartolina relativa alla
raccomandata in questione, cosicché la comunicazione è stata ritenuta come
regolarmente effettuata.
Tale affermazione risulta fondata, poiché, come si è già avuto modo di
osservare nelle pronunce in precedenza richiamate, la spedizione mediante
raccomandata offre comunque garanzie più che sufficienti circa il recapito al
destinatario in ragione della certificazione della spedizione del plico, della
consegna esclusiva al destinatario o a un suo delegato e della possibilità di ritiro
in caso di assenza, presso l’ufficio postale.

5. Va tuttavia rilevato che altra pronuncia di questa Sezione (Sez. 3 n. 43308
del 15/7/2014, Parello, non ancora massimata) si pone su un piano del tutto
differente, affermando che la «compiuta giacenza» non sia dimostrativa di una
effettiva conoscenza della comunicazione e di una sicura conoscibilità in concreto
e, dando atto delle conseguenze della comunicazione sulla punibilità penale,
afferma che non ci si può limitare a verificare il rispetto delle procedure postali,
ritenendo, conseguentemente, generalmente non idonea e valida una
comunicazione della contestazione dell’accertamento della violazione effettuata
mediante raccomandata postale che sia stata restituita dall’ufficio postale al
mittente per compiuta giacenza.
Tali conclusioni sono state, tuttavia, successivamente disattese da altra
decisione (Sez. 3 n. 45451 del 18/7/2014, Cardaci, non ancora massimata; nello
stesso senso, Sez. 3 n. 52026 del 21/10/2014, Volpe Pasini, non ancora
massimata) la quale ha giustamente posto in rilievo che la spedizione della

5

di giacenza è di trenta giorni. Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti

comunicazione ad un valido indirizzo dimostra l’ottemperanza, da parte dell’ente
previdenziale, all’onere informativo cui è tenuto e richiamando anche quanto
affermato, nel corso del tempo, dalle Sezioni civili di questa Corte (Sez. U, n. 321
del 12/6/1999, Rv. 527332; Sez. 2 n. 1288 del 10/12/2013 (dep. 2014) non
massimata; Sez. L, n. 6527 del 24/4/2003, Rv. 562463).
In particolare, ricorda la menzionata decisione come la giurisprudenza civile
abbia specificato che, per poter vincere la presunzione legale di conoscenza, è
necessario un fatto o una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il

che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l’uso dell’ordinaria
diligenza (Sez. 2, n. 20482 del 6/10/2011, Rv. 619861; Sez. L, n. 25824 del
1/10/2013, non massimata).
Si tratta di una conclusione che il Collegio condivide e che non può essere
superata ritenendo che i pur specifici adempimenti postali sopra ricordati non
siano, in mancanza di ulteriori elementi, idonei a ritenere perfezionata la
comunicazione quando risulti documentato che questa, spedita all’indirizzo del
destinatario e non recapitata per assenza sua o di altra persona idonea a
riceverla, sia stata restituita al mittente trascorso il termine di giacenza, poiché,
in tal caso, anche la mera inerzia, consistente nel mancato ritiro del plico,
sarebbe idonea a vanificare l’intera procedura di comunicazione.

7. Per tali ragioni va affermato il principio secondo il quale in tema di
omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la
comunicazione della contestazione dell’accertamento della violazione è
a forma libera, cosicché anche il mancato ritiro e la «compiuta
giacenza» possono essere oggetto di valutazione per quanto riguarda la
prova dell’avvenuta comunicazione dell’accertamento dell’omesso
versamento.

8. Alla luce di quanto sopra rilevato restano conseguentemente assorbite le
ulteriori questioni prospettate dal ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni
indicate in dispositivo.

6

collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.

Così deciso in data 11.12.2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA