Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 968 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 968 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona
nel procedimento nei confronti di : Polini Franco , n. a Petritoli 1’11/05/1941;

avverso la sentenza del Tribunale di Fermo, sez. dist. di Sant’Elpidio a Mare in
data 01/02/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale A. Policastro, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
sentenza;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona ha proposto
ricorso avverso la sentenza del tribunale di Fermo che, applicando, ex art. 444
c.p.p., a Polini Franco la pena di mesi sei di reclusione per il reato, commesso
nell’anno 2008, di cui all’art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000, ha omesso di
disporre la confisca per equivalente di beni costituenti profitto del reato.

Data Udienza: 11/12/2013

Osserva il ricorrente che l’art. 322 ter c.p., come richiamato dall’art. 1, comma
143, della legge n. 244 del 2007, prevede, tra gli altri, per il reato contestato, la
confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato ovvero, quando essa non
sia possibile, la confisca di beni per un valore corrispondente a quello di detto
profitto.

2. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già più volte affermato, in casi del tutto analoghi al presente
(cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 22975 del 08/05/2013, P.G. contro Piergallini, non
massimata; Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, P.G. contro Cruciani, non ancora
massimata), con riguardo ai reati tributari considerati dall’art. 1, comma 143,
della I. n. 244 del 2007, in essi compreso anche il reato di cui all’art.10 ter del
d.lgs. n. 74 del 2000, che la confisca per equivalente, di natura obbligatoria,
deve essere disposta, in relazione al profitto del reato, oltre che in caso di
condanna, anche, in virtù del testuale contenuto dell’art. 322 ter c.p., richiamato
da detto arti, in ipotesi di sentenza di applicazione della pena

ex art. 444

c.p.p..
Nella specie, il giudice, pur avendo pronunciato sentenza di applicazione della
pena per il reato, perfezionatosi in data successiva all’entrata in vigore dell’art.1,
comma 143, della legge n. 244 del 2007, di cui all’art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del
2000, ha omesso di provvedere sulla confisca per equivalente relativamente al
profitto dello stesso, da individuarsi, senza necessità di alcun accertamento nel
contraddittorio delle parti, nell’ammontare dell’Iva non versata, nella specie
corrispondente, come da contestazione, in complessivi euro 80.198,00.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Fermo affinché lo
stesso provveda in applicazione dei citati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa confisca dei beni, con
rinvio al Tribunale di Fermo.

Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2013
Il Con

lier est.

Il Presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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