Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9677 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9677 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORRADO ALESSANDRO N. IL 29/06/1978
avverso l’ordinanza n. 1096/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
SALERNO, del 14/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. W
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4att( Yti c-40X4,9 ‘

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 03/10/2013

IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 14.11.2012 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno rigettava, per
quanto qui rileva, l’istanza proposta da Corrado Alessandro tesa ad ottenere
l’affidamento in prova per finalità terapeutiche ai sensi dell’art. 94 dPr 309/’90.
Il motivo del diniego è rappresentato dalla negativa valutazione in punto di
pericolosità, rapportata al rilievo dei precedenti, nonchè al fatto che il Corrado
risulta destinatario di un nuovo decreto di cumulo con fine pena non prossimo (al
6.10.2016).

personalmente – Corrado Alessandro deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione.
Il ricorrente, in sintesi, contesta la valutazione operata in tema di pericolosità,
non potendo la stessa basarsi esclusivamente sul rilievo dei precedenti ma
dovendo rapportarsi alla partecipazione all’opera di risocializzazione in regime
detentivo. Inoltre si rappresenta che in precedenza era intervenuto
l’affidamento, con positiva valutazione dei presupposti di concedibilità, poi
revocato per la sopravvenienza del nuovo cumulo con pena da scontare
superiore a 4 anni.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
Ed invero, risulta pienamente legittima la valutazione di non concedibilità del
beneficio lì dove il Tribunale di Sorveglianza, nel valutare i contenuti dell’istanza
e l’adeguatezza del programma terapeutico ritenga ancora sussistente il profilo
di pericolosità sociale correlato alla gravità dei fatti in espiazione.
La misura è infatti concedibile solo ove la sottoposizione al trattamento e il
contenuto del programma di recupero assicurino – in concreto – la prevenzione
del pericolo di commissione di altri reati (art. 94 comma 4 dPr 309/’90) e
pertanto, tale valutazione – ove espressa in riferimento anche alla gravità e
consistenza dei precedenti – rappresenta un elemento valutativo correlato ad un
giudizio di fatto, non sindacabile nella presente sede ove logicamente motivato.
Nel caso in esame il Tribunale ha altresì considerato la sopravvenienza di nuovo
cumulo contenente condanna per reato rientrante nella previsione di cui all’art.

4bis legge n.354 del 1975, chiaro indice rivelatore – al di là della entità del
residuo pena – di pericolosità sociale dell’istante.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in

2

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione –

favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro
1,000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso il 3 ottobre 2013

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