Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9676 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9676 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONGIU TONNO N. IL 23/07/1952
avverso l’ordinanza n. 1438/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 17/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ft p..
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/10/2013

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari in data 17.1.2013 rigettava l’istanza
proposta da Congiu Tonino, tesa ad ottenere un permesso premio con prioritaria
verifica della impossibilità della collaborazione ai sensi degli artt. 4 bis e 58 ter
legge n.354 del 1975.
In particolare, dalla motivazione della decisione si evince che:
– Congiu risulta condannato alla pena di anni 24 per concorso in sequestro di
persona a scopo di estorsione (sequestro Checci);

(essendo peraltro rimasto per lungo tempo latitante) che in epoca successiva;

nel fatto oggetto di giudizio risultano coinvolti due correi ancora non

identificati, in rapporto alla cui identità il Congiu afferma di non essere in grado
di fornire informazioni.
Non vi è pertanto, ad avviso del Tribunale, la condizione della ‘impossibilità’ della
collaborazione potendo il Congiu fornire, tuttora, informazioni rilevanti.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Congiu
Tonino, a mezzo del difensore, deducendo erronea applicazione della disciplina
normativa di riferimento. Ad avviso del ricorrente, in sintesi, il fatto sarebbe
stato essenzialmente accertato in rapporto alla sua dinamica di realizzazione e
alla stessa fase organizzativa, essendo rimasto in ombra esclusivamente un
profilo marginale, attinente al possibile concorso nella fase esecutiva di altri due
soggetti con il compito di custodire il rapito per circa una settimana. Ciò tuttavia
sarebbe avvenuto nella fase iniziale del sequestro ed il Congiu, cui venne affidato
successivamente detto compito (unitamente ad altra persona già condannata)
ben può essere considerato in condizione tale da non avere avuto conoscenza
dell’identità di tali soggetti.
Da ciò nella prospettiva del ricorrente, deriva l’erroneità della statuizione operata
dal Tribunale, posto che manca una effettiva analisi della posizione rivestita dal
Congiu nel gruppo e nella complessiva azione criminosa, tale da sostenere
l’affermazione operata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
Ed invero, al di là della tipologìa di domanda operata – l’accertamento in via
generale della impossibilità della collaborazione – che risulta non consentito ove
non ricollegato ad una specifica domanda di concessione di un beneficio, va qui
affermato che a fronte di un dato obiettivo, correttamente evidenziato dal

2

– non ha prestato alcuna collaborazione nè in sede di celebrazione del processo

Tribunale e rappresentato dalla mancata identificazione dei due correi il
ricorrente tende a prospettare mere ipotesi in ordine alla effettiva impossibilità di
fornire un contributo collaborativo.
In effetti il ruolo rivestito dal Congiu, per come descritto dallo stesso istante,
appare tale da far ritenere possibile – per identità dei compiti assegnati – la
conoscenza delll’identità degli altri carcerieri e sul punto, la motivazione del
provvedimento impugnato – in tale parte – appare del tutto congrua e immune
da vizi di logicità e coerenza.

pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in
favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro
1,000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al

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