Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9675 del 03/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 9675 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARDIMENTOSO GIUSEPPE N. IL 06/10/1981
avverso l’ordinanza n. 106/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
11/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A. Gt cijeQ
4tik
CAAufI oOZ X r T -00 ci-k
czYt4.0 ;

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/10/2013

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Ardimentoso Giuseppe risulta condannato con sentenza contumaciale emessa
il 13.11.2008 dal Tribunale di Napoli.
In data 11.12.2012 lo stesso Tribunale, investito di istanza tesa ad ottenere la
declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 670 cod.proc.pen.
o, in subordine, la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 comma 2
cod.proc.pen., rigettava entrambe le istanze.
In motivazione si precisava che:

operata presso il domicilio dichiarato (in Volla via casa dell’acqua num.4)
mediante il procedimento di cui all’art. 157 comma 8 cod.proc.pen., stante la
temporanea assenza del destinatario (con compiuta giacenza del plico presso
l’ufficio postale per mancato ritiro) ;
– quanto all’istanza di restituzione nel termine, dopo ampia ricognizione dei
profili dell’istituto in caso di giudizio contumaciale, il Tribunale osservava che
l’imputato nel corso del procedimento aveva formalizzato nuova dichiarazione del
domicilio ed era da ritenersi -di certo- a conoscenza del procedimento posto che
la notifica del decreto di citazione era avvenuta a mani di un familiare convivente
presso tale domicilio dichiarato;
– si riteneva inoltre che le modalità di notifica dell’estratto contumaciale, con
comunicazioni avvenute sempre presso il domicilio da ultimo dichiarato, fossero
tali da porre in condizione il destinatario di conoscerne il contenuto, con
volontaria omissione del ritiro del plico presso l’ufficio postale.
Non essendo, pertanto, state dedotte particolari condizioni tali da fare ipotizzare
l’insorgenza di impedimenti o altre situazioni eccezionali tali da impedire la
conoscenza dell’atto, si concludeva per l’assenza dei presupposti cui la legge
subordina l’effetto di restituzione nel termine.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Ardimentoso
Giuseppe – a mezzo del difensore – deducendo violazione della disciplina
processuale di riferimento e vizio di motivazione.
In sintesi, il ricorrente non contesta, in fatto, l’avvenuta conoscenza del
procedimento (sia pure con notifica avvenuta nel precedente domicilio) ma
incentra le sue doglianze in punto di omessa conoscenza effettiva dell’estratto
contumaciale.
Ciò perchè in rapporto alla riformulazione della previsione di legge (legge n.60
del 2005) l’attuale testo dell’art. 175 comma 2 imporrebbe la verifica della
volontaria rinunzia ad impugnare, che presuppone la effettiva conoscenza

2

– quanto alla notifica dell’estratto contumaciale, la stessa era stata ritualmente

dell’estratto contumaciale. Non potrebbe dirsi, pertanto, effettiva la conoscenza
dell’atto solo perchè risulta rispettato il procedimento formale di notifica di cui
all’art. 157 comma 8 cod.proc.pen., come affermato dal Tribunale. La rinunzia ad
impugnare è stata infatti rapportata dal Tribunale ad una condotta omissiva (il
mancato ritiro del plico) lì dove dovrebbe risultare pacificamente ed in modo
espresso, con previa conoscenza del contenuto della comunicazione.

3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

procedimento di notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, come ritenuto
nel provvedimento impugnato e neanche contestato dal ricorrente.
Il tema del ricorso sta, pertanto, nella pretesa rimessione in termini derivante
dalla mancata «conoscenza effettiva» del provvedimento (l’estratto
contumaciale), ritualmente notificato presso il secondo domicilio dichiarato da
Ardimentoso Giuseppe, ed involge la disciplina di cui all’art. 175 comma 2 cod.
proc. pen. .
Va premesso che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema del giudizio
contumaciale è ampiamente riprodotta nei contenuti della sentenza emessa da
questa I Sezione, n. 20862 del 30.3.2010, rv 247403, cui questo Collegio
aderisce. In particolare con detta decisione si è osservato che l’art. 175 c.p.p.,
comma 2, come sostituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con
modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, riconosce al contumace il diritto alla
restituzione nel termine per impugnare “salvo che lo stesso abbia avuto effettiva

conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente
rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione”.
Presupposti della restituzione nel termine per impugnare, premessa la condizione
processuale di contumace dell’imputato, sono dunque:
– assenza di effettiva conoscenza sia del procedimento (dunque contumacia non
‘informata’) sia del provvedimento conclusivo;
– mancanza di una volontaria rinunzia a comparire e a proporre impugnazione.
La norma è confezionata difatti in guisa da escludere il rimedio considerato ove
risulti la conoscenza del procedimento ovvero del provvedimento e la volontaria
rinunzia riferibile, alternativamente, al procedimento (dunque rinunzia a
partecipare) o al provvedimento conclusivo (dunque rinunzia ad impugnare).
Il dato testuale è di conseguenza inequivocabilmente nel senso che la mancanza
di conoscenza del procedimento, accompagnata da mancata volontaria rinunzia a
comparire, e del provvedimento, accompagnata da mancanza di volontaria
rinunzia a impugnare, costituiscono condizioni che devono sussistere
(cumulativamente) per ottenere la restituzione in termini in modo «agevolato».
3

Nessun dubbio, infatti, può essere avanzato sulla formale validità del

Dunque il soggetto che «risulta essere» a conoscenza del procedimento – nei
suoi tratti essenziali di contestazione dell’addebito – non può ritenersi legittimato
ad ottenere la restituzione nei termini per impugnare lamentando una mancata
conoscenza effettiva (in presenza di valida notifica) dei soli suoi esiti.
Che la conoscenza del procedimento con volontaria (perchè informata) rinunzia a
comparire ben possa essere sufficiente ad escludere la restituzione in termini
emerge inoltre chiaramente dalla stessa giurisprudenza della Corte EDU che ha
dato causa alla previsione in esame.

comma 2, sulla restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la
condanna in contumacia, è norma introdotta nel testo vigente proprio a seguito
del comando di legislazione che la Corte Europea ha rivolto all’Italia con la
sentenza Sejdovic c. Italia, emessa dalla prima sezione in data 10.11.04 e
successivamente confermata dalla Grande Camera a seguito di impugnazione.
E secondo la Corte Europea la legittimità del procedimento

in absentia può

ritenersi solo ove risulti che l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del
processo a suo carico e delle conseguenze che potevano scaturirne e ha
rinunziato ad avvalersi del suo diritto di essere presente in udienza e di
partecipare (effettivamente) al processo a suo carico, tale livello di garanzia
essendo dovendo desumersi dall’art. 6 della Convenzione, che codifica il principio
del giusto processo (v. già Colozza c. Italia, sentenza del 12 febbraio 1985, p.
27; F.C.B. c. Italia, sentenza del 28 agosto 1991, p. 33; T. c. Italia, sentenza del
12 ottobre 1992, p. 26; Yavuz c. Austria, 27 maggio 2004, p. 45;
Novoselov c. Russia, decisione dell’8 luglio 2004).
Per stabilire se vi sia stata o meno rinuncia inequivoca a comparire, la condizione
preliminare ed essenziale è ovviamente sapere se l’imputato abbia avuto
conoscenza, non soltanto della possibilità di un procedimento a suo carico, ma
dell’esistenza effettiva di un processo e del contenuto dell’accusa sulla quale era
chiamato a difendersi in giudizio.
Ed occorre che tale conoscenza sia stata effettiva (Somogyi c. Italia del 18.4.04,
p. 75), ossia che la comunicazione del procedimento sia stata veicolata
attraverso un atto giuridico rispondente a precise condizioni formali e sostanziali,
idonee a permettere all’imputato l’esercizio concreto dei suoi diritti.
Dunque la Corte Europea pone l’accento – essenzialmente – sulle condizioni di
«instaurazione» del giudizio contumaciale, nel senso che l’assenza dell’imputato
deve esser frutto – per essere validamente considerata – di una consapevole
scelta di rinunzia all’esercizio in prima persona dei diritti difensivi.

4

Ben noto è difatti che la previsione invocata nel caso in esame, l’art. 175 c.p.p.,

E la scelta è consapevole quando è «informata» ovvero preceduta da una
effettiva conoscenza della esistenza del procedimento e dei suoi essenziali
contenuti.
Ma risultando tale situazione, l’imputato che ha scelto (consapevolmente) di non
comparire non può dolersi del fatto di non avere saputo in modo effettivo l’esito
del giudizio. La Corte Europea non si avventura in tali considerazioni, limitandosi
a richiedere – in modo del tutto condisibile – la rituale «instaurazione» del
giudizio in absentia.

alcuno circa il fatto che la notifica dell’atto di instaurazione del giudizio – come
evidenziato nel provvedimento impugnato – è avvenuta nelle mani di familiare
convivente e pertanto il giudizio contumaciale è stato validamente instaurato,
versandosi dunque in ipotesi di rinunzia «informata» a comparire da parte
dell’Ardimentoso.
Tale dato comporta che l’applicazione delle regole «derogatorie» di cui all’art.
175 comma 2 cod.proc.pen. non è di per sè consentita e che l’istante, a fronte
di una valida notifica dell’estratto di tale giudizio contumaciale deve
necessariamente allegare, a fronte dell’effetto di conoscenza legale dell’atto,
circostanze tali da far ragionevolmente desumere la mancata conoscenza
effettiva (in applicazione del generale principio cui è ispirato l’istituto) o
l’esistenza di un fatto impeditivo all’esercizio della facoltà di impugnazione.
Tale ipotesi è stata – con ampia motivazione – esclusa dal Tribunale, anche in
ragione del fatto che le procedure svolte ai sensi dell’art. 175 comma 8
cod.proc.pen. sono state tali da consentire la conoscenza effettiva del contenuto
dell’atto (con avviso recapitato presso il domicilio dichiarato) volutamente non
ritirato dall’interessato.
Dunque, alla luce delle precisazioni operate la valutazione compiuta risulta
immune da vizi.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3 ottobre 2013

Il Consi liere estensore

Il Presidente

Ciò premesso, va ulteriormente precisato che nel caso in esame non vi è dubbio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA