Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9674 del 03/12/2012

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9674 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) A.A.
avverso la sentenza n. 4207/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
11/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 03/12/2012

A.A. ricorre avverso la sentenza 11.1.12 della Corte di appello di Genova che ha
confermato quella, in data 17.6.08, del Tribunale di La Spezia con la quale è stato condannato, in
concorso di attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione — dichiarata interamente
condonata – , oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per il reato di
violenza privata.

comma 1, lett.b) c.p.p. per essere erroneamente stato ritenuto configurabile il reato in esame, mentre
era rimasto accertato che le parti lese avevano raggiunto il luogo verso cui erano dirette ed avevano
avuto con l’imputato solo un confronto di opinioni circa alcune `dicerie’ di paese, per cui anche la
ritenuta minaccia non aveva ingenerato alcun tipo di reazione emotiva e le parti lese solo molto più
tardi avevano avvisato i carabinieri.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., con riferimento
alle incongruenze del racconto delle due parti offese che erano state sottovalutate dai giudici di
merito i quali non avevano verificato la credibilità degli opposti racconti delle parti, né esaminato i
carabinieri che pure avevano svolto alcune verifiche, laddove i testi della difesa non avevano
evidenziato comportamenti persecutori posti in essere dal A.A. dopo la fine della sua relazione
con la p.o. X.X., per cui anche l’episodio del ‘sorpasso’ era apparso privo dei connotati
della violenza e della minaccia e si era concluso con una ‘chiacchierata’ tra l’imputato e i genitori
della ragazza nel piazzale antistante l’abitazione di quest’ultima.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente censure
di merito in ordine alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali ai fini di una diversa
ricostruzione delle circostanze di fatto, non consentita in questa sede, sia perché manifestamente
infondato, avendo la Corte di merito, con motivazione congrua, esaustiva ed immune da vizi logicogiuridici, evidenziato come la responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli riposi sulle
concordi, eccetto che per marginali aspetti, dichiarazioni delle due parti lese — la cui attendibilità è
adeguatamente argomentata — secondo cui la coppia era stata costretta a deviare dal proprio

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

percorso per evitare le manovre spericolate del A.A. che poneva in essere l’ennesimo
pedinamento ai danni dell’ex fidanzata, non rassegnandosi alla fine del precedente rapporto
sentimentale, comportamento penalmente rilevante nei sensi di cui all’imputazione e che aveva
avuto come conseguenza un malore della X.X. che era stata accompagnata dalla parte civile
B.B. presso il Pronto soccorso.

processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
C 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 3 dicembre 2012
IL CO SIGLIERrE
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tensore

IL PRESIDENTE

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

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