Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9674 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9674 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROTOLO ANTONINO N. IL 03/01/1946
avverso il decreto n. 20171/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 06/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A P. Va gAz , .G/4 L.Q.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/10/2013

IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 6.11.2012 il Magistrato di Sorveglianza di Milano dichiarava non luogo
a provvedere sul reclamo generico ex art. 35 legge n.354 del 1975 (da ora in poi
ord. pen.) inoltrato dal detenuto Rotolo Antonino, in quanto non inerente a
violazione di diritti.
Con il reclamo il Rotolo – soggetto sottoposto al regime differenziato di cui all’art.
41 bis ord.pen. – aveva posto all’attenzione del Magistrato di Sorveglianza la
disposizione interna alla Casa di Reclusione che vieta la spedizione di libri dal

medesimi, da lui acquistati durante il periodo detentivo.

2. Ricorre per cassazione Rotolo Antonino anche a mezzo del difensore (con
dichiarazione di ricorso personale del 27.11.2012 e motivi depositati il
20.12.2012), deducendo vizio di motivazione, violazione delle disposizioni
normative in tema di corrispondenza (artt. 18 e 18 ter ord.pen.), violazione del
diritto di proprietà.
In sintesi, il ricorrente nel ricorso personale si limita a riproporre le doglianze
portate all’attenzione del Magistrato di Sorveglianza (violazione del diritto di
proprietà sui libri) mentre il successivo sviluppo dei motivi – da parte del
difensore – comporta un ampliamento dell’ambito degli stessi.
In particolare si osserva che la limitazione all’invio di libri ai familiari deriva – in
via generale – dai contenuti di una circolare emanata dal DAP nel novembre 2011
recepita dalla Direzione della Casa di Reclusione di Milano – Opera.
Tale provvedimento, ad avviso del ricorrente, sarebbe illegittimo in quanto
limitativo del diritto dei detenuti alla corrispondenza con i familiari previsto
dall’art. 18 ord.pen., diritto sottoposto a limitazioni solo in virtù di atto motivato
emesso dall’autorità giudiziaria ai sensi del successivo articolo 18 ter.
Inoltre, si ribadisce che essendo prevista la facoltà – in capo al detenuto – di
acquistare libri, la previsione di un divieto alla loro trasmissione finirebbe con il
limitare i poteri di disposizione sulla res acquistata, violando le previsioni
costituzionali in tema di proprietà.
Il provvedimento impugnato, infine, nel rimettersi a quanto rappresentato dalla
Direzione della Casa di Reclusione sarebbe sostanzialmente privo di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono.
A seguito della decisione emessa dalla Corte Costituzionale n. 26 del 1999 il
ricorso per cassazione avverso il rigetto dei reclami proposti dai detenuti ai sensi
dell’art. 35 ord. pen. è ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita

detenuto ai propri familiari, ritenendola lesiva del diritto di proprietà sui libri

limitazione di diritti soggettivi (si vedano, tra le molte, Sez. VII n. 23379 del
12.12.2012, rv 255490; Sez.VII n. 23377 del 12.12.2012, rv 255489) .
La stessa decisione n. 26 del 1999 della Corte Cost. muove dal presupposto
dell’esistenza di situazioni giuridiche soggettive che, per loro natura, non
possono essere disconosciute in virtù della intervenuta restrizione di libertà ed in
via generale le indica nei «diritti» suscettibili di essere lesi per effetto del potere
dell’amministrazione di disporre, in presenza di particolari presupposti indicati
dalla legge, misure speciali che modificano le modalità concrete del trattamento

nell’ambito della gestione ordinaria della vita del carcere.
Da tale generale previsione deriva che per poter individuare la natura della
posizione giuridica soggettiva, meritevole di tutela giurisdizionale, deve aversi
riguardo da un lato alla tipologìa di interesse del soggetto che si assume lesa
(posto che soltanto gli interessi che ineriscono a beni essenziali della persona e
che rappresentano la proiezione di diritti fondamentali dell’individuo possono
essere qualificati in termini di diritti soggettivi) dall’altro alla conformazione
normativa del potere esercitato dall’amministrazione (posto che lì dove la norma
primaria conferisce un potere discrezionale all’amministrazione non può parlarsi
di violazione di un diritto soggettivo ma al più di interesse legittimo, direzionato
alla verifica del corretto utilizzo di tale potere discrezionale).
Ciò posto, va detto che nel caso in esame non si verte in tema di violazione di un
diritto, posto che la normativa primaria individua la facoltà per il detenuto all’art. 18 comma 6 ord. pen. – ad acquistare e tenere presso di sè i libri in libera
vendita all’esterno. La limitazione al successivo inoltro, peraltro operata nei
confronti di soggetto già sottoposto a regime differenziato e al visto di controllo
sulla corrispondenza, non incide pertanto su una posizione qualificabile in termini
di diritto soggettivo, posto che viene in ogni caso assicurata la fruizione da parte
dell’interessato del contenuto della pubblicazione, in ciò risolvendosi il contenuto
essenziale del diritto di proprietà sulla res .
L’inoltro è infatti attività diversa, sottoposta di per sè a limitazioni e controlli e
che, pertanto, non può rientrare nel contenuto del diritto di proprietà lì dove il
soggetto sia sottoposto a restrizione di libertà, peraltro conformata da esigenze
di sicurezza sottese all’adozione del provvedimento applicativo del particolare
regime di cui all’art. 41 bis ord.pen. .
L’assenza di una situazione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto
soggettivo rende, pertanto, inammissibile il ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in euro 1.000,00 .
3

di ciascun detenuto o per effetto di determinazioni amministrative prese

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di denaro di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso il 3 ottobre 2013

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