Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9673 del 27/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9673 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZO CONSIGLIO N. IL 20/07/1965
avverso la sentenza n. 3503/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 27/10/2015

1. Con sentenza del 22 giugno 2009 il Tribunale di Napoli
condannava alla pena di un anno e sei mesi di reclusione Rizzo
Consiglio, imputato del reato di cui all’art. 9, co. 2, 1. 1423/1956,
per aver violato ripetutamente le prescrizioni di prevenzione
allontanandosi dalla sua abitazione oltre gli orari consentitigli.
La sentenza, appellata, veniva confermata in data 18 novembre
2014 dalla Corte di appello napoletana.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorre per cassazione
l’imputato, personalmente, il quale ne denuncia la illegittimità per
violazione della norma incriminatrice nonchè vizio della
motivazione.
Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente, di aver limitato i
motivi di gravame alla sola determinazione della pena, ma che
questo non escludeva l’obbligo della corte adita di valutare, ai sensi
dell’art. 129 c.p.p., l’insussistenza del reato se evidente “prima
facie”.
3. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
4. Il ricorso è inammissibile.
L’istante sviluppa il suo scarno motivo di impugnazione con una
mera asserzione in ordine alla mancata applicazione da parte del
giudice di secondo grado della disciplina di cui all’art. 129 c.p.p.,
senza peraltro spiegarne le ragioni.
Palese pertanto la genericità delle doglianze difensive.

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una
somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima
equo determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
DEPO’S1TATA
Roma, addì 27 ottobre 2015
IN CANCELLERIA

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