Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9673 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9673 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPADA TIZIANO N. IL 09/07/1985
avverso la sentenza n. 924/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
07/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI
Udito il Procuratore Ge4era1e in persona 1del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per lapaìfe civile, l’Avv
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Data Udienza: 12/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/2/2013, il Tribunale di Roma dichiarava Spada Tiziano
colpevole del reato di cui all’art. 4 legge 110 del 1975 e, concesse le circostanze
attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava alla
pena di euro 100,00 di ammenda.
Secondo l’imputazione, Spada portava, sul sedile anteriore destro
dell’autovettura che stava guidando, un cavo elettrico di grosse dimensioni della

lama alterata, della lunghezza complessiva di cm. 20.
Secondo il giudice, la prova della responsabilità dell’imputato si evinceva dal
verbale di sequestro, non avendo Spada fornito alcuna giustificazione alla
presenza delle due armi. Il fatto veniva ritenuto di lieve entità.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Spada Tiziano, deducendo violazione
di legge processuale, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio della
motivazione.
Il Giudice non aveva ammesso le prove dedotte dalle parti, con ordinanza
che contestualmente viene impugnata dal ricorrente, ritenendole superflue: la
difesa aveva chiesto l’esame dei verbalizzanti in ordine agli accertamenti
effettuati sull’intestatario della vettura nella quale erano state rinvenute le armi,
che non emergeva dal verbale di sequestro; il Tribunale aveva addossato alla
difesa l’onere di provare tale intestatario.
La motivazione era, così, inidonea ed insufficiente, atteso che tralasciava di
considerare la intestazione dell’autovettura allo Spada o ad altro soggetto.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Il ricorrente non spiega affatto per quale motivo la prova testimoniale che
intendeva far espletare al Giudice fosse decisiva per l’esito della causa: il
manganello e il coltello oggetto dell’imputazione si trovavano sul sedile anteriore
destro dell’automezzo che Spada stava conducendo, quindi sotto la sua diretta
sorveglianza; è evidente che la circostanza che l’autovettura non fosse di
proprietà di Spada è del tutto irrilevante, perché egli “portava” con sé i due
oggetti, che non erano nascosti in un punto del mezzo che un soggetto non
proprietario avrebbe potuto non conoscere.

2

lunghezza di circa 55 cm, adibito a manganello, nonché un coltello da cucina con

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

Si deve rilevare che, erroneamente, il giudice ha ritenuto la recidiva che,

avendo, peraltro, il ricorrente censurato questo punto della decisione, la
sentenza impugnata non può essere modificata.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

invece, essendo stata contestata una contravvenzione, non esisteva; non

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