Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9672 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9672 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

Data Udienza: 12/02/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANNELLI FRANCESCO N. IL 18/02/1968
avverso la sentenza n. 28/2012 TRIBUNALE di CAMERINO, del
26/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 5 \

Udito, per

arte civile, l’Avv

Uditi difensor Avv. `■fl

“f`(2,z% g””)-Y)

VYY –

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Camerino, con sentenza del 26/6/2012, dichiarava Mannelli
Francesco colpevole del reato di cui all’art. 20 legge 110 del 1975 e lo
condannava alla pena di euro 300,00 di ammenda.
Secondo l’imputazione, Mannelli non aveva detenuto con la dovuta diligenza
una carabina cal. 22 marca Marlin, la cui custodia era stata rinvenuta con le
cerniere aperte nella piena ed immediata disponibilità di chiunque. Il fratello

ex compagna avente ad oggetto la consegna del figlio minore, aveva mostrato
dalla finestra un fucile; la donna aveva riferito ai carabinieri che le armi erano
detenute dai due fratelli all’interno del vano sottoscala, privo di idonea chiusura
e accessibile a chiunque (la donna aveva vissuto in precedenza
nell’appartamento); la perquisizione operata dai Carabinieri, su cui aveva riferito
in dibattimento l’operante, aveva permesso di rinvenire le armi effettivamente
nel sottoscala indicato dalla donna, la cui porta era appena accostata.
Secondo il Giudice, era mancata, quindi, nella custodia delle armi la
diligenza imposta dalla norma incriminatrice, concetto che deve essere
interpretato in maniera particolarmente rigorosa.
Ai sensi dell’art. 6 della legge 152 del 1975, il Giudice disponeva la confisca
delle armi in sequestro.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Mannelli Francesco, deducendo
violazione ed erronea applicazione dell’art. 20 della legge 110 del 1975 e carenza
di motivazione.
La condotta dell’imputato avrebbe dovuto essere valutata sulla base
dell’effettivo contesto in cui si era realizzata (scarsissima presenza di furti in
abitazione nella zona, costante presenza dei genitori dell’imputato
nell’abitazione, imprevedibile frequentazione della casa da parte di estranei,
caratteristiche del vano utilizzato, nascosto alla vista di estranei, separazione tra
arma e munizioni).
L’obbligo di diligenza era richiamato astrattamente dal giudice, senza
riempirlo di specifici contenuti; né l’avvenuto impossessamento dell’arma da
parte del fratello era circostanza sufficiente a dimostrare la custodia non
diligente, trattandosi di condotta del tutto eccezionale e imprevedibile, né
evitabile, attesa la convivenza tra i due fratelli.
Per di più, la sentenza non aveva valorizzato il dato della mancanza di
munizioni. Il Giudice aveva adottato all’ipotesi contestata i più rigorosi criteri
posti dall’art. 20 bis legge 110 del 1975.

2

convivente di Mannelli Francesco, Riccardo, durante una discussione con la sua

In un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’obbligo di
contestazione, dell’art. 240 cod. pen. e dell’art. 6 legge 152 del 1975.
Il Giudice aveva disposto la confisca di tutte le armi sequestrate, benché il
capo di imputazione facesse riferimento esclusivamente alla custodia di uno
specifico fucile: la confisca delle altre armi non poteva, quindi, essere disposta,
non essendovi accertamento del reato ad esse relativo.
Per di più, in ottemperanza al provvedimento del Prefetto, che aveva
prescritto all’imputato di cedere le armi a terzo in epoca successiva al sequestro

in buona fede compiuto dal terzo, la confisca non poteva essere disposta.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il Giudice fonda la valutazione di omessa diligente custodia delle armi
sequestrate sulle circostanze del loro rinvenimento – in particolare sul fatto che
esse erano presenti in un sottoscala la cui porta era aperta – e sulla
testimonianza ritenuta attendibile di Silva Batista, che in precedenza aveva
abitato nell’appartamento, secondo cui quel vano era stato sempre facilmente
accessibile a chiunque.

L’interpretazione “rigorosa” data all’obbligo di custodia dal giudice è
giustificata dall’espressione significativa presente nella norma (“con ogni
diligenza”), da cui si può desumere che anche una modesta negligenza integra la
contravvenzione.
Non sembra che il Giudice abbia applicato i criteri dettati per il più grave
reato di cui all’art. 20 bis legge 110 del 1975: la finalità delle due norme è pur
sempre quello di evitare che le armi entrino nella disponibilità di soggetti diversi
dai proprietari e, quindi, il confine tra le condotte richieste è sottile; ciò che
rileva, nel caso in esame, è che il Giudice abbia ritenuto la custodia negligente
sulla base di elementi concreti nemmeno contestati dal ricorrente.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Poiché l’imputazione menzionava espressamente un solo fucile
specificamente indicato, la confisca – obbligatoria ai sensi dell’art. 6 legge 152
del 1975 – poteva essere disposta solo per quell’arma, non avendo il giudice

3

penale, ciò era avvenuto, proprio per evitare la confisca; trattandosi di acquisto

penale alcuna competenza a confiscare armi per le quali non è stato accertato
alcun reato.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio
limitatamente alla confisca di dette armi.

P.Q.M.

armi non comprese nel capo di imputazione e ne ordina la restituzione all’avente
diritto; rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 12 febbraio 2014

DEPOSITATA

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle

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