Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9671 del 27/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9671 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUGLISI GIUSEPPE N. IL 30/05/1936
avverso la sentenza n. 1551/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
09/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 27/10/2015

1. Con sentenza del 16 novembre 2010 il Tribunale di Catania
condannava alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione ed euro
600,00 di multa Puglisi Giuseppe, imputato della illegale
detenzione di pistole e della illegale cessione a terzi di armi
(rispettivamente capo 1. Art. 1, 2 e 4 e 7 1. 895/1967 e 2. Art. 1 e 7
stessa legge), in Catania il 15.5.2006.
La sentenza, appellata, veniva confermata in data 9 gennaio 2014
dalla Corte di appello etnea.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorre per cassazione
l’imputato, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo
interesse ne denuncia la illegittimità per vizio della motivazione in
ordine alla mancata assoluzione per il reato sub 2. e violazione di
legge in ordine alla qualificazione della relativa condotta.
Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente, che le armi di cui alla
contestazione non furono trovate presso l’imputato e che da questo
soltanto è stata dedotta la conclusione che esse siano state cedute a
terzi.
3. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
4. Il ricorso è inammissibile.
L’istante ripropone pedissequamente, col ricorso di legittimità, le
medesime argomentazioni sviluppate in sede di appello e dalla corte
distrettuale motivatamente e logicamente confutate.
Il giudice di secondo grado ha, innanzitutto, evidenziato la certezza
della acquisizione delle armi indicate in rubrica da parte
dell’imputato, il quale infatti ebbe a denunciarle agli uffici di P.S.,
per trarre poi dalla constatazione che di esse non vi sono più trac ce1/4,
presso il prevenuto, la conclusione che l’imputato le ha cedute ad
altri.
A tanto oppone la difesa ipotesi alternative a giustificazione del
mancata ritrovamento presso di sè delle armi in discorso, ipotesi
peraltro palesemente inverosimili e comunque inidonee ad incidere
sulla logicità del ragionamento accusatorio.
Palese pertanto, per le ragioni dette, la genericità delle doglianze
difensive.

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una
somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima
equo determinare in euro 1000,00.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 27 ottobre 2015

P. Q. M.

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