Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9671 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9671 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRARI ROBERTO N. IL 09/01/1951
nei confronti di:
ARALDI GIUSEPPE N. IL 05/05/1950
avverso la sentenza n. 1666/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
7t-cov. fuL che ha concluso per

F. tit.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 05/11/2013

RILEVATO IN FATTO
Araldi Giuseppe è stato chiamato a rispondere dinanzi al Tribunale di Massa, sezione distaccata
di Pontremoli, del delitto di cui all’art. 424/1 e 2 comma c.p., in relazione all’art. 423 c.p.,
perché al fine di danneggiare cose di proprietà altrui, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, appiccava il fuoco alla cabina di trasformazione dell’impianto idroelettrico
situato in località Torrano di Pontremoli, cagionando in tal modo l’incendio del predetto bene;
fatti commessi 1’8.6.2004 e il 5.1.2005.
Il suddetto Tribunale, con sentenza in data 20.9.2010, ha condannato l’imputato, ritenuta la

risarcire i danni, da determinarsi in separata sede, alla parte civile S.F.R. s.r.l. rappresentata
da Ferrari Roberto.

Con sentenza in data 6.6.2012 la Corte d’appello di Genova, in riforma della suddetta sentenza
appellata dall’imputato, lo assolveva dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.
La Corte di merito prima sintetizzava quanto era risultato nel giudizio di primo grado: il
ritrovamento, il mattino seguente al primo incendio, di uno spezzone di canna da livello da
muratore ad una distanza di 40-50 metri dal luogo dell’incendio; il giorno dopo il secondo
incendio erano stati rinvenuti nei pressi della cabina incendiata, oltre ad una canna da livello
da muratore all’interno della quale vi era del gasolio, anche un tappo nero e, all’interno della
cabina, una tanica di plastica colata per il calore e uno straccio di colore rosso intinto – ad
avviso del teste Ferrari Domenico – di un combustibile.
Dava atto dei contrasti che vi erano stati tra l’Araldi e il Ferrari, sfociati in denunce penali di
quest’ultimo per furto di attrezzature e minacce, ma dava atto che il difensore dell’imputato
aveva prodotto sentenza del Tribunale di Parma in data 25.5.2009 con la quale l’Araldi era
stato assolto dai suddetti reati.
Dava altresì atto che dagli accertamenti tecnici era risultato che il tubo di plastica trovato nel
corso della perquisizione del domicilio dell’imputato aveva la stessa composizione chimica, la
stessa sezione circolare e lo stesso spessore del tubo di plastica rinvenuto nel luogo del
secondo incendio, ma riportava che, secondo il consulente, di oggetti simili in commercio ve
n’erano moltissimi.
Identico, in base alla perizia, era risultato il gasolio all’interno del piccolo tubo di plastica
rinvenuto in occasione del secondo incendio e il gasolio rinvenuto presso l’abitazione
dell’imputato.
La Corte di merito riteneva però che l’identità dei due gasoli poteva costituire al più un
elemento indiziario a carico dell’imputato, elemento però non del tutto certo – poiché in un
piccolo centro molte persone potevano avere acquistato gasolio dallo stesso fornitore e dallo
stesso lotto – e comunque non confermato da ulteriori indizi, ma anzi messo in dubbio da
significativi elementi di segno contrario, quali le relazioni dei vigili del fuoco, dalle quali non
erano emersi elementi certi con riguardo all’origine dolosa degli incendi in questione.
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continuazione tra i due episodi, alla pena di anni 3 di reclusione, condannandolo altresì a

Avverso la sentenza ha proposto ricorso, a tutela dei propri interessi, la sola parte civile,
chiedendone l’annullamento e il rinvio al giudice di merito ai fini della pronuncia circa la
responsabilità civile da reato gravante in capo ad Araldi Giuseppe.
Con i motivi di ricorso ha dedotto manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di
motivazione, in quanto la Corte d’appello, pur avendo riconosciuto la sostanziale identità tra il
gasolio rinvenuto sul luogo dell’incendio e quello rinvenuto presso l’abitazione dell’Araldi, aveva

persone, in un piccolo centro, avrebbero potuto acquistare benzina dallo stesso fornitore e
dallo stesso lotto.
Non vi era, secondo il ricorrente, alcun piccolo centro in cui collocare venditore di gasolio,
cisterna dell’imputato e luogo in cui si era verificato l’incendio; la Corte d’appello non aveva
considerato che dalla documentazione acquisita era risultato che il gasolio rinvenuto nella
cisterna dell’imputato gli era stato consegnato il 13.4.2004 e che il Perito aveva dimostrato che
era scientificamente impossibile ottenere due lotti di gasolio uguali, e quindi risultava provato
che il gasolio rinvenuto sul luogo dell’incendio proveniva dalla cisterna dell’Araldi.
Inoltre, erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto che a carico del predetto non vi fossero
altri indizi di reità, dimenticando l’uguaglianza non solo dimensionale ma anche di
composizione chimica tra la canna di livello, contenente combustibile, rinvenuta sotto il
finestrino di ventilazione della cabina bruciata e la canna di livello sequestrata nell’abitazione
dell’Araldi; la composizione della miscela benzina-gasolio contenuta nella suddetta canna,
creata – secondo il Perito – al fine di provocare un incendio; i due incendi erano avvenuti alla
stessa ora, tra un martedì e un mercoledì; il tappo rinvenuto nei pressi della cabina incendiata
era del tipo normalmente utilizzato per racchiudere taniche contenenti cherosene e riportava il
nome di una località (Ciano d’Enza) che dista tre-quattro chilometri dall’ex abitazione
dell’Araldi.
La Corte territoriale aveva affermato che non era neppure certa l’origine dolosa dei due
incendi, senza considerare le deposizioni dei due tecnici, Mora e Mossini, di quarantennale
esperienza specifica, che erano intervenuti nell’immediatezza dell’incendio e che avevano
fornito elementi certi che deponevano per l’origine dolosa dei due incendi, confermata da
quanto rinvenuto nei pressi e all’interno della cabina di trasformazione.
Tra l’altro, durante il secondo rifacimento della cabina era stata rinvenuta, appesa ai rami di un
albero del fiume sottostante la cabina incendiata, la catena che in occasione del primo incendio
assicurava la porta d’ingresso; detta catena era stata tranciata e vi era attaccato ancora il
lucchetto chiuso.
Tutti i reperti ritrovati dal Ferrari comparivano nel filmato realizzato dai carabinieri in occasione
del secondo incendio.

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erroneamente sottovalutato questo dato decisivo, in base alla mera supposizione che molte

Infine, la Corte d’appello aveva trascurato del tutto i contrasti esistenti all’epoca tra il Ferrari e
l’Araldi, che ben potevano spiegare il movente che aveva spinto quest’ultimo ad incendiare la
cabina di trasformazione di proprietà della parte lesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso della parte civile è fondato.
L’art.192 c.p.p., nell’indicare i criteri di valutazione della prova, stabilisce che l’esistenza di un
fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

per avere valenza probatoria, la “precisione” dell’indizio significa che il fatto noto deve essere
indiscutibile, certo, nella sua oggettività, non essendo logicamente deducibile un fatto ignoto
da un fatto a sua volta ipotetico; la “gravità” dell’indizio sta a denotare che il fatto noto deve
avere una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto; la “concordanza”, infine, sta ad
indicare che gli indizi, precisi nel loro essere, prossimi logicamente al fatto ignoto, debbono
muoversi nella stessa direzione, debbono essere logicamente dello stesso segno. La
“precisione” e la “gravità”, inoltre, vanno accertate sottoponendo gli indizi a vaglio anzitutto
separatamente e, in un secondo momento, soprattutto per quel che riguarda la gravità,
congiuntamente, potendo la gravità degli uni acquistare spessore dalla accertata gravità degli
altri, mentre la “concordanza” va valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli
stessi sul piano logico convergano o divergano. Va infine rilevato che più sono gli indizi gravi,
precisi e concordanti, più facile è il giudizio di probabilità (V. Sez. 4 sentenza n.943 del
26.6.1992, Rv. 193003).
La Corte d’appello non ha apprezzato, secondo quanto erQ imposto dalla logica, la gravità
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dell’indizio desumibile dall’accertamento sull’identitMel gasolio rinvenuto sul luogo in cui si è
sviluppato il secondo incendio e quello contenuto nella cisterna di proprietà dell’imputato;
inoltre ha erroneamente ritenuto che non fossero stati raccolti ulteriori indizi a carico
dell’imputato, oltre quello desumibile dalla identità dei gasoli in sequestro.
E’ stata effettuata una perizia sul gasolio contenuto in una canna da livello rinvenuta sul luogo
in cui si è sviluppato il secondo incendio e sul gasolio contenuto nella cisterna di proprietà
dell’imputato; il Perito, confrontando la composizione dei predetti liquidi in sequestro, aveva
stabilito che gli stessi provenivano da un unico lotto ed aveva precisato che era
scientificamente impossibile ottenere due lotti di gasolio uguali; aveva quindi concluso che il
gasolio rinvenuto sul luogo dell’incendio era stato prelevato, con elevatissima probabilità
prossima alla certezza, dalla cisterna dell’imputato.
La particolare gravità del suddetto indizio non poteva essere logicamente sminuita formulando
astratte ipotesi che peraltro contrastano con le conclusioni del perito.
Si deve anzi aggiungere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui ci si
trovi di fronte ad un indizio di particolare gravità (il c.d. indizio necessario), anche un solo
indizio può consentire di desumere l’esistenza del fatto ignoto purché sia talmente preciso da
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Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di requisiti che gli indizi devono presentare

necessariamente condurre a questo sul piano logico, senza la mediazione di altri indizi. L’art.
192, comma secondo, cod. proc. pen., infatti non esige che gli indizi siano più di uno ma si
limita a richiedere che gli stessi siano gravi, precisi e concordanti, solo quando nessuno degli
indizi esistenti, considerato disgiuntamente dagli altri, consenta di risalire al fatto ignoto (V.
Sez. 4 sentenza n.8662 del 26.4.1996, Rv.206960).
Nel caso in esame, peraltro, vi erano ulteriori indizi a carico dell’imputato la cui valutazione è
stata praticamente omessa dalla Corte d’appello.

(non solo per sezione circolare e per spessore, ma anche per composizione chimica) a quella
rinvenuta sul luogo dell’incendio, ed anche se il suddetto indizio non ha la gravità e la
conducenza dell’accertamento sull’identità della composizione dei suddetti gasoli, non può
essere logicamente svalutato con la considerazione che di oggetti simili (ma anche nella
composizione chimica?) se ne trovano moltissimi in commercio.
Con motivazione non approfondita – senza considerare tutte le emergenze processuali – la
Corte di merito ha ritenuto che non fosse certa l’origine dolosa degli incendi, non tenendo
conto, in particolare, delle deposizioni di tecnici intervenuti nell’immediatezza dei fatti in
contestazione, della composizione della miscela contenuta nella canna da livello, di quanto
rinvenuto sul luogo dell’incendio (tra l’altro, anche una catena tranciata che assicurava
l’ingresso della porta della cabina di trasformazione incendiata).
Infine, non sono stati presi in considerazione i contrasti esistenti tra l’imputato e la parte lesa,
contrasti che non possono essere considerati superati per il solo fatto che l’Araldi era stato
assolto dai reati per i quali era stato denunciato dal Ferrari.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo
giudizio, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., al giudice civile competente in grado d’appello.
P.Q. M.
Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile
competente in grado di appello.
Così deciso in Roma in data 5 novembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Nell’abitazione dell’Araldi era stata rinvenuta una canna da livello che era del tutto identica

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