Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9670 del 27/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9670 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIONETTI MASSIMILIANO N. IL 29/10/1971
avverso la sentenza n. 2929/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
24/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 27/10/2015

1. Con sentenza del 21 aprile 2010 il giudice monocratico del
Tribunale di Foggia condannava alla pena di un anno e due mesi di
reclusione Lionetti Massimiliano, imputato del reato di cui all’art.
6 1. 575/1965 e del reato di cui all’art. 9 co. 1 1. 1423/1956,
riconosciute la continuazione e le circostanze attenuanti generiche.
La sentenza, appellata, veniva confermata in data 24 marzo 2014
dalla Corte di appello di Bari.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorre per cassazione
l’imputato, personalmente, il quale ne denuncia la illegittimità per
vizio della motivazione in ordine alla richiesta assoluzione.
Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente; di aver provato lo
stato di necessità in cui vennékrovarsi l’imputato, il quale si pose
alla guida dell’autovettura proprio per presentarsi alla PS ed
adempiere alla prescrizione impostagli come sorvegliato speciale; la
estrema severità della sanzione inflitta; la mancanza nella concreta
fattispecie dell’elemento psicologico del reato e l’immotivato
diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’istante ripropone pedissequamente, col ricorso di legittimità, le
medesime argomentazioni sviluppate in sede di appello e dalla corte
distrettuale motivatamente e logicamente confutate.
Il giudice di secondo grado ha, innanzitutto, evidenziato la
inverosimiglianza e comunque l’assenza di prova circa le
giustificazioni addotte dall’imputato, circostanza che priva di
sostanza argomentativa le contestazioni difensive sull’elemento
psicologico del reato, ed inoltre motivato il regolamento
sanzionatorio applicato con i plurimi precedenti penali, anche gravi
e specifici, a carico dell’imputato.
A tanto oppone la difesa valutazioni alternative delle fonti di prova
e delle deduzioni logiche sviluppate su di esse dai giudici di merito
inammissibili per cassazione.
Palese pertanto la genericità delle doglianze difensive.
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima
equo determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 27 ottobre 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA