Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9670 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9670 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALARIO GESUALDO N. IL 02/03/1971
avverso la sentenza n. 32/2012 CORTE MILITARE APPELLO di
ROMA, del 12/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LJ;r: itetk T
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Data Udienza: 05/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 12.6.2012 la Corte Militare di Appello di Roma
decidendo sulla impugnazione proposta da Alario Gesualdo avverso la sentenza
di condanna emessa dal Tribunale Militare di Verona in data 6.12.2011, la
confermava. La decisione di primo grado aveva affermato la penale
responsabilità di Alario Gesualdo (in concorso con De Simone Michele) in
relazione al reato di violata consegna aggravata di cui agli artt. 120 e 47 cod.

In particolare la condotta concorsuale contestata all’attuale ricorrente risulta
descritta in termini di abbandono dell’itinerario di servizio – nell’ambito della
consegna ricevuta di pattuglia automontata con turno ore 1.00/7.00 – per essersi
recato in zona distante circa tre chilometri ove veniva sorpreso a svolgere
attività estranee al servizio medesimo.
Nel ripercorrere le ragioni della decisione va affermato che :
– dando per pacifica l’esistenza della disposizione di servizio, i due imputati [
Alario e il Brigadiere Capo De Simone] vennero notati alle ore 4.00 mentre si
trovavano con l’autovettura nel parcheggio del locale Tribunale, nei pressi del
luogo ove era stata parcheggiata la vettura del De Simone, fuori dal perimetro di
competenza (per almeno due chilometri) e senza aver avvisato previamente la
Centrale Operativa ;
– a detta di taluni testi oculari (il Tenente Guerrini e il Maresciallo Auriemma)
ritenuti pienamente attendibili attendibili dai giudici di merito, i due militari
(secondo uno dei testi il solo De Simone, nde) erano intenti a trasportare alcune
buste di plastica, verosimilmente contenenti del pane, dall’auto di servizio a
quella del De Simone.
Posti di fronte alla contestazione dell’addebito i due, nella immediatezza,
avrebbero riferito quanto segue :
– De Simone avrebbe affermato di non aver fatto nulla di illecito, avendo solo
comprato del pane ;
– Alario avrebbe affermato che aveva freddo ed era intenzionato a recuperare
una giacca a vento dalla sua autovettura.
In realtà nel corso dell’esame tenutosi nel dibattimento (riportato nella decisione
qui impugnata) i due imputati hanno concordemente riferito che la necessità di
recupero della giacca a vento era una esigenza del Brigadiere De Simone e non
dell’Appuntato Alario e che da ciò non sarebbe stato arrecato alcun pregiudizio
alla regolarità del servizio.

2

pen. mil . pace, contestato per fatto commesso in data 11 giugno 2009 in Rimini.

In ogni caso, nel valutare nel suo complesso il materiale istruttorio, la Corte
Territoriale riteneva corretta l’affermazione di penale responsabilità in ragione :
– della natura di reato di pericolo presunto da attribuirsi alla fattispecie
incriminatrice anche in rapporto agli arresti giurisprudenziali di questa Corte di
legittimità ;
– del fatto che, al di là della questione circa il recupero o meno della giacca a
vento, i due – ed in particolare il De Simone – stavano trasbordando delle buste
dall’auto di servizio all’auto privata del De Simone, non potendosi sul punto

natura privatistica dell’attività che in quel momento veniva posta in essere .
Valutandosi, pertanto, la obiettiva entità della distanza posta tra il luogo ove i
due si trovavano e l’itinerario imposto dalla disposizione di servizio (ritenuto in
concreto derogabile solo in rapporto a ragioni necessitate) la Corte territoriale
afferma che il tempo occorrente risulta «considerevole» e tale da arrecare sicuro
pregiudizio allo svolgimento del servizio assegnato. Ne deriva la considerazione
in termini di volontarietà dell’allontanamento con sussistenza del correlato
elemento psicologico.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, per quanto qui rileva, Alario Gesualdo,
con motivi sottoscritti personalmente.
Con tali motivi, sintetizzabili in una unica doglianza – si denunzia violazione di
legge e vizio di motivazione della decisione impugnata in rapporto alla ritenuta
responsabilità concorsuale del ricorrente Alario. Nel ripercorrere le ragioni
esposte nella decisione di secondo grado, il ricorrente evidenzia che la
ricostruzione operata pone come decisiva la circostanza del «trasbordo delle
buste» dalla vettura di servizio a quella privata del Brigadiere De Simone. Ciò
posto, si evidenzia che tale condotta sarebbe in concreto riferibile al solo De
Simone e non già all’Alari°, che non avrebbe apportato alcun reale contributo, nè
materiale nè psicologico al verificarsi dell’evento. In ogni caso, non risultano
esplicitate in sentenza le forme di manifestazione di detto contributo, in ciò
violandosi i principi di completezza dell’onere motivazionale e di individuazione,
in concreto, delle forme di manifestazione del concorso punibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
Pur nella sua apparente semplicità, la vicenda oggetto del giudizio di Appello
richiedeva un maggior approfondimento circa la ricorrenza del concorso punibile
dell’imputato Alario Gesualdo nella condotta riconosciuta in sentenza.
3

dubitare dei contenuti dimostrativi apportati dai testi, e ciò rende palese la

La Corte territoriale, infatti, non esclude in motivazione (a pag. 11) che la
«deviazione» dal percorso tracciato nell’itinerario di servizio possa anche essere
dipesa dall’esigenza di uno dei due militari di recuperare una giacca per coprirsi,
ma sottolinea che – in ogni caso – l’azione di certo non ricollegabile ad alcuna
esigenza correlata al servizio era stata quella di trasportare delle buste con il
pane nella vettura del De Simone, parcheggiata in loco.
Ora, tale condotta viene attribuita con certezza al Brigadiere Capo De Simone
(che infatti si sarebbe giustificato affermando di non averlo certo rubato, il pane)

Ciò posto, la decisione impugnata non affronta in modo espresso il tema della
individuazione delle modalità concrete di manifestazione del concorso dell’Alario
in simile condotta, tema essenziale in ogni affermazione di responsabilità per
delitto concorsuale (Sez. U n.45276 del 20.10.2003, rv 226101).
Posto che i due si trovavano di pattuglia insieme, il che rappresenta di certo un
indizio circa l’insorgere di una comune volontà di temporaneo abbandono del
medesimo, non è però chiaro se il De Simone abbia «approfittato» di una
necessità (sua o del collega) di reperire la giacca a vento per fare altro, se vi sia
stato un interesse in detta attività dell’Alario o se il De Simone abbia vinto una
resistenza dell’Alario (che avrebbe comunque dovuto opporsi ad un ordine
illegittimo) ad allontanarsi dal percorso per realizzare l’acquisto del pane.
Delle tre diverse ipotesi prima formulate (tutte astrattamente possibili) solo le
ultime due determinerebbero una responsabilità concorsuale dell’attuale
ricorrente (sia pure in diversa graduazione) mentre la prima porterebbe alla sua
assoluzione.
La mancata esplorazione di tale aspetto fa dunque emergere la ricorrenza di un
«ragionevole dubbio» circa la punibilità del ricorrente, il che impone la
celebrazione di un nuovo giudizio di merito allo scopo di riesaminare gli elementi
dimostrativi raccolti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al altra Sezione della
Corte Militare di Appello.
Così deciso il 5 novembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

e non già all’attuale ricorrente Alario (pag. 14 della sentenza).

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