Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 967 del 11/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 967 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da :
Lauria Giovanni , n. a Licata il 20/10/1984;
Finocchiaro Alfredo, n. a Paternò il 31/07/1991;
Riolo Rosario, n. a Paternò il 21/10/1983;
Vaccaro Giuseppe Alfredo, n. Paternò il 09/05/1985;
Stancanelli Domenico Alessandro, n. a Catania il 08/12/1983;
Asero Giuseppe, n. a Paternò il 29/11/1973;

avverso la ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Agrigento in data
26/02/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale V. D’Ambrogio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Lauria Giovanni ha proposto ricorso avverso il provvedimento con cui il Gip
presso il Tribunale di Agrigento ha convalidato il decreto del Questore con cui gli

Data Udienza: 11/12/2013

si è vietato l’accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni calcistiche
organizzate dalla Figc e dalla Lega nazionale dilettanti e gli si è imposto di
comparire presso il Commissariato P.S. di Licata al decimo e quarantesimo
minuto delle partite calcistiche del Licata.

2. Con un primo motivo lamenta violazione di legge penale e di altre norme

pericolosità sociale dell’esponente e che lo stesso abbia precedenti penali tali da
importare a suo carico l’applicazione di una misura di prevenzione; aggiunge,
quanto all’ascrivibilità a suo carico dei fatti contestati, che quanto affermato nel
provvedimento questorile può essere provato solo all’esito del procedimento
penale ancora pendente.
Con un secondo motivo invoca la violazione degli artt.3 e 27 Cost. essendo i fatti
addebitati al ricorrente insussistenti.
Con un terzo motivo si duole, lamentando anche la violazione della dichiarazione
universale dei diritti umani, della durata spropositata della misura, sia con
riguardo al divieto di accesso ai luoghi, ritenuto tra l’altro generico, sia con
riguardo all’obbligo di comparizione e dell’irragionevolezza della imposizione della
doppia presentazione laddove, nelle partite giocate dal Licata in trasferta, il
luogo di competizione sarebbe assai distante da quello di presentazione.
Con un quarto motivo lamenta la mancata motivazione circa le ragioni di
necessità ed urgenza per l’applicazione della misura, l’ascrivibilità all’esponente
delle condotte previste dall’art. 6 cit., il pericolo concreto ed attuale e la
congruità della misura.

3. Ha proposto ricorso anche il Difensore di Finocchiaro Alfredo, Riolo Rosario,
Vaccaro Giuseppe Alfredo, Stancanelli Domenico Alessandro ed Asero Giuseppe.
Lamenta, con un primo motivo, l’omessa comunicazione dell’avviso di avvio del
procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e 8 della I. n. 241 del 1990; si
duole inoltre di non essere stato posto in grado di presentare memorie; censura
ancora la ritenuta sussistenza della gravità degli addebiti e della pericolosità
nonché delle ragioni di necessità ed urgenza senza che sia stata analizzata la
reale sussistenza degli addebiti e senza alcuna descrizione delle condotte
contestate.
Con un secondo motivo contesta la durata eccessiva della misura, non
proporzionale alla natura della condotta contestata a fronte, anche a tali fini,
della mancata precisazione delle condotte poste in essere e dello svolgimento dei
fatti
2

giuridiche contestando che sussista in particolare il requisito dell’attualità della

Con un terzo motivo, richiamando arresti della Corte di cassazione, lamenta la
mancanza di motivazione in ordine all’affermazione della pericolosità sociale dei
ricorrenti e della necessità dell’applicazione del divieto e della correlata
prescrizione.

4. I ricorsi sono in parte fondati.
Va anzitutto premesso che è inammissibile ogni censura, pur proposta in
entrambi i ricorsi, che coinvolga la misura del divieto di accesso agli stadi
giacché la convalida del provvedimento emesso dal Questore ai sensi dell’art. 6
della I. n. 401 del 1989, è prescritta (e la mancata convalida è causa di
inefficacia) soltanto in relazione all’obbligo di presentazione presso l’ufficio di
polizia e non anche ai “divieti” imposti dal Questore ai sensi del comma primo
della medesima disposizione (cfr., Sez.3, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini
ed altro, Rv. 242988; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi, Rv. 228896).
E’ altresì manifestamente infondata la doglianza, presente nel primo motivo del
ricorso avanzato da Finocchiaro Alfredo, Riolo Rosario, Vaccaro Giuseppe Alfredo,
Stancanelli Domenico Alessandro ed Asero Giuseppe, circa l’omessa
comunicazione di avvio del procedimento, non applicandosi la norma dell’art. 7
della I. n. 241 del 1990, ai procedimenti che hanno disciplina speciale e
derogatoria, giacché caratterizzati da particolari esigenze di necessità ed
urgenza, come quella introdotta con la citata legge n. 401 del 1989 (da ultimo,
Sez. 3, n. 10984 del 23/02/2012, Pinelli, Rv. 252346).
Devono parimenti essere disattese le doglianze, sostanzialmente presenti in
entrambi i ricorsi (segnatamente nel primo, secondo e quarto motivo del ricorso
di Lauria e nel terzo motivo del ricorso dei restanti), in ordine alla mancanza di
motivazione e alla violazione di legge quanto alla attribuibilità agli interessati dei
fatti – presupposto dei decreti del questore.
Premesso infatti che ben può il provvedimento di convalida del giudice
richiamare il decreto del questore attuando una motivazione “per relationem”,
che è legittima in quanto ha come termine di raffronto un atto conosciuto
dall’interessato e sul quale il giudice stesso effettua un’idonea valutazione (Sez.
1, n. 3869 del 20/01/2004, Buttarelli, Rv. 226965), nella specie l’ordinanza
impugnata ha congruamente ed espressamente richiamato, quanto alla
sussistenza ed attribuibilità dei fatti e al giudizio di pericolosità conseguente, i
comportamenti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica consistiti, in
3

CONSIDERATO IN DIRITTO

data 17/02/2013, durante l’incontro di calcio Licata – Paternò, segnatamente,
come appunto risultante dal provvedimento questorile del 22/02/2013, nel lancio
di pietre e di bottiglie contro i tifosi del Paternò che, a loro volta, rispondevano
con lancio di pietre, fatti, tutti, attribuiti ai vari ricorrenti in virtù delle
videoriprese effettuate dal personale della polizia scientifica.
Inammissibile appare poi la doglianza (presente nel quarto motivo del ricorso di

motivazione in ordine ai presupposti di necessità ed urgenza, non avendo i
ricorrenti provato, come loro incombeva, che il provvedimento questorile abbia
avuto in concreto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, essendo
la necessità di motivazione in ordine al requisito dell’urgenza del provvedimento
circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (cfr., Sez.3, n. 22256 del
06/05/2008, Dal Prà, Rv. 240244).

5. E’ invece fondata la censura in ordine alla mancata motivazione sul punto
della durata di anni cinque della misura (presente nel terzo motivo del ricorso di
Lauria e nel secondo motivo del ricorso dei restanti) e sul punto della
prescrizione della presentazione su tutto il territorio nazionale sia durante il
primo tempo che durante il secondo tempo di tutte le partite giocate dalla
squadra del Licata ( presente nel terzo motivo del ricorso di Lauria).
Va premesso, tenuto conto della ratio della misura dell’obbligo di presentazione,
finalizzata ad evitare effettivamente (ad ulteriore presidio del divieto di accesso
formalmente imposto) che l’interessato possa presentarsi allo stadio durante la
competizione sportiva, che l’obbligo di ripetuta presentazione all’autorità di P.S.
in coincidenza con una stessa manifestazione sportiva (cosiddetta “doppia
firma”), se appare incongruo laddove, in ragione della distanza del luogo di
competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per
l’interessato, raggiungere il luogo dell’incontro in tempi ravvicinati, può invece
essere legittimamente imposto anche con riguardo a competizioni che si
svolgano “in trasferta”, laddove tale trasferta non implichi l’impossibilità, per chi
abbia effettuato una sola presentazione, di raggiungere poi in tempo utile il
luogo di svolgimento della competizione (Sez. 3, n.11151 del 17/12/2008,
Marchesini e altro, Rv. 242989). E’ però necessario che il G.i.p. della convalida
del provvedimento che dispone l’obbligo di comparizione per più volte presso un
ufficio o comando di polizia, motivi, specie con riguardo alle partite giocate in
“trasferta”, sia sulla congruità della misura che sulla necessità, proporzionalità
ed adeguatezza di un tale, plurimo, obbligo di comparizione (tra le altre, Sez. 3,
n. 13741 del 12/03/2009, De Martino e altro, Rv. 243271; Sez. 3, n. 3830 del
4

Lauria e nel primo motivo del ricorso dei restanti) circa la mancanza di

16/12/2008, Iacovella, Rv. 242556; Sez. 3, n. 24249 del 09/05/2007, Viola, Rv.
236908). Allo stesso modo questa Corte ha già affermato che la mancanza
di motivazione in ordine alla durata dell’obbligo di presentazione imposto con il
provvedimento del questore comporta la nullità della relativa ordinanza di
convalida (Sez. 3, n. 20783 del 15/04/2010, Colladon, Rv. 247184).
Nella specie, nessuna motivazione l’ordinanza di convalida impugnata ha dato sia

adeguatezza del doppio obbligo di comparizione sia con riguardo alla
determinazione della durata in anni cinque.
L’ordinanza impugnata va dunque annullata per nuova motivazione che dia conto
della necessità e proporzionalità della duplice presentazione a preservare le
esigenze di legge e delle ragioni della durata come in concreto determinata.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Agrigento; dichiara
sospesa l’efficacia del decreto del Questore della Provincia di Agrigento
limitatamente all’obbligo di presentazione.

Così deciso in Roma, 111 dicembre 2013
Il Consi liere st.

Il Presidente

con riguardo alla sussistenza dei requisiti di necessità, proporzionalità ed

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA