Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9669 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9669 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COCCO MARCO N. IL 26/07/1975
avverso la sentenza n. 2075/2010 TRIBUNALE di CAGLIARI, del
23/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per j ’57,,,LeAk
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Data Udienza: 05/11/2013

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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 23.4.2012 il G.M. del Tribunale di Cagliari
dichiarava Cocco Marco (in concorso con Mereu Raffaele) colpevole del reato di
molestie di cui all’art. 660 cod.pen., in danno di Spiga Enrico, e lo condannava
alla pena di euro 300,00 di ammenda, oltre al risarcimento del danno in favore
della costituita parte civile.
In motivazione si fa cenno alla sospensione condizionale della pena,
dichiarandone sussistenti i presupposti, ma di tale argomento non vi è traccia nel

La condotta risulta contestata sino a dicembre dell’anno 2007 (per come
riportato in sentenza) e risulpta posta in essere con ripetute chiamate telefoniche
attribuite – a mezzo estrazione dei relativi tabulati – al Cocco e al Mereu.

2. Avverso detta sentenza ha proposto – a mezzo del difensore – ricorso per
cassazione Cocco Marco, articolando plurimi motivi.
Con il primo si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di
motivazione in riferimento alla individuazione del tempus commissi delicti. Vi
sarebbe prova delle intervenute conversazioni telefoniche solo sino al mese di
ottobre dell’anno 2007 e pertanto il giudice avrebbe dovuto prendere atto di tale
dato, quantomeno ai fini di commisurazione della pena.
Con il secondo e terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale in
riferimento alla mancata considerazione della scriminante del consenso
dell’avente diritto, quantomeno putativa. Le conversazioni telefoniche erano
state, in larga misura, accettate dalla persona destinataria e in alcuni casi erano
durate iiiù di trenta minuti.
Con il quarto e quinto motivo si deduce vizio di motivazione in rapporto alla
mancata considerazione, nella ricostruzione operata in sentenza, della causa di
giustificazione già indicata. Non vi sarebbe stata, in particolare, adeguata analisi
circa l’aspetto della lunga durata delle conversazioni, tale da creare dubbi
quantomeno sull’elemento psicologico.
Con il sesto motivo si evidenzia la contraddizione tra motivazione e dispositivo in
riferimento alla concessione della pena sospesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A fronte di motivi di ricorso che superano il preliminare vaglio di ammissibilità,
va emessa decisione di annullamento senza rinvio della decisione impugnata per
intervenuta prescrizione.

2

dispositivo di sentenza.

La condotta ritenuta punibile è infatti rapportata alla norma incriminatrice di cui
all’art. 660 cod.pen. ed anche lì dove si volesse ritenere consumato il reato sino
a dicembre dell’anno 2007 l’effetto estintivo si è determinato nel mese di
dicembre dell’anno 2012 (periodo successivo alla decisione impugnata).
Il ricorso non appare manifestamente infondato – specie sotto il profilo introdotto
dal sesto motivo e dalle considerazioni circa la lunga durata di talune
conversazioni – e pertanto risulta idoneo ad instaurare il grado di giudizio di
legittimità, con correlata rilevabilità dell’effetto estintivo correlato al decorso del

Sul punto, va osservato che a fronte del maturato effetto estintivo sussiste
l’obbligo di immediata declaratoria del medesimo anche in sede di legittimità e
non può – in ogni caso – emettersi decisione più favorevole al ricorrente in
ragione della esistenza di evidenze probatorie – richiamate nella decisione di
merito – tali da non determinare l’evidenza dell’assenza di responsabilità.
Il limite alla applicazione della disposizione di cui all’art. 129 comma 2
cod.proc.pen. è infatti strettamente correlato alla natura del giudizio di
legittimità, per cui risulta possibile l’emissione di decisione più favorevole solo
ove il controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato imponga la presa
aes du-±t1’42,
d’atto della totalecal~- di elementi a carico (tra le molte, Sez. I n.35627 del
18.4.2012, rv 253458) .
Nel caso in esame ciò non può affermarsi, in quanto da detta motivazione
emerge, in ogni caso, l’elevato numero di chiamate pervenute sull’utenza della
persona offesa, a riscontro dei contenuti della operata denunzia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 5 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

tempo.

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