Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9668 del 27/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9668 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALBANO LUIGI N. IL 20/06/1970
avverso la sentenza n. 373/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 25/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
Data Udienza: 27/10/2015
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1. Con sentenza in data 9 maggio 2012 il Tribunale di Taranto
condannava alla pena di un anno ed otto mesi di reclusione Albano
Luigi, imputato del reato di cui all’art. 9, co. 2, 1. 1423/1956, per
aver violato le prescrizioni di prevenzione allontanandosi dalla sua
abitazione oltre gli orari consentitigli.
La sentenza, appellata, veniva confermata in data 25 novembre
2014 dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorre per cassazione
l’imputato, personalmente, il quale ne denuncia la illegittimità per
violazione della norma incriminatrice nonchè vizio della
motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente, del tutto
genericamente, che al processo non sarebbe stato acquisito un
adeguato quadro probatorio e che la pena si appalesa
immotivatamente severa.
3. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
4. Il ricorso è inammissibile.
L’istante sviluppa il suo scarno motivo di impugnazione con una
mera asserzione in ordine alla insufficienza delle prove di accusa
acquisite al processo e con una apodittica censura relativa alla
sanzione inflitta che, a suo avviso, non sarebbe adeguata al fatto.
Palese pertanto la genericità delle doglianze difensive.
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una
somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima
equo determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 27 ottobre 2015
La Corte osserva in fatto ed in diritto: