Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9667 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9667 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANTONAZZI FABRIZIO N. IL 05/02/1988
avverso la sentenza n. 17/2012 CORTE MILITARE APPELLO di
ROMA, del 03/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (…V ■F■ 54.)1 ■-9 T
che ha concluso per )2.4_ ckt. cGoz}e-Q: -Co }euz_ oe,”
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Udito, per la parte civile, l’Avv -Uditi difensor Avv. )1 47)t,Q._c-2-41 ,Ca.9
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Co-tf C- (A)

Data Udienza: 05/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 3.5.2012 la Corte Militare di Appello di Roma,
decidendo sulla impugnazione proposta da Antonazzi Fabrizio avverso la
sentenza di condanna (alla pena – sospesa – di mesi 7 di reclusione militare)
emessa dal Tribunale Militare di Verona il 13.10.2011, confermava il primo
giudizio. L’Antonazzi era stato ritenuto responsabile del reato di diserzione
aggravata di cui all’art. 148 comma 1 n.2 cod. pen. mil . pace, per non aver fatto

ordinaria scaduta il 20 luglio 2008, sino al 3 dicembre 2008. La decisione di
primo grado così ricostruiva la condotta tenuta dall’imputato nel periodo di
assenza :
– l’imputato aveva fatto pervenire al Corpo di appartenenza più cerificati medici
attestanti « esiti frattura polso destro» per complessivi 44 giorni continuativi,
«meta tarsalgia sinistra» per giorni 91 e «tracheite» per un giorno ;
– l’imputato si era sostanzialmente sottratto a verifiche sanitarie nel corso del
periodo di degenza relative al suo stato di salute, pur raggiunto da un primo
invito a recarsi presso strutture territoriali e da un successivo fonogramma in
data 7.8.2008 con cui lo si invitava a recarsi presso l’Ospedale Militare di
Padova;
– con rilevante probabilità, l’imputato si era recato durante il periodo di degenza
– trascorso in Puglia presso l’abitazione familiare – in Lombardia tra il 16 e il 20
novembre 2008, come è desumibile dalla verifica delle celle di aggancio relative
alla utenza mobile in suo possesso ;
– a seguito del rientro, in data 10.12.2008 veniva certificata la sua idoneità a
prestare servizio militare incondizionato da parte del competente ospedale
militare.
Valutando i dati istruttori emersi – ivi compresa l’analisi dei tabulati telefonici
relativi all’utenza in uso all’Antonazzi nel periodo di assenza dal servizio – il
Tribunale riteneva insussistente il giustificato motivo per diverse ragioni, così
espresse : al termine del periodo di convalescenza non risultavano postumi
invalidanti ; nei nove giorni antecedenti il permesso Antonazzi aveva
regolarmente prestato servizio senza palesare inconvenienti connessi alla
pregressa o ad altre patologie ; le certificazioni mediche relative al periodo 21
luglio – 2 settembre attestavano «esiti di frattura polso dx» dunque postumi di
una precedente frattura, già risolta e consolidata. Tale patologia, peraltro, non
viene ritenuta tale da rendere «impossibile, difficoltoso o pericoloso» il viaggio di
rientro nella sede di servizio, così come non furono di ostacolo a realizzare il

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rientro presso il Corpo di appartenenza – senza giusto motivo- dopo una licenza

viaggio di andata da Palmanova al luogo di residenza familiare ubicato in Puglia.
Analoga inidoneità a concretizzare giusto motivo di assenza viene attribuita alle
certificazioni relative alla meta tarsalgia, trattandosi di «malessere notoriamente
consistente in sensazione di dolore alla pianta del piede, risolvibile con idoneo
piantare».
La Corte di Appello, nel condividere le argomentazioni del primo giudice, ribadiva
in particolare il carattere «non invalidante» delle patologie documentate nei
certificati medici trasmessi dall’imputato per giustificare l’assenza. Si soffermava,

agevolmente desumersi dalla condotta complessivamente tenuta dall’imputato
durante il periodo di assenza. In particolare, a fronte della prospettazione
difensiva tesa a rappresentare una attivazione dell’Antonazzi (che si sarebbe
recato presso il Distretto Militare di Lecce e successivamente a Bari senza
riuscire a risolvere il problema) la Corte territoriale osserva che da un lato tale
«attivazione» non risulta provata in modo certo (essendo improbabile che tali
Comandi non si fossero occupati del suo caso) dall’altro che -pur ipotizzandola
avvenuta- in ogni caso non vi fu una reale «messa a disposizione delle autorità
sanitarie per le necessarie verifiche medico-legali».
La complessiva condotta viene ritenuta, pertanto, non indicativa di una semplice
superficialità quanto di una piena consapevolezza del disvalore correlato al
mancato rientro.

2. Fla proposto ricorso per cassazione Antonazzi Fabrizio, a mezzo del proprio
difensore. Nel ricorso vengono articolati due motivi. Con il primo si denunzia
erronea applicazione della normativa penale di riferimento e vizio di motivazione
della sentenza nella parte in cui ritiene sussistente l’elemento psicologico del
reato. In sintesi, il ricorrente afferma che la condotta non fu ispirata dalla
volontà di sottrarsi ai doveri correlati al servizio ma al più frutto di superficialità,
dovuta alla scarsa esperienza di servizio ed al fatto che l’Antonazzi reputava,
perciò, sufficiente a giustificare l’assenza la trasmissione delle certificazioni
mediche (attestanti non solo la patologia ma anche la necessità di riposo e cura).
Inoltre, risulta dalla deposizione del teste Gaiezza che effettivamente l’Antonazzi
si recò – a fronte del primo messaggio ricevuto – presso il Distretto Militare di
Lecce e presso quello di Bari allo scopo di regolarizzare la sua condizione.
Tuttavia avrebbe ricevuto risposte non esaurienti, posto che a Lecce gli venne
detto di recarsi a Bari (non essendovi più l’infermeria) e a Bari gli sarebbe stato
riferito che nessun adempimento avrebbe dovuto svolgere in quella struttura. Da
ciò l’assenza di risposta al secondo messaggio, notificatogli in agosto. Si ritiene
pertanto sussistente, quantomeno, l’errore sul fatto costituente reato, rilevante
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inoltre, sulla ricorrenza dell’elemento psicologico affermando che lo stesso può

ai sensi dell’art. 47 cod. pen., la cui ricorrenza sarebbe stata illogicamente
negata dalla Corte territoriale.
Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione in riferimento alla
effettiva disponibilità della scheda sim i cui tabulati risultano utilizzati in giudizio.
Fermo restando il ridimensionamento di tale elemento nel percorso giustificativo
seguito in sede di Appello, il ricorrente censura la logicità e congruenza della
motivazione sul punto, affermando che durante il periodo di malattia non si
sarebbe – in realtà – allontanato dalla residenza familiare. La scheda in questione

reperibilità. Pertanto, il riscontrato movimento dell’apparecchio verso la
Lombardia durante il periodo di malattia sarebbe ascrivibile ad un viaggio posto
in essere dalla madre o da altro componente del nucleo familiare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono.
A fronte di un percorso motivazionale ampio e approfondito – nonchè immune da
contraddizioni o vizi logici – il ricorrente tende, in realtà, a riproporre questioni
valutative degli elementi di fatto, operazione non consentita nella presente sede
di legittimità.
Come è stato più volte chiarito il giudizio di legittimità non si costruisce
sull’esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto ma sulla
opzione del fatto come recepita dal giudice di merito. Ciò avviene – sempre e
comunque – attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale della decisione
impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile
compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una
diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si
ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che
non sia rilevabile un vizio (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012,
Lupo, Rv 252178).
Ora, nel caso in esame la Corte Militare ha affrontato la ricostruzione del fatto
(ivi compreso il relativo elemento psicologico) in modo del tutto aderente alle
risultanze istruttorie, valorizzando in particolare gli aspetti relativi alla scarsa
consistenza delle patologìe in modo immune da vizi logici.
Le doglianze manifestate nel ricorso riguardano, dunque, aspetti reputati non
rilevanti (gli spostamenti dall’abitazione familiare) o non congruamente
dimostrati (l’attivazione presso i presidi militari di Lecce e Bari) e dunque
correttamente ritenuti marginali nella economia della decisione.

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risulta infatti intestata alla madre ed era una delle due schede indicate a fini di

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in
favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro
1,000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
cassa delle ammende.
Così deciso il 5 novembre D.O\’ 1

spese processuali e al versamento della somma euro 1.000,00 a favore della

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