Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9666 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9666 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
QUARANTA DOMENICO N. IL 24/11/1987
inoltre:
QUARANTA DOMENICO N. IL 24/11/1987
avverso la sentenza n. 9/2011 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI,
del 22/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (Imreche ha concluso per

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Data Udienza: 24/10/2013

N. 76101/12-RUOLO N.5 P.U. (2345)

RITENUTO IN FATTO
1.QUARANTA Domenico impugna innanzi a questa Corte per il tramite dei suoi
due difensori la sentenza del 22 giugno 2012, con la quale la Corte d’Assise
d’Appello di Napoli gli ha ridotto da 24 a 18 anni e mesi 6 di reclusione la pena
inflittagli dalla Corte d’assise di Napoli con sentenza del 19 ottobre 2010 per i
seguenti reati, riuniti col vincolo della continuazione:

Aniello, suo padre) deceduto ed un altro rimasto non identificato, in danno di un
furgone portavalori con a bordo le guardie giurate PALMA Rosario e
COTUMACCIO Gennaro e guidato da quest’ultimo, avendo commesso atti idonei
diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del danaro trasportato sul veicolo
anzidetto con violenza consistita nell’avere egli superato il furgone portavalori
alla guida di una Fiat Uno, rallentandone poi la marcia fino a fermarsi, in tal
modo bloccando il furgone e consentendo ai suoi due complici di affiancare il
furgone anzidetto a bordo di una moto Honda, guidata dal complice rimasto non
identificato; il trasportato QUARANTA Aniello era sceso dalla moto,
materialmente avendo esploso reiterati colpi di pistola contro il conducente del
furgone al fine di costringerlo a consegnargli il danaro.
Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà, per l’intervento
di un poliziotto libero dal servizio, che aveva sparato con la sua pistola
d’ordinanza contro i suoi due complici (artt. 110, 56, 628 commi 1 e 3 n. 1 cod.
pen.);
C)-omicidio volontario aggravato dalla finalità di commettere il reato che precede
in concorso con altri due soggetti, di cui uno, QUARANTA Aniello, suo padre,
successivamente deceduto ed un altro rimasto non identificato, in danno della
guardia giurata COTUMACCIO Gennaro, che era alla guida del furgone blindato di
cui al reato che precede e che è stato colpito da tre proiettili di pistola esplosi a
distanza ravvicinata dal correo QUARANTA Aniello, che attingevano la vittima al
fianco sinistro, al polso ed alla spalla sinistra, provocando lesioni gravissime, in
esito alle quali il COTUMACCIO decedeva 1’11 agosto 2008, circa due mesi dopo
l’evento, verificatosi in Marano il 16 giugno 2008 (artt. 110, 575, 576 comma 1
n. 1, 61 n. 2cod. pen.);
D)-illecita detenzione e porto in luogo pubblico, in concorso con QUARANTA
Aniello, suo padre, poi deceduto e di altro soggetto rimasto non identificato, di
una pistola marca Walther, da qualificare come clandestina, per avere avuto la
matricola abrasa (artt. 82 cpv. e 110 cod. pen., 10, 12 e 14 legge n. 497 del
1974, 23 legge n. 110 del 1975);
l

A)-tentata rapina in concorso con altri due soggetti, di cui uno (QUARANTA

E)-ricettazione, in concorso come sopra, aggravata dalla finalità di commettere i
reati che precedono, della pistola sopra descritta, di provenienza illecita siccome
proveniente dal delitto di abrasione della matricola (artt. 110, 648, 61 n. 2 cod.
peri.);
F)-ricettazione in concorso come sopra, aggravata dalla finalità di commettere i
reati che precedono, dell’auto Fiat Uno, di provenienza illecita, siccome
compendio di furto in danno di LOFFREDO Pasquale (artt. 110, 648, 61 n. 2 cod.

2.La Corte d’assise d’appello di Napoli è pervenuta all’anzidetta riduzione di
pena:
-avendo mandato assolto l’imputato con la formula “per non avere commesso il
fatto” dal reato sub B), già derubricato in primo grado da rapina consumata a
rapina tentata in danno della giardia giurata COTUMACCIO Gennaro ed avente ad
oggetto la sua pistola d’ordinanza, avendo ritenuto che si fosse trattato di
iniziativa riconducibile unicamente al correo QUARANTA Aniello, in precedenza
non prevista né programmata dall’imputato e dovuta all’inaspettata resistenza
opposta dalla vittima a consegnargli la pistola, peraltro rimasta legata alla
fondina tramite il c.d. corrigiolo;
-avendogli inoltre concesso le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle
contestate aggravanti.

3.Anche il P.G. presso la Corte d’appello di Napoli impugna innanzi a questa
Corte la sentenza sopra descritta, limitatamente all’assoluzione dell’imputato dal
reato di tentata rapina di cui al capo B) della rubrica.
Lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione contraddittoria e
manifestamente illogica, in quanto, come correttamente disposto dalla Corte
territoriale con riferimento all’omicidio della guardia giurata COTUMACCIO, era
da ritenere sussistere la penale responsabilità dell’imputato a titolo di concorso
pieno anche con riferimento al delitto di tentata rapina in esame, essendo stato
concretamente prevedibile il fatto che la guardia giurata avrebbe potuto reagire
all’azione violenta dei rapinatori, si che anche detta tentata rapina era da
ritenere quale naturale conseguenza evolutiva degli atti posti in essere da tutti e
tre i correi in comune accordo.

4.QUARANTA Domenico deduce tre doglianze:
I)-erronea applicazione della legge penale ed omessa motivazione circa la
ricorrenza di circostanze di fatto dimostrative della concreta previsione e volontà
2

pen.).

dell’evento omicidiario, materialmente commesso da suo padre QUARANTA
Aniello.
Non era invero emersa una concreta ed anticipata progettazione da parte sua di
tale più grave evento; ed invero la sussistenza del dolo eventuale esigeva la
sussistenza di una concreta previsione e volontà dell’evento, al fine di
distinguere detta compartecipazione dolosa dall’ipotesi di cui all’art. 116 cod.
pen., concernente la diversa fattispecie della prevedibilità meramente astratta
dell’evoluzione dell’azione criminosa verso la commissione del più grave reato

egli era rimasto disarmato all’interno della Fiat Uno, si che l’evoluzione
dell’azione non era stata originariamente programmata anche da lui, con
conseguente applicabilità in suo favore della norma di cui all’art. 116 cod. pen.;
II)-motivazione illogica e contraddittoria, per essere stato egli ritenuto
corresponsabile del delitto di omicidio di cui al capo C) a titolo di dolo eventuale,
mentre era stato mandato assolto dal delitto sub B) (tentata rapina della pistola
del COTUMACCIO).
La sentenza impugnata aveva ritenuto che il tentativo di rapina dell’arma in
possesso del COTUMACCIO fosse stato il frutto di una personale ed
estemporanea iniziativa del correo QUARANTA Aniello; il che era stato in modo
contraddittorio escluso con riferimento all’iniziativa presa dal medesimo correo di
aprire un conflitto a fuoco con il portavalori; invero egli non era armato ed era
rimasto per tutto il tempo dell’azione nell’abitacolo della Fiat Uno, senza tentare
alcuna fuga; non poteva quindi ritenersi avere egli concretamente previsto anche
la realizzazione del più grave evento di omicidio;
III)-motivazione carente ed erronea applicazione di legge per essere stato egli
ritenuto colpevole a titolo di concorso pieno nei delitti di detenzione e porto in
luogo pubblico della pistola usata dal solo correo QUARANTA Aniello e di
ricettazione della stessa, trattandosi viceversa di delitti ascrivibili unicamente a
quest’ultimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E’ fondato il motivo di ricorso con il quale il P.G. di Napoli lamenta l’assoluzione
dell’imputato dal reato di tentata rapina dal reato di cui al capo B) della rubrica,
disposta dalla Corte d’assise d’appello di Napoli con la formula “per non avere
commesso il fatto”.

2.Secondo la Corte territoriale il reato di cui al capo B) della rubrica, costituito
dalla tentata rapina della pistola d’ordinanza della guardia giurata COTUMACCIO
Gennaro, materialmente effettuata dal correo QUARANTA Aniello, era da ritenere
3

omicidiario; invero il solo correo QUARANTA Aniello era armato di pistola, mentre

frutto di una imprevedibile ed atipica iniziativa di quest’ultimo, estranea
all’azione delittuosa in precedenza programmata e condivisa dall’imputato
assieme a detto QUARANTA Aniello; il che consentiva di escludere il concorso
dell’imputato nel delitto in esame.

3.La giurisprudenza di questa Corte è al contrario concorde nel ritenere che per
aversi concorso di persone nel reato ai sensi dell’art. 110 cod. pen. è sufficiente
addirittura la sola presenza del concorrente sul luogo dell’esecuzione del reato,

condotta criminosa tenuta dal concorrente materiale, tale da aver fornito a
quest’ultimo un maggior senso di sicurezza ed averlo incoraggiato a compiere
l’azione delittuosa (cfr. Cass. 2^ 8.10.08 n. 40420, rv. 241871).
Nella specie in esame il comportamento tenuto dall’imputato è invero andato
oltre una sua presenza non casuale sul luogo del delitto; è stato invero accertato
che egli, alla guida di un’auto, ha superato il furgone portavalori sul quale
viaggiavano le vittime; ne ha rallentato la marcia fino a costringerlo a fermarsi,
in tal modo avendo fornito un contributo rilevante ed essenziale alla riuscita del
piano criminoso.
E’ da ritenere pertanto che si sia trattato di un piano predisposto in precedenza
nei minimi dettagli, anche da lui voluto ed accettato nella sua intierezza; il che
non consente di escludere la sua diretta e fattiva partecipazione anche alla
commissione del delitto in esame.
Il contributo di QUARANTA Domenico appare invero essere andato ben oltre un
generico consenso iniziale all’uso della violenza nei confronti delle vittime; tutti e
tre i componenti del commando omicida erano consapevoli che l’assalto al
furgone sarebbe avvenuto con l’uso da parte di uno di essi di una pistola, si che
è illogico ritenere che la tentata rapina, pur materialmente eseguita da suo padre
QUARANTA Aniello, non sia stata da lui effettivamente prevista, con conseguente
configurabilità a suo carico del concorso pieno ex art. 110 cod. pen. anche con
riferimento al delitto in esame.
Non è pertanto condivisibile, alla stregua della ricostruzione dl fatto operata in
sede di merito, la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto di
mandare assolto QUARANTA Domenico dal delitto di tentata rapina della pistola
d’ordinanza della guardia giurata COTUMACCIO Gennaro di cui al capo B) della
rubrica, in quanto il delitto non appare affatto estraneo ed eccentrico, ma anzi
conseguenziale rispetto al progetto criminoso di aggressione armata predisposto
e studiato nei minimi dettagli da QUARANTA Domenico e dagli altri due complici;
essi invero erano ben consapevoli che intanto la loro rapina al furgone
portavalori guidato e scortato da guardie giurate armate e professionalmente
4

purché non meramente casuale e purché qualificabile come chiara adesione alla

addestrate a fronteggiare assalti del genere avrebbe potuto avere una positiva
riuscita in quanto fossero riusciti a disarmare e neutralizzare dette guardie
giurate, ben conoscendo le loro capacità di reagire alle minacce che essi
avrebbero apportato con l’uso di un’arma da fuoco.

4.La motivazione con la quale la Corte d’assise d’appello di Napoli ha mandato
assolto QUARANTA Domenico dal reato di cui al capo B) della rubrica è poi
contraddittoria se raffrontata con quella dalla medesima Corte territoriale

imputato ex art. 110 cod. pen. con riferimento ai delitti di omicidio volontario
aggravato, di cui al capo C) della rubrica, nonché in ordine ai restanti reati di cui
ai capi A), D), E) ed F) della rubrica, identico essendo il contesto storico in cui
tali delitti si sono verificati ed essendo altresì non contestato che sia la tentata
rapina di cui al capo A), sia l’omicidio volontario di cui al capo C) siano stati
materialmente commessi dal correo QUARANTA Aniello.

5.Sono invero da respingere siccome infondati i tre motivi di ricorso proposti dal
ricorrente, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro,
concernendo essi una pretesa sua estraneità ai reati di omicidio volontario
aggravato, di cui al capo C) della rubrica, nonché ai reati in materia di armi e di
ricettazione a lui contestati in concorso pieno ex art. 110 cod. pen. sub D), E) ed
F).

6.Valgono invero le medesime argomentazioni in precedenza svolte per ritenere
fondato il ricorso proposto dal P.G. di Napoli in ordine al delitto di tentata rapina,
di cui al capo B).
E’ invero evidente che sia l’impiego dell’arma contro le persone offese per
vincerne la probabile reazione, sia la predisposizione della pistola, sia la
ricettazione della stessa, sia la ricettazione dell’auto usata per commettere la
rapina in esame han formato oggetto di specifica pianificazione da parte di tutti e
tre i componenti del commando per evidenti ragioni di carattere logico, non
potendosi presumere che un delitto così complesso, quale una rapina ad un
furgone blindato, non fosse stato programmato da tutti i partecipanti nei minimi
dettagli, e quindi anche con specifico riferimento alle armi da usare ed all’auto da
utilizzare per commettere la rapina e darsi poi alla fuga.

7.Va peraltro aggiunto che la sentenza impugnata ha correttamente escluso che,
in ordine al reato di omicidio aggravato, di cui al capo C) della rubrica, fosse
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ineccepibilmente adottata per ritenere viceversa il concorso pieno del medesimo

ravvisabile una responsabilità attenuata del ricorrente QUARANTA Domenico a
titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p.
Tale tipo di responsabilità attenuata si ha, com’è noto, allorché sussiste la
volontà del soggetto di partecipare con altri a realizzare un determinato fatto
criminoso ed allorché l’evento diverso e più grave (nella specie l’omicidio dello
sventurato COTUMACCIO Gennaro), pur costituendo il logico sviluppo del pur
voluto meno grave reato di rapina al furgone blindato secondo l’ordinario
svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, non sia stato effettivamente previsto

accettato il relativo rischio, la cui accettazione avrebbe viceversa comportato il
concorso pieno ex art. 110 c.p.

8.Premesso che, nella valutazione della responsabilità ex art. 116 cod. pen., la
prevedibilità del diverso evento va esaminata in concreto, tenendo conto della
personalità dell’imputato, nonché delle concrete circostanze fattuali nelle quali
l’azione delittuosa si è svolta (cfr. Cass. Sez. 5, 8.7.09 n. 39339, Rv. 245152),
va rilevato che la Corte territoriale, con motivazione incensurabile nella presente
sede, siccome conforme ai canoni della logica e priva di contraddizioni, ha
correttamente escluso nei confronti di QUARANTA Domenico la sussistenza del
concorso anomalo, di cui all’art. 116 c.p., avendo rilevato come il medesimo
avesse fornito ben più di una mera adesione al delitto di omicidio ascrittogli in
concorso, avendo egli coadiuvato fin dall’inizio al piano criminoso, da lui
preordinato assieme agli altri due coimputati, avendo predisposto assieme agli
altri due complici l’arma da fuoco poi utilizzata, nonché l’autovettura di cui egli
era rimasto alla guida e che, oltre a fungere da ostacolo al furgone blindato, era
stata predisposta per la fuga.
Condivisibilmente pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto provata la diretta
e fattiva partecipazione del ricorrente nella commissione del delitto in esame, la
quale è andata ben oltre il mero e generico suo consenso iniziale all’uso della
violenza nei confronti della vittima, peraltro sufficiente per configurare il
concorso pieno.
QUARANTA Domenico è stato invero pienamente consapevole fin dall’inizio che
alle guardie giurate che formavano l’equipaggio del furgone si sarebbero potute
arrecare non solo lesioni personali, ma anche la morte, con conseguente
ravvisabilità nel suo comportamento del concorso pieno di cui all’art. 110 c.p.,
per la cui sussistenza non ha alcuna rilevanza che sia stato solo il correo
QUARANTA Aniello ad avere in concreto esploso i colpi di pistola che hanno
colpito a morte la guardia giurata COTUMACCIO Gennaro, dovendo anche
l’odierno ricorrente rispondere in concorso di detto evento letale, siccome evento
6

neppure a livello di dolo eventuale, si che, in ordine ad esso, non sia stato

da essi previsto e consapevolmente accettato come conseguenza del loro
comportamento criminoso (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 18.12.08 n. 337, Rv.
241574).

9.Conclusivamente va da un lato accolto il ricorso proposto dal P.G. di Napoli e
dall’altro respinto il ricorso proposto da QUARANTA Domenico, con sua condanna
al pagamento delle spese processuali.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte d’assise d’appello di

all’assoluzione dell’imputato dal delitto di tentata rapina di cui al capo B) della
rubrica.

P.O.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) (tentata
rapina aggravata della pistola) e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra
sezione della Corte d’assise d’appello di Napoli.
Rigetta il ricorso del QUARANTA, che condanna al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 24 ottobre 2013.

Napoli in diversa composizione per nuovo esame, con esclusivo riferimento

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