Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9664 del 03/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 9664 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
DANDOCZI MARIANA N. IL 29/01/1988
avverso la sentenza n. 594/2012 TRIBUNALE di PADOVA, del
11/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
, S
che ha concluso per
L.,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

f2—esz.—,— L9_,A,

Data Udienza: 03/10/2013

Ritenuto in fatto e considerato n diritto

1. Con sentenza pronunciata il giorno 11 giugno 2012 il Tribunale
di Padova, in composizione monocratica, assolveva con la formula
ampia Dandoczi Mariana, imputata del reato di cui agli artt. 81 c.p.
e 2 L. 1423/1956 perché, in due occasioni, il 18.10.2009 ed il
10.1.2010, violava l’ordine questorile con il quale, in data
26.5.2007, le era stato imposto il rimpatrio con il f.v.o. ed il divieto
di far rientro a Padova per tre anni.
A sostegno della decisione il Tribunale osservava che non risultava
acquisita in dibattimento alcuna prova a carico dell’imputata
giacchè il P.M. non aveva provveduto nei termini di legge, posti a
tutela della difesa, a depositare la lista testi.
Evidenziava altresì il tribunale che il P.M. aveva chiesto in udienza
l’acquisizione dell’annotazione di servizio quale atto irripetibile in
relazione al luogo, alla data ed all’ora di commissione del reato
nonchè alla identità della imputata ed, in subordine, l’escussione dei
testi ai sensi dell’art. 507 c.p.p., istanze entrambe rigettate perché
non atto irripetibile l’annotazione di servizio (in quanto non
riproduttiva di attività osservate dal P.U. e soggette a mutamento) e
perché non ricorrenti le condizioni di legge di assoluta necessità
previste dal codice per l’applicazione dell’art. 507 c.p.p.. Nelle
condizioni processuali date, l’applicazione della norma citata, ad
avviso del tribunale, avrebbe leso il principio di parità delle parti.
2. Ricorre per cassazione avverso detta sentenza il Procuratore
generale della Repubblica di Venezia denunciandone l’illegittimità
per violazione dell’art. 507 c.p.p. e difetto di motivazione sul punto,
in particolare deducendo che, secondo lezione giurisprudenziale di
legittimità, il giudice dibattimentale ha il dovere di disporre
l’assunzione dei mezzi di prova assolutamente necessari per
l’accertamento della verità, non rientrando l’applicazione del
disposto della norma in commento tra le sue discrezionalità ed
integrando obbligo motivazionale del giudice medesimo
argomentare circa le ragioni del mancato esercizio del potere
riconosciutogli dall’art. 507 c.p.p..
3. Il ricorso deve essere qualificato alla stregua di impugnazione di
appello.
Ed invero, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., co. 1, il procuratore generale

\

1

presso la Corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni
sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di
appello ovvero inappellabile.
Nel caso in esame non ricorrono pertanto le condizioni di legge
legittimanti l’esercizio del potere di impugnazione al giudice di
legittimità da parte del procuratore ricorrente, dappoichè oggetto
del ricorso è una sentenza di assoluzione appellabile ai sensi
dell’art. 593 c.p.p..
Giova inoltre osservare che l’art. 507 c.p.p. conferisce al giudice un
potere e non un dovere di integrazione probatoria. Se esso fosse
configurato come un dovere ne risulterebbe stravolto lo stesso
carattere accusatorio che la 1. delega n. 81 del 16 febbraio 1987 ha
voluto fosse conferito al nuovo codice di procedura penale. Non
solo perciò non è censurabile in cassazione la valutazione della
prova fatta in dibattimento sul presupposto della mancata
assunzione di una integrazione probatoria di ufficio, ma nessuna
sanzione processuale è stabilita e potrebbe essere prevista, nè in via
generale nè in via specifica, per il mancato esercizio del potere
conferito dall’art. 507 c.p.p. (Cass., Sez. III, 10/12/1996, n. 1235,
Adragna)/ 1 Oteb e, 1),(4 edo °ide& imfter..e… d.;
Tanto premesso, va pertanto applicato il principio di tassatività del
diritto ad impugnare, in forza del quale detta potestà spetta
esclusivamente a colui al quale la legge espressamente la conferisce
(Cass., Sez. Unite, 28/05/2009, n. 31011).
In tema di impugnazioni, inoltre, sempre secondo superiore
insegnamento, allorchè un provvedimento giurisdizionale sia
impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso
da quello legislativamente prescritto, il giudice che ha ricevuto
l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, c.p.p., a
verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchè
l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento
di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, -entrambe
ricorrenti nella fattispecie in esame- ed a trasmettere quindi gli atti
al giudice competente (Cass., Sez. Unite, 31/10/2001, n. 45371,
Bonaventura, rv.220221).
In conclusione il ricorso in esame deve essere qualificato come
appello e gli atti vanno per questo trasmessi alla Corte di appello di
Venezia, giudice del gravame.
P. T. M.

2

la Corte, qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione
degli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudizio di secondo
grado.
Così deciso in Roma, addì 3 ottobre 2013
Il cons. est.
Il Pr sidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA