Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9662 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9662 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIBRA VERONICA N. IL 08/03/1961
avverso la sentenza n. 1576/2011 TRIBUNALE di BERGAMO, del
30/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. t. i cieyecik c: uoiuuk
che ha concluso per ,L
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 03/10/2013

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RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza emessa in data 30.4.2012 il Tribunale di Bergamo, in

composizione monocratica, affermava la penale responsabilità di Dibra Veronica
in relazione al reato di cui all’art. 4 comma 2 legge n.110 del 1975, con
condanna della predetta alla pena – condizionalmente sospesa – di euro 60,00 di
ammenda (previo riconoscimento dell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 4 citato e
delle circostanze attenuanti generiche).

giustificato motivo – al di fuori della propria abitazione, di un coltello con manico
in plastica e lama di circa 7 cm. , rinvenuto sulla persona dell’imputata in sede di
perquisizione personale il 24 febbraio 2010 mentre la Dibra si apprestava ad
entrare nel palazzo di giustizia di Bergamo.
A fronte del dato obiettivo del rinvenimento, l’imputata – che si era recata presso
gli uffici giudiziari dovendo essere escussa in una causa civile – ha affermato che
il coltello – da cucina – era nella sua borsa perchè le serviva per tagliare la frutta
alla persona cui prestava assistenza, temporaneamente ricoverata.
Ad avviso del giudice di merito tale circostanza non rappresentava «giustificato
motivo» e pertanto veniva affermata la penale responsabilità della Dibra.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il difensore dell’imputata qualificato ai sensi degli artt. 593 comma 3 e 568 comma 5 cod.proc.pen. in
ricorso per cassazione con provvedimento emesso dalla Corte d’Appello in data
2.10.2012 – deducendo violazione della regola di giudizio di cui all’art. 530
cod.proc.pen. ed errata applicazione della disciplina incriminatrice.
Le doglianze difensive si incentrano sull’omesso riconoscimento del giustificato
motivo, nei termini dedotti dall’imputata.
Risulta incontestato, in particolare, il fatto che la Dibra svolgeva l’attività di
badante alle dipendenze di una persona anziana, in quel periodo ricoverata in
ospedale, essendo stata acquisita prova testimoniale sul punto.
Pertanto, non appare ragionevole – ad avviso dell’impugnante – escludere il
rilievo del motivo addotto, posto che dopo l’udienza civile la Dibra avrebbe
dovuto recarsi presso l’ospedale, luogo ove notoriamente i pasti ai degenti sono
forniti con ausilio di posate in plastica (circostanza anch’essa asseverata
mediante prova dichiarativa a conferma).
Da qui la necessità di portare con sè un coltello per tagliare la frutta, attività
ricollegabile alle mansioni svolte in quel periodo dall’imputata.

2

Il fatto, come ricostruito in sentenza, risulta rappresentato dal porto – senza

La giustificazione addotta esclude pertanto, data la sua fondatezza, il rilievo
penale della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso, in termini generali, che il giustificato motivo di cui all’art. 4 comma
2 legge 110 del 1975 ricorre quando le esigenze dell’agente siano corrispondenti

verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi
dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto (ex multis, Sez. I n.4498
del 14.1.2008, rv 238946).
Sul punto, a fronte della allegazione di circostanze di obiettivo rilievo
dimostrativo, da parte dell’interessato, il giudice del merito è tenuto a compiere
una esaustiva verifica al fine di escludere la ricorrenza del dato in questione,
posto che l’assenza di giustificato motivo risulta essere prevista come elemento
di tipicità del fatto di reato, punibile solo lì dove risulti ingiustificato il porto
(trattasi di elemento costitutivo della fattispecie, come precisato da Sez. Un.
n.7739 del 9.7.1997).
Il dubbio circa l’esistenza del giustificato motivo non può che giovare
all’imputato, risolvendosi in un dubbio sulla integrazione del fatto tipico descritto
dal legislatore come punibile.
Ciò posto, va affermato che nel caso in esame le circostanze dedotte da Dibra
Veronica – e in larga misura asseverate – appaiono idonee a determinare la
ricorrenza del giustificato motivo, a differenza di quanto ritenuto nella decisione
impugnata.
Non vi è, infatti, adeguata motivazione sul punto, atteso che il giudice di merito
non compie alcun effettivo «apprezzamento» delle circostanze medesime,
limitandosi ad evidenziare che il coltello venne reperito nella borsa dell’imputata
mentre costei faceva ingresso negli uffici giudiziari.
Tuttavia è evidente che il coltello – per come dimostrato, anche con prova
testimoniale acquisita – non era destinato certo ad essere utilizzato all’interno di
detto luogo ma ineriva alle mansioni di badante svolte dalla Dibra nei confronti di
persona temporaneamente ricoverata in un luogo di cura.
La destinazione indicata, peraltro, non presenta – ove apprezzata realmente alcun connotato di pretestuosità, essendo notoria la necessità, per un soggetto
sottoposto a ricovero ospedaliero, di servirsi di strumenti da taglio, di regola non
forniti in tale condizione dagli enti sanitari.

3

a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell’oggetto, alle modalità di

Tale necessità, pertanto, ben può essere soddisfatta dalla badante o comunque
dal soggetto che in tale periodo si prende cura della persona ricoverata e ciò
corrisponde a regole relazionali lecite e ragionevoli.
Va pertanto disposto l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata
perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Così deciso il 3 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

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