Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9661 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9661 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HELT ALESSANDRO N. IL 31/10/1974
avverso la sentenza n. 210/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 19/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Z. . Sc.kx.£3(c2_cc* L.0.Let, i
che ha concluso per ;,s2 yci
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

/
4

Data Udienza: 03/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 19 gennaio 2012 la Sezione Distaccata di
Bolzano della Corte d’Appello di Trento confermava la decisione emessa dal
Tribunale di Bolzano in data 12 gennaio 2011 nei confronti di Helt Alessandro.
Con detta ultima decisione era stata affermata la penale responsabilità di Helt
Alessandro per il reato di cui all’art. 2 legge n.1423 del 1956, commesso in
Bolzano il 25 luglio del 2009, con condanna alla pena di mesi quattro di arresto.

– non poteva dirsi sussistente il dedotto vizio totale di mente, posto che dalla
documentazione in atti si evince esclusivamente l’esistenza di una ‘insufficienza
mentale microcefalica’ tale da aver determinato il riconoscimento di una
invalidità civile quantificata nella misura del 46% ;
– non poteva dirsi sussistente la causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto
per l’esercizio di attività lavorativa in Bolzano, posto che in ogni caso l’imputato
era stato posto al corrente del divieto di fare ritorno in Bolzano e pertanto era
consapevole del fatto di dover richiedere le prescritte autorizzazioni.

2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Helt

Alessandro, a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione e mancata
assunzione di prova decisiva.
Ad avviso del ricorrente le condizioni dell’imputato – documentate in atti – erano
tali da determinare quantomeno il riconoscimento del vizio parziale di mente e,
in ogni caso, la Corte per verificare il livello di comprensione degli eventi da
parte dell’Helt avrebbe dovuto disporre una perizia in tema di capacità.
Inoltre, lo svolgimento dell’attività lavorativa disposto da un organo pubblico – il
Servizio Sociale di Bolzano – avrebbe determinato nell’imputato la convinzione di
non violare alcun divieto, con applicabilità della cusa di giustificazione di cui
all’art. 51 cod.pen. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Ed invero, le valutazioni operate dalla Corte territoriale risultano espressive di un
apprezzamento del fatto che, ove congruamente motivato, non può essere
oggetto di ulteriore considerazione in sede di legittimità.
Sul punto, è evidente che la Corte territoriale – anche in riferimento alla
chiarezza e semplicità del divieto imposto all’Helt – ha ritenuto non influente

2

Nel valutare i motivi di appello, la Corte affermava che :

l’esistenza di una patologia strutturale che già in sede di verifica dei profili di
invalidità civile aveva comportato il riconoscimento di una invalidità inferiore al
50%.
Da ciò deriva l’implicito diniego della perizia, peraltro oggetto di richiesta solo
durante lo svolgimento del giudizio d’appello, con applicabilità della previsione
normativa dell’art. 603 cod.proc.pen., che ne restringe i margini di ammissibilità.
Quanto alla pretesa applicabilità dell’art. 51 cod.pen., l’avvenuta comprensione
del divieto di far rientro nel territorio di Bolzano poneva di certo l’imputato –

chiedere una deroga giustificata dalle esigenze lavorative.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in
favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro
1,000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 3.10.2013

come correttamente osservato dalla Corte territoriale – nella condizione di poter

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